Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19621 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato COMO’ CLAUDIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 613/2007 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/07/2007 r.g.n. 504/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine, rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 30.7.2007, in accoglimento dell’appello proposto da P.M. ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto della predetta all’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal giugno 2005 e, per l’effetto, condannava l’INPS al pagamento della prestazione previdenziale dalla stessa data.

La Corte territoriale decideva la causa sulla base di c.t.u. – difforme da quella asseritamente espletata in primo grado – che riconosceva lo stato di invalidità in misura idonea a ritenere integrato il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione dell’assegno richiesto.

Propone ricorso l’istituto, affidando l’impugnazione a due motivi.

Resiste la P. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’INPS deduce la violazione o la falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 4 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che anche nel giudizio di appello l’assicurata non ha fornito la prova della sussistenza del requisito contributivo e che la Corte territoriale non ha provveduto a verificare il possesso di tale necessario requisito costitutivo del diritto. Pone, poi, quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., domandando se l’esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente richieste deve essere provata dall’assicurato e verificata d’ufficio dal giudice.

Con il secondo motivo il ricorrente riproduce la medesima censura sotto il profilo del vizio di motivazione.

I due motivi di ricorso, che, per l’evidente connessione vanno esaminati congiuntamente, vanno accolti per avere la sentenza impugnato deciso in violazione delle norme richiamate, in particolare della L. 12 giugno 1984, n. 222, artt. 1 e 4 che prevedono la necessità della sussistenza del requisito assicurativo e contributivo per l’accesso all’assegno ordinario di invalidità.

Non può ritenersi che si sia formato il giudicato sul requisito contributivo, atteso quanto osservato dalla stessa intimata in ordine al motivo del rigetto del ricorso di primo grado, costituito proprio dalla carenza del requisito contributivo, circostanza questa che non imponeva all’INPS, vittorioso in primo grado, di difendersi su tale versante, non potendo formarsi alcun giudicato, favorevole all’assicurata, in ordine ad un accertamento di segno contrario a quello presupposto dall’assunto. Ed invero, ai fini della formazione del giudicato, sarebbe stato necessario che la sentenza di primo grado avesse affermato il diritto all’assegno ordinario di invalidità, in quanto questo presuppone che tra la questione decisa e l’altra sulla quale, pur formalmente proposta dalla parte, il giudice non abbia soffermato la sua attenzione, esista un rapporto di indissolubile dipendenza, nel senso che l’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza cade su questioni che si presentino come la necessaria premessa o il presupposto logico e giuridico della decisione (cfr. Cass., 3 febbraio 1999 n. 924).

Nel giudizio d’appello l’INPS, vincitore in primo grado, non aveva alcun onere di impugnazione, nè di espressa riproposizione di eccezioni ai sensi dell’art. 346 cod. proc. Civ., poichè questo articolo del codice di procedura vale per le eccezioni in senso stretto e non per le mere difese, come quella avente ad oggetto l’assenza di uno degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dalla controparte (Cass. 1 giugno 1989, n. 2671).

Ne consegue che la impugnata sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto ed, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va rimessa ad un diverso giudice d’appello, che si designa nella Corte d’appello di Reggio Calabria, che esaminerà la presente controversia alla luce di quanto sopra rimarcato.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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