Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1962 del 26/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1962 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 29152-2014 proposto da:
TAGLIALATELA FRANCESCO quale procuratore di se stesso,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA MERCALLI 11,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TAGLIALATELA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI
NAPOLI;
– intimata –

avverso la sentenza n. 317/2013 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 23/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 26/01/2018

udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’inammissibilità del 1 0 motivo di ricorso e il
rigetto degli altri;

riporta al ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato TAGLIALATELA che si

Fatti rilevanti e ragioni della decisione.
§ 1.

Francesco Tagliatatela ed Andreina Tagliatatela propongono tre motivi di ricorso

per la cassazione della sentenza n. 317/31/13 del 23 settembre 2013 con la quale la
commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha
ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione loro notificato dall’agenzia delle entrate direzione provinciale di Napoli – per imposta proporzionale di registro ed accessori
sulla sentenza del tribunale civile di Napoli n. 44/06.

dell’agenzia delle entrate fosse ammissibile, perché contenente tutti i dati informativi
delle parti processuali richiesti dalla legge; – legittimamente l’amministrazione
finanziaria avesse richiesto il pagamento dell’imposta proporzionale ai Tagliatatela, in
quanto avvinti da vincolo di solidarietà passiva con la controparte Consorzio ASI, ex
articolo 57 d.P.R. 131/86; – non sussistessero i presupposti per porre l’imposta a
carico esclusivo della parte espropriante ex articolo 57, 8^ comma, cit., avendo la
sentenza del tribunale civile in oggetto risolto una normale controversia civile di
carattere non prettamente espropriativo; – corretto fosse il

quantum

stabilito

dall’amministrazione finanziaria mediante inglobamento nella base imponibile anche
degli interessi maturati dal giorno della domanda, così come stabilito in sentenza.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla agenzia
delle entrate.
§ 2.

Con il primo motivo di ricorso i Tagliatatela lamentano – ex art.360, 1^ co. n. 5

cod.proc.civ. – ‘omessa motivazione e comunque omesso esame’ sulle eccezioni da
essi mosse nell’atto di controdeduzioni in appello, relativamente ai seguenti profili
dell’appello dell’agenzia delle entrate: – la mancata indicazione dei dati identificativi,
del codice fiscale e della residenza delle parti convenute e relativo difensore; l’assoluta carenza di esposizione dei fatti di causa; – l’omessa indicazione dei dati
fiscali identificativi dell’ente appellante e del suo rappresentante in giudizio; – la
mancata indicazione dell’avviso di costituzione ex articolo 163 n. 7 cod.proc.civ..
Il motivo è infondato, posto che il giudice regionale – che ha reso una decisione sul
merito della controversia, ritenendo per ciò solo infondate tutte indistintamente le
eccezioni mosse dai Tagliatatela sulle formalità di introduzione dell’appello – ha
comunque anche espressamente affermato che l’atto di gravame doveva ritenersi
ammissibile, “contenendo tutti i dati informativi richiesti ed essendo ampiamente
motivato”.
Né gli odierni ricorrenti si fanno carico di dedurre – al di là del vizio motivazionale una violazione di norma sostanziale o processuale; nemmeno sotto il qualificante ed
essenziale profilo del pregiudizio al proprio diritto di difesa che sarebbe, in ipot
3
Ric.n.29152/14 rg. – Ud.del 21 novembre 2017

Il C

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – l’appello

scaturito dalla obiettiva ed ‘assoluta’ incertezza (astrattamente rilevante, quale causa
di nullità, ex art.164 cod.proc.civ.) nella identificazione delle parti processuali in
appello.
Tantomeno, i ricorrenti si sono fatti carico dei limiti di compatibilità delle norme di
cui al codice di rito con il processo tributario; aspetto, quest’ultimo, tanto più
rilevante in considerazione della non integrale applicabilità del disposto dell’articolo
163 cod.proc.civ. (introduzione del giudizio mediante citazione ad udienza fissa) alle

