Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19618 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17910/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

e contro

COSTRUZIONI SACRAMATI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 348/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTAIRA

REGIONALE di VENEZIA del 29/01/2015, depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente Sacramati spa, che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 348/1/15, depositata il 12.2.2015, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento, emessi per l’anno d’imposta (OMISSIS), con i quali venivano irrogate sanzioni pecuniarie a titolo di ritardo per il versamento delle tasse sulle concessioni governative.

La CTR, in particolare, ha affermato che nella fattispecie in esame la contribuente non poteva considerarsi come soggetto debitore d’imposta, in quanto, secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia U.E., nella causa C-618/11 del 5.12.2013, tale qualifica andava attribuita all’ente che effettuava la prestazione, secondo il meccanismo del “sostituto d’imposta”.

Era dunque la società telefonica che avrebbe dovuto assolvere al pagamento dell’imposta, rivalendosi successivamente sugli abbonati. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2, nonchè del D.P.R. n. 641 del 1972, art. 1 e art. 21 Tariffa allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

L’Agenzia, premesso che la pronuncia della Corte di Giustizia U.E. nella causa C-618 del 5.12.2013, citata nella sentenza impugnata, concerne fattispecie del tutto diversa e non è dunque applicabile al caso di specie, esclude che sulla base della normativa vigente il soggetto debitore d’imposta possa individuarsi nella società di telefonia.

Il motivo appare fondato.

Conviene premettere che la fattispecie cui si riferisce la sentenza della Corte di Giustizia citata dalla ricorrente appare del tutto diversa da quella in esame, poichè si riferisce alla tassa prevista dalla normativa portoghese sulla diffusione delle arti cinematografiche ed audiovisive affermando, in particolare, che “un tributo come la tassa sulla diffusione prevista dalla normativa portoghese a favore delle arti cinematografiche e audiovisive deve essere incluso nella base imponibile dell’IVA dovuta sui servizi di diffusione di pubblicità commerciale”.

Si osserva invece che nel caso di specie secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affermato sin da Cass. Ss.Uu. n. 9560/2014, in tema di radiofonia mobile, l’abrogazione del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318, ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218, non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel cit. D.Lgs. n. 259, art. 160, rilevando in particolare che l’applicabilità di siffatta tassa non si pone in contrasto con la disciplina comunitaria, attesa l’esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013).

Nel ribadire inoltre che il soggetto passivo del tributo è l’utente, questa Corte ha altresì precisato che il termine per il pagamento della tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, in virtù del collegamento operato dalla “nota 1” all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tra il tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta, atteso che l’avverbio “congiuntamente”, utilizzato in tale nota, non si riferisce solo alle modalità di versamento del tributo, ma anche al termine di pagamento, determinato “per relationem” in rapporto a quello previsto per le singole bollette emesse dal gestore.(Cass. 21777/2014).

Considerato che non è necessario effettuare ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo della contribuente.

Considerato che il sopra citato orientamento di questa Corte si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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