Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19619 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18156/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.L.C., EQUITALIA SUD;

– intimati –

avverso la sentenza n. 114/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 14/01/2015, depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un solo motivo, nei confronti della contribuente D.L.C. che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 114/35/15, depositata il 15/1/2015, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella esattoriale di pagamento per mancata presentazione di “documenti giustificativi”, posti a base delle ritenute dichiarate nel quadro RE della dichiarazione dei redditi dell’anno (OMISSIS). La CTR, in particolare, disattesa l’eccezione pregiudiziale di tardività del ricorso introduttivo, affermava la carenza di motivazione della cartella esattoriale invocata dalla contribuente, eccezione avente carattere assorbente di tutte le altre questioni trattate.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 49 e art. 118 dsp. att., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata.

La censure appare fondata.

La CTR si è infatti limitata alla apodittica affermazione di mancanza di motivazione della cartella esattoriale invocata dalla contribuente, senza esprimere, neppure in modo sintetico, le ragioni di tale inadeguatezza motivazionale, avuto riguardo alla particolare natura della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, in relazione alle esigenze della contribuente ed al tipo di controllo meramente formale che la sua emissione presuppone, nonchè del fatto che la notifica di tale atto era stata preceduta da avviso bonario notificato alla contribuente, a sua volta preceduto dalla richiesta di produrre idonea documentazione in relazione alla ritenute del quadro RE non risultanti nel database dell’anagrafe tributaria.

Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto essa risulta corredata, sul capo avente ad oggetto la reiezione dell’appello incidentale dell’Agenzia, da motivazione solo apparente, fondata su mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli clementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Ss. Uu. 8053/2014).

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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