Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19619 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 18/09/2020), n.19619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14251-2019 proposto da:

C.F., C.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo STUDIO LEGALE CMS ADONNINO ASCOLI

& CAVASOLA SCAMONI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FABRIZIO SPAGNOLO;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 20902/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 30/10/2018;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, C.F. e C.L. proponevano opposizione avverso settantadue verbali di accertamento di violazione del codice della strada dell’importo di Euro 80 l’uno, emessi da Roma Capitale.

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 1407/2015, rigettava l’opposizione e confermava i provvedimenti opposti.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello C.F. e C.L..

Il Tribunale di Roma – con sentenza 30 ottobre 2018, n. 20902 – rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione C.F. e C.L..

L’intimata Roma Capitale non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 689 del 1981, artt. 3, 8-bis, 22, nonchè del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7”: il Tribunale avrebbe omesso di considerare che i ricorrenti, e in particolare C.L., hanno sempre potuto vantare il titolo e i requisiti necessari per accedere alle zone a traffico limitato, così che il proprio diritto di circolare non poteva ritenersi leso dall’assenza – incolpevole – del rinnovo tempestivo.

Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, alla luce del principio più volte affermato da questa Corte per cui “l’errore scusabile sul fatto può assumere rilievo per escludere la responsabilità del soggetto sanzionato in quanto (..) sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all’autore, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza, purchè sia idoneo ad ingenerare l’incolpevole opinione della liceità del proprio agire” (così, ex multis, Cass. 22028/2018, richiamata dagli stessi ricorrenti), errore scusabile che non è ravvisabile nella fattispecie in esame, in cui i ricorrenti hanno allegato che al momento della elevazione dei verbali erano sprovvisti di autorizzazione a transitare nella zona a traffico limitato per essersi dimenticati di presentare tempestivamente la richiesta di rinnovo del permesso di accesso scaduto (v. il provvedimento impugnato alla p. 2 e il ricorso, p. 6).

b) In subordine, il secondo motivo denuncia “omesso esame di un fatto decisivo e conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 198 C.d.S.”: il Tribunale avrebbe omesso di considerare la possibilità di ridurre la sanzione complessiva in considerazione del fatto che le violazioni sono avvenute nell’arco di venti giorni, con più contestazioni nella stessa giornata, così ponendosi in contrasto con la pronuncia di questa Corte n. 22028/2018.

Il motivo è inammissibile perchè generico. E’ vero che questa Corte ha affermato, con la pronuncia richiamata dai ricorrenti, che “è necessario considerare che ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il carattere di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite (cfr., testualmente, Corte Cost. 26 gennaio 2007, n. 14)”, ma i ricorrenti si sono limitati ad allegare l’arco temporale e il numero di contestazioni per ciascuna giornata, senza indicare i tempi e i luoghi delle condotte illecite, così che la doglianza è da ritenersi priva di specificità.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla si dispone in punto spese, non avendo l’intimata proposto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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