Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19620 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 11/06/2020, dep. 18/09/2020), n.19620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34227-2018 proposto: da:

D.F., D.C., elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CASSAZIONE, rappresentate

e difese dall’avvocato MICHELE MARRA;

– ricorrenti –

contro

T.N., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO FRANCIA 126,

presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA FUCCIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO SGAMBATO;

– controricorrente –

contro

D.G., P.L., DI.CL.,

C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4486/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda, per quel che qui residua ancora di utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: la Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione principale avanzata da D.F. e D.C., anche quali eredi di D.A., nonchè di D.G. e P.L., quali eredi di D.A., e quella incidentale di T.N., così confermando la decisione di primo grado, che, accolta per quanto di ragione la domanda della T., aveva condannato D.A. a demolire un manufatto edificato da quest’ultimo in un’area cortilizia;

che i D. ricorrono avverso la decisione di secondo grado e che la T. resiste con controricorso;

che i ricorrenti hanno depositato memoria;

ritenuto che con l’unitaria, complessa censura i ricorrenti deducono violazione dell’art. 832 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che:

– “la descrizione dei fatti è errata (…) non vengono valorizzati gli atti di acquisto come prevede la legge per la rivendicazione dei beni”, non essendosi, in particolare, tenuto conto dell’acquisto operato da D.A., con atto del 18/2/1968 e di quello dei danti causa (coniugi De.Lu.Fr. e G.G.), risalente al 20/2/1930;

– dai predetti titoli risultava a che G.A. “non era proprietario di un vano a piano terra ed uno al primo piano, come indica la sentenza, bensì anche di “forno e cesellino (da intendersi) venduto per intero e che il forno attualmente tiene la bocca in altra casa, questa bocca sarà chiusa a muro e sarà aperta altra bocca nel cortile, in questo corrente anno 1930″”;

– non era dato comprendere come il detto bene fosse andato perduto per il solo fatto che il ctu non fosse stato in grado di reperirlo, mentre era chiaro che il redime doveva essere individuato nell’area occupata dal garage di D.A.;

– era “evidente che la Corte d’appello non ha voluto rinnovare una CTU errata, nonostante la specifica richiesta degli appellanti ed ha continuato nell’errore con affermazioni che non sono collegabili ai fatti, agli atti e documenti depositati nel corso del giudizio”;

considerato che la compulsazione degli atti, doverosa stante la natura processuale del fatto da accertare, impone disattendersi l’eccezione della resistente di difetto di specialità della procura conferita per il ricorso in cassazione, procura dal cui tenore è dato trarre, invece, la specialità della stessa e la sua posteriorità rispetto alla sentenza d’appello, espressamente citata con il riferimento univoco all’anno e al numero;

considerato che la doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità, in quanto:

a) la critica, sotto l’usbergo delle denunziate violazione di legge (l’art. 832 c.c., che, come noto, descrive il contenuto del diritto di proprietà) mira ad un inammissibile riesame di merito, invero da ben oltre un decennio questa Corte è ferma nel chiarire che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U., n. 1031, 05/05/2006, Rv. 589877; conf. ex plurimis, Cass. un. 4178/2007, 4178/2007; 8315/013, 26110/01, 195/016, 24054/017, 24155/017);

b) nella sostanza, scevra dissimulazione, il motivo in esame insta per un riesame delle insindacabili valutazioni del giudice del merito e la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019, 30728/018);

c) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre e, peraltro, neppure viene adombrata, del difetto assoluto di motivazione;

d) la doglianza, sgombrato il campo dall’impropria evocazione di un nuovo esame del merito, è diretta a censurare la mancata rinnovazione della cm, ma la critica non è scrutinabile, non avendo i ricorrenti indicato il luogo processuale ove la richiesta in parola sarebbe stata avanzata (cfr., Sez. I., n. 2103, 24/1/2019, Rv. 652615);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 2,500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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