Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1962 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 28/01/2021), n.1962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24970/2018 proposto da:

C.E., rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Biagi,

giusta procura speciale allegata avanti al Giudice di Pace di Lucca;

– ricorrente –

contro

Prefettura Di Lucca, Ufficio Territoriale per il Governo, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che, la

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di LUCCA, depositata il

18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 18-6-2018 il Giudice di Pace di Lucca ha respinto il ricorso di C.E., cittadino (OMISSIS), avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Lucca, emesso in data 16-3-2018 e notificato nella stessa data. Il citato provvedimento disponeva, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero, il quale era entrato irregolarmente nell’anno 2008 nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e aveva precedenti penali e/o di polizia (evasione da misure alternative alla detenzione, violazione di domicilio aggravata, violenza privata, rapina, estorsione, porto armi e oggetti atti ad offendere, reati in materia di immigrazione e prostituzione), che ne rendevano acclarata la spiccata pericolosità sociale. Il Giudice di Pace, nel rigettare il ricorso del ricorrente, ha rilevato che in base a quanto accertato dal Prefetto, lo stesso era da considerarsi abitualmente dedito a traffici delittuosi, non sussistevano motivi perchè ottenesse un titolo di soggiorno, neppure per motivi umanitari, nè poteva trovare applicazione il divieto di espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 2, atteso che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di vivere in Albania e di essere rientrato In Italia solo per l’espiazione di pena detentiva residua.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti della Prefettura, che si è costituita tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte depositata il 20/11/2019 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per impedimento del consigliere relatore e il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “Violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La sentenza risulta totalmente immotivata nella parte in cui, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. C)”. Ad avviso del ricorrente il Giudice di Pace non ha espresso alcun giudizio sulla sussistenza ed attualità dei presupposti necessari alla declaratoria di pericolosità sociale, ponendo a base della propria decisione il giudizio espresso dal Prefetto, senza effettuare alcun vaglio interpretativo degli elementi offerti dal ricorrente, nonchè attribuendo erroneamente rilevanza alla mancanza di riabilitazione penale con una motivazione meramente formale, mentre la pericolosità sociale non può automaticamente desumersi dai soli reati commessi, come da giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia che richiama.

2. Con il secondo motivo denuncia la “Violazione e I o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., lett. 3), in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, richiamato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. C)”. Ad avviso del ricorrente il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente la pericolosità potenziale “al tempo della commissione dei reati”, senza riferirla all’attualità ed alla concretezza.

3. Con il terzo motivo denuncia “omesso esame, ex art. 360, n. 5, di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione”, lamentando l’omessa valutazione di tutti i fatti addotti per smentire il giudizio pericolosità espresso in sede amministrativa e sottoposto al vaglio del Giudice di Pace. Espone di essere rimasto per oltre dieci anni fuori dal territorio nazionale e di essere rientrato in Italia, previo accordo verbale tra il difensore e i Carabinieri di Borgo Gi., per sottoporsi volontariamente all’espiazione della pena residua e per potere di seguito regolarizzare la propria posizione amministrativa in ragione della cittadinanza italiana ottenuta dai genitori e dal fratello, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 19.

4. Con il quarto motivo denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., lett. 3), in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19”. Lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che impone l’inespellibilità dello straniero convivente con i parenti di nazionalità italiana entro il secondo grado.

5. Con il quinto motivo denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., lett. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione all’art. 8 Cedu, art. 7 carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 8, comma 1”. Si duole del mancato giudizio di bilanciamento tra il diritto alla vita privata e familiare rispetto all’interesse statale di sicurezza, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU, di Corti di merito, nonchè la giurisprudenza amministrativa sulla rilevanza del rispetto della vita familiare, diritto sancito dall’art. 8 CEDU.

6. Il ricorso è inammissibile per difetto della prescritta procura speciale.

6.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 13263/2020) in materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nel precedente grado di giudizio, essendo quest’ultima inidonea allo scopo perchè conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l’obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità.

Nella specie il ricorso è stato proposto sulla base della “procura speciale allegata al ricorso avanti al Giudice di Pace di Lucca” (pag. n. 1 ricorso).

7. Nulla va disposto circa le spese di lite del presente giudizio, stante la tardiva costituzione della Prefettura.

6. Non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, rilevato che dagli atti il processo risulta esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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