Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19620 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.N., rapp.to e difeso dal prof. Avv. Puri Paolo,

elettivamente dom.to in Roma, via XXIV maggio 43, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 46/26/07;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. CARLEO Giovanni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “il contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 46/26/07, depositata il 29.11.2007, con la quale e’ stato respinto l’appello dello stesso contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Belluno con cui era stato rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 1998. L’Agenzia delle entrate si e’ costituita con controricorso.

2) Il ricorrente ha lamentato con la prima doglianza la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e con la seconda doglianza l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deducendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere che ai fini dell’Irap sarebbe sufficiente l’apporto personale del titolare omettendo di valutare che il ricorrente, medico di base, non utilizzava dipendenti e/o collaboratori e sosteneva spese limitate a quelle indispensabili per l’esercizio della propria attivita’. I motivi in questione possono essere trattati congiuntamente, proponendo sostanzialmente profili di censura connessi fondati sul comune presupposto dell’erroneita’ della valutazione effettuata dalla Commissione di merito circa la sussistenza di autonoma organizzazione da parte del contribuente.

Cio’ posto, premesso che il presupposto dell’imposta in esame deve essere individuato nella capacita’ produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista, cioe’ in quella struttura organizzativa che – al di la’ dei mezzi indispensabili al mestiere – risulti in grado di realizzare un incremento potenziale della produttivita’ derivante dalla mera auto organizzazione del lavoro personale (Cass. 7899/07), mette conto di sottolineare che questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, (Sez. Un. n. 12111/09, n. 12108/09, n. 8177/07, n. 3677/07). In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato; considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso proposto nei confronti del Ministero per difetto della legittimazione passiva in quanto l’appello presentato dal contribuente fu depositato in data successiva a quella (1.1.2001) di entrata in funzione delle agenzie fiscali contro la sola agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare al Ministero nel diritto controverso per cui la sentenza qui impugnata fu pronunziata unicamente nei confronti di tale agenzia, con tacita esclusione del nominato Ministero, che pertanto, non e’ piu’ legittimato passivamente in questo grado successivo di giudizio;

ritenuto conclusivamente che il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia deve essere invece accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata; ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della lite proposto dal contribuente; ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si e’ consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero, accoglie quello nei confronti dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della lite proposto dal contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio tra tutte le parti.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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