Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19621 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18794/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

GIOACHINO BELLI, 36, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CARLUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO LEONARDO MACI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1217/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE STACCATA di LECCE del 19/10/2012,

depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente T.T., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia – sez. staccata di Lecce – n. 1217/23/14, depositata il 29.5.2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per maggior reddito da partecipazione a fini Irpef, relativo all’anno (OMISSIS), alla TI.GI. Calze sas.

La CTR, ritenuta la nullità della notifica dell’avviso di accertamento a carico della società partecipata, e ritenuto tale profilo dotato di efficacia assorbente, annullava in conseguenza di ciò l’accertamento impugnato dalla contribuente.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 29 e 61, artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto di integrità del contraddittorio, è fondato, con assorbimento dell’ulteriore motivo.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato (v. per tutte S.U. n. 14815 del 2008) che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Ne consegue che il ricorso proposto, come nella specie, solo da uno dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il processo celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Dichiara la di nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo.

Rinvia alla CTP di Brindisi ex art. 383 c.p.c., comma 3.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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