Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19619 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19619 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

Data pubblicazione: 24/07/2018

19

sul ricorso n. 2179-2016 proposto da:
MARRONE LUISA, rappresentata e difesa in proprio ex art. 83 c.p.c.
– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore in persona del legale
rappresentante p.t.
– intimata –

avverso la sentenza n. 4304/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 8.5.2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.6.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

RILEVATO CHE
Luisa Marrone ricorre per la cassazione della sentenza indicata in
epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva
parzialmente accolto l’appello avverso la sentenza n. 102/05/2013 della
Commissione tributaria provinciale di Avellino in accoglimento del ricorso

R.G. 2179/2016

proposto dalla contribuente avverso avviso accertamento IRPEF annualità
2007 sulla base di contestazioni inerenti plusvalenze non dichiarate
conseguenti alla vendita di quota-parte di terreno edificabile;
in particolare la CTR, con riguardo alla contestata plusvalenza, non
dichiarata, dì € 31.810,00, conseguente alla vendita della quota parte di
terreno edificabile ed alla differenza tra il valore dichiarato e il valore

dell’Agenzia del Territorio, aveva ribadito la validità dell’atto impositivo in
contestazione sul presupposto che con sentenza emessa dalla CTR di
Salerno, depositata in data 30.9.2013, erano stati confermati i valori
indicati dall’Ufficio ai fini dell’imposta di registro;
la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per mancanza di motivazione;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., «omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto
di discussione tra le parti»;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per ultrapetizione con violazione del
principio dì corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata;
la contribuente ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

CONSIDERATO CHE
1.1. è infondata la prima censura proposta dalla contribuente, con cui si
censura la pronuncia impugnata per essersi limitata a dare atto della
validità dell’accertamento nei suoi confronti sulla base della sentenza
emessa dalla CTR di Salerno in data 9.7.2013 che aveva confermato i valori
degli immobili, oggetto dì cessione, posti dall’Ufficio alla base dell’atto di
rettifica del reddito imponibile, trascurando le «analitiche e documentate
allegazioni confutative del contribuente sia in relazione all’applicazione della
presunzione (ndr- relativa alla rettifica ai fini del registro) che all’eccepito
superamento della stessa»;

accertato, ai fini dell’imposta di registro, dall’Ufficio sulla base di una perizia

R.G. 2179/2016

1.2. dalla stessa lettura del motivo di ricorso emerge chiaramente come
le contestazioni attingano ad un ben definito tessuto argomentativo, che,
per quanto non condiviso, non configura una motivazione inesistente perché
meramente apparente, e quindi non integra il radicale vizio di nullità
invocato da parte ricorrente;
1.3. ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta,

che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa
indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la
decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla
parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo
ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col
capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con
l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (cfr. Cass. n. 20311/2011;
conf. n. 21612/2013; n. 17956/2015);
2.1. va accolto il secondo motivo di ricorso iure superveniente: in tema
di imposte sui redditi l’art. 5 d.lgs. 147/2015, con norma retroattiva perché
interpretativa, esclude, infatti, che l’ufficio finanziario possa accertare
induttivamente la plusvalenza da cessione immobiliare o aziendale sulla
base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro
(cfr. Cass. nn. 12265/2017, 11543/2016);
2.2, la presunzione sin allora affermata ìn via giurisprudenziale circa la
corrispondenza del valore dell’avviamento in base al valore definito ai fini
dell’imposta di registro, pertanto, non è più legittima, secondo il disposto
del succitato art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, solo sulla base del
valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di
registro, in assenza di ulteriori elementi indiziari di riscontro (cfr. Cass. n.
6135/2016; 11543/2016), quale, ad esempio, una stima effettuata da un
organismo tecnico interno all’amministrazione finanziaria, che, pur
concretando una mera perizia di parte inidonea a fare piena prova del suo
contenuto valutativo, ben può essere posta dal giudice di merito a
fondamento, eventualmente anche esclusivo, del proprio convincimento;

3

infatti, la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario

R.G. 2179/2016

3.1. va infine dato atto della sopravvenuta carenza di interesse della
parte con riguardo al terzo motivo di ricorso, essendo stata emessa dalla
CTR ordinanza n. 369/2016, prodotta dalla stessa parte ricorrente in
allegato alle memorie ex art. 378 c.p.c., di correzione dell’errore materiale
costituito dall’indicazione dell’importo della plusvalenza, sottoposta a
tassazione, in misura pari ad C 100.013,00 in luogo dì C 31.810,00;

primo e dichiarato inammissibile il terzo; la sentenza impugnata va dunque
cassata e la controversia, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata
alla CTR della Campania in diversa composizione per il riesame e per la
statuizione sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo e
dichiarato inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa, anche per le spese, alla Commissione Tributaria della Campania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,

4. in conclusione, il ricorso va accolto sul secondo motivo, respinto il

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