introduzione del giudizio e fissazione dell’udienza di discussione nel contenzioso
tributario (di natura impugnatoria), ex artt.18 e 53 d.lgs, 546/92.
§ 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ.
– violazione e falsa applicazione dell’articolo 57, 8^ comma, d.P.R. 131/86. Per avere
la commissione tributaria regionale omesso di considerare che la sentenza del
tribunale civile di Napoli n.44/06 aveva avuto ad oggetto un trasferimento di
immobile in ragione di pubblica utilità ed in favore di ente pubblico, con conseguente:
– suo assoggettamento ad imposta di registro in misura fissa e non proporzionale; in ogni caso, insussistenza della solidarietà passiva con la parte (soccombente)
Consorzio ASI, unico soggetto passivo dell’imposta.
Il motivo è infondato.
Va intanto premesso che esso non contiene alcuna riproduzione, né puntuale
ricostruzione degli aspetti decisori salienti, della citata sentenza del tribunale civile di
Napoli n.44/06 (nemmeno si indica se e dove essa sia reperibile all’interno del
fascicolo di parte); così da risultare finanche generico e privo di puntuale esposizione
dei fatti di causa. Segnatamente per quanto concerne la preclusione, per questa
corte, di esattamente individuare, con la dovuta immediatezza, l’effettivo contenuto
decisorio e la reale natura del provvedimento giudiziale oggetto di registrazione;
aspetti sui quali, pure, l’intera censura si basa.
In ogni caso, va osservato che il giudice di appello, prendendo espressamente in
considerazione la invocata ipotesi di deroga di cui all’ultimo comma dell’articolo 57
d.P.R. 131/86 (esenzione dal pagamento dell’imposta della parte espropriata), ne ha
poi escluso – nella concretezza della fattispecie – l’applicabilità.
Ciò in ragione del fatto che la sentenza oggetto di registrazione non poteva
identificarsi in un provvedimento amministrativo ablativo, idoneo a normativamente
fungere quale “atto di espropriazione” ex art.57 cit.; risolvendosi invece nella
definizione giudiziale di una ordinaria controversia civile, assoggettata ad imposta
proporzionale ex artt.37 ed 8 tariffa I Parte all.d.P.R. 131/86, nonché ad ordinario
vincolo solidale di registrazione ai sensi del primo comma art.57 cit..
4
Ric.n.29152/14 rg. – Ud.del 21 novembre 2017

peculiari modalità contenutistiche del ricorso avverso atto impositivo, nonché di

Obiettano i ricorrenti che il trasferimento del bene ebbe luogo, nella specie, in forza
di atto deliberativo consortile, sicché la sentenza in esame – determinativa
dell’indennità spettante – avrebbe natura

“di mera ricognizione della fattispecie

traslativa”.
Così però non è.
Va infatti, in proposito, richiamato l’opposto principio stabilito da Cass. 10346/07,
secondo cui

“il giudizio di opposizione alla stima in materia d’indennità di

dall’amministrazione nel procedimento espropriativo, ne’ una loro integrazione, ma
ha una autonoma portata dispositiva in relazione all’indennità dovuta. Costituisce,
inoltre, un errore di prospettiva assegnare alla sentenza che ha determinato una
maggiore indennità di espropriazione di quella offerta la stessa funzione del
provvedimento espropriativo”; ciò sul presupposto che “la sottoposizione a tassa fissa
dei provvedimenti espropriativi trova la propria ratio nel fatto che tali atti operano un
trasferimento coattivo della proprietà a favore del soggetto espropriante, ragione che
è, evidentemente, estranea alla sentenza che, definendo la controversia di natura
meramente patrimoniale instaurata con l’opposizione alla stima, si limita a stabilire in
via definitiva la misura dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del
provvedimento ablatorio”.

§ 4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce difetto di legittimazione dell’agenzia delle
entrate in relazione al giudizio di appello, trattandosi di gravame proposto dalla
direzione provinciale (‘capoufficio controlli’); dunque non dall’organo che aveva
emanato l’atto, né da un funzionario direttivo della direzione regionale.
Il motivo è infondato in base all’indirizzo di legittimità (recentemente ribadito da
Cass. 14742/17) secondo cui: “gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di
stare in giudizio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto
il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al
reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è
validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del
preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una
corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non
appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del
potere d’impugnare la sentenza (cfr.Cass.n.6691 del 21.3.2014; n.20628 del
14.10.2015; 15470 del 26.7.2016)”.
Il ricorso è dunque rigettato; nulla si provvede sulle spese, stante la mancata
partecipazione al giudizio della intimata agenzia delle entrate.
5
Ric.n.29152/14 rg. – Ud.del 21 novembre 2017

espropriazione non costituisce un mero controllo giurisdizionale di atti assunti

Pqm
La Corte
rigetta il ricorso;
v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato
dalla L. n. 228 del 2012;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 21
novembre 2017.
Il Cons
Giaco
417\

a quello dovuto per il ricorso principale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA