Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19619 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUXELLES

59, presso lo studio dell’avvocato FERIOZZI ANTONIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE GIROLAMO ANTONIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 4547/06,

depositata il 10/07/2006 R.G.N. 6259/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l’Avvocato RAFFAELE DE GIROLAMO per delega DE GIROLAMO ANTONIO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 maggio 2006 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 2 luglio 2002 con la quale è stata rigettata la domanda proposta da I.M. nei confronti della Poste Italiane s.p.a. diretta ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti per il periodo 3 luglio 1999 – 30 settembre 1999, con conseguente trasformazione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato con ogni conseguenza di legge in ordine alle retribuzioni maturate. La Corte territoriale ha ritenuto la validità del termine apposto al contratto in questione, ai sensi dell’art. 8 del CCNL di categoria del 26 novembre 1994 in attuazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 aderendo all’indirizzo interpretativo secondo cui la previsione contrattuale costituisce una fattispecie autonoma rispetto alla previsione legale ai fini della legittimità del termine apposto al singolo contratto. In particolare la stessa Corte d’Appello ha considerato che l’espressione “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre” adottata dal contratto collettivo in luogo di quella “in sostituzione di lavoratori assenti per ferie” indica che la condizione che giustifica l’assunzione a termine non è data dall’esigenza di sostituire un dipendente assente per ferie, ma dall’esigenza di garantire il servizio nel periodo in cui solitamente il personale è in ferie. Pertanto non vi è la necessità dell’indicazione del lavoratore in ferie sostituito, ai fini della validità dell’apposizione del termine al rapporto.

L’ I. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi.

Resiste con controricorso la soc. Poste Italiane chiedendo il rigetto del gravame.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si assume che la Corte territoriale avrebbe omesso il preliminare accertamento dell’attualità e vigenza dell’accordo contrattuale richiamato.

Con secondo motivo si assume l’omessa pronuncia sull’eccezione di scadenza del termine di validità del CCNL 94 – 97 applicato alla fattispecie.

Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione della L. 230 del 1962, art. 3, della L. 56 del 1987, art. 23 e dell’art. 8, 2 cpv. del CCNL per i dipendenti delle Poste. In particolare si assume che le ipotesi aggiuntive di assunzione a termine introdotte dalle parti sindacali in forza della delega conferita con la L. 56 del 1987, art. 23 sarebbero comunque soggette ai principi interpretativi della L. n. 230 del 1962, per cui resterebbe a carico del datore di lavoro l’onere di provare le esigenze che hanno reso necessaria la particolare assunzione a termine, soprattutto quando, come nel caso in esame, tali esigenze sono contestate dal lavoratore.

Con il quarto motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia. In particolare si lamenta che non è stata considerata l’insufficienza della dotazione organica del servizio di recapito della corrispondenza a cui è stato addetto il ricorrente, circostanza che il medesimo ricorrente aveva chiesto di provare, e che avrebbe costituito il reale motivo dell’assunzione in questione.

La Poste Italiane s.p.a. deduce che la durata temporale del contratto applicato, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non è limitata al 31 dicembre 2007, ma è prorogata anche successivamente ai sensi dell’art. 87, punto 2 del medesimo.

La stessa resistente deduce inoltre che, come esattamente affermato dai giudici di merito, la concomitanza di assenze per ferie, è sufficiente ad assicurare la validità de termine senza alcuna necessità dell’indicazione dello specifico lavoratore sostituito.

Il primo motivo è infondato. Questa Corte Suprema (per tutte Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

In particolare la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Infine è stato anche affermato (v. Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

Il sopra citato orientamento, ormai costante, di questa Corte deve essere pienamente confermato atteso che le tesi difensive che si sono confrontate nelle fasi di merito, quelle oggi proposte all’attenzione della Corte e, infine, le ragioni esposte nella sentenza impugnata non sono sorrette da argomenti che non siano già stati scrutinati nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n. 6703).

Gli argomenti svolti bastano a dimostrare la non fondatezza degli altri tre motivi di ricorso.

Trattandosi di controversia concernente una problematica sulla quale questa S.C. ha espresso un orientamento assolutamente consolidato, si ritiene conforme a giustizia applicare il criterio della soccombenza e per l’effetto il ricorrente principale viene condannato al pagamento, nei confronti della società Poste Italiane, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 30,00, oltre Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA