Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19621 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19621 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
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sul ricorso iscritto al n. 2409/12 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente contro
CEFARATTI GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pace, con
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana n.
89/b;

– con troricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia
n. 332/63/10 depositata in data 23 novembre 2010
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

Data pubblicazione: 24/07/2018

RITENUTO IN FATTO
Cefaratti Giorgio, già dirigente della società Enel s.p.a., impugnava
dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Mantova, con due distinti
ricorsi, poi riuniti, il preavviso di diniego ed il provvedimento di diniego
opposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la istanza di rimborso delle
ritenute, operate dal sostituto d’imposta Enel s.p.a., sugli importi
capitalizzati, erogati nel 2000 a titolo di pensione integrativa aziendale.

di lavoro, sulla somma complessiva corrisposta dal datore di lavoro a titolo
di indennità di fine rapporto era stata applicata una ritenuta, a titolo di
imposta Irpef, con aliquota pari al 33,88%, anziché del 12,50%, prevista
per i redditi di capitale dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo
che alla fattispecie dovesse applicarsi la aliquota più favorevole del 12,5%
in forza dell’art. 1, comma 5, d.l. n. 660/96 che aveva espressamente
previsto la inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 9, d.lgs.
124/93 a coloro che si erano iscritti ai fondi di previdenza complementare
anteriormente alla riforma di cui alla legge n. 335 del 1995.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione
tributaria regionale, la quale lo respingeva, osservando che l’art. 13, comma
9, del d.lgs. n. 124/93 aveva previsto che le prestazioni in forma di capitale
erano soggette al trattamento previsto per il T.F.R. dall’art. 16, comma 1,
lett. a) del t.u.i.r., trattamento non applicabile ai contribuenti iscritti prima
della entrata in vigore del decreto n. 124/93; riteneva, quindi, che
essendosi il Cefaratti iscritto al fondo pensionistico complementare in data
antecedente alla entrata in vigore del decreto n. 124/93 ed essendo altresì
pacifico che la rendita pensionistica era stata capitalizzata, la normativa
applicabile era quella dei redditi da capitale, come confermato da diverse
risoluzioni ministeriali.
Avverso la suddetta decisione ricorre per cassazione l’Agenzia delle
Entrate, con due motivi, cui resiste Cefaratti Giorgio mediante controricorso
e ricorso incidentale, con un unico motivo, illustrato con memoria ex art.
380-bis cod. proc. civ.

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Il ricorrente, in particolare, deduceva che alla cessazione del rapporto

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 13, comma 9, del d.lgs. n. 124/93, dell’art. 1, comma
5, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/97, degli artt. 16, comma 1,
lett. a), 17, comma 2 e 42 (ora 4), comma 4, d.P.R. n. 917/86, dell’art. 6 I.
n. 482 del 1985 e dell’art. 14 d.lgs. n. 47/00, la Agenzia delle Entrate,
richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la

ha assoggettato complessivamente le somme percepite dal controricorrente
all’aliquota del 12,5%, senza considerare che in tema di fondi previdenziali
integrativi le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulta
iscritto in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993
ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti ed a causa previdenziale prevalente sono soggette, per gli
importi maturati sino al 31/12/00, al regime di tassazione separata di cui al
d.P.R. n. 917/86, art. 16, comma 1, lett. a), ed art. 17 del t.u.i.r. per
quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione
patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre
alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento netto può
applicarsi la ritenuta del 12,5% prevista dall’art. 6 della legge n. 482/95.
1.1. Il motivo è fondato.
La questione relativa alla disciplina impositiva applicabile in materia di
prestazioni erogate in forma di capitale da fondi previdenziali integrativi
(nella specie da P.I.A. e Fondenel) è stata affrontata e definita da questa
Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 13642 del 22/6/2011, che ha
affermato il seguente principio di diritto:

“in tema di fondi previdenziali

integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che
risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a
capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino
al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione
separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. 22 dicembre

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sentenza n. 13642/2011, censura la sentenza impugnata nella parte in cui

1986, n. 917, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente
all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di
lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento
si applica la ritenuta del 12,5% prevista dall’art. 6 della legge 26 settembre
1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si
applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16,
comma 1, lett. a) e 17 d.P.R. n. 917/86. Pertanto: la ritenuta fiscale più

iscritti al fondo previdenziale in data antecedente all’entrata in vigore del
d.lgs. n. 124 del 1993; è valevole per gli importi maturati sino e non oltre il
31.12.2000; riguarda esclusivamente la quota dell’importo erogato
corrispondente al “rendimento netto imputabile alla gestione del mercato,
da parte del Fondo, del capitale accantonato”.
Con la sentenza appena citata le Sezioni Unite hanno in primo luogo
evidenziato che occorre distinguere la situazione dei soggetti già iscritti a
forme pensionistiche complementari prima dell’entrata in vigore del d.lgs.
21 aprile 1993, n. 124 (28 aprile 1993) da quella dei soggetti che si siano
iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in vigore del
predetto provvedimento legislativo, distinzione che discende dalla norma
interpretativa di cui all’art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
(convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), la quale
prevede che <

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