Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19618 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 31/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11150/2015 R.G. proposto da:

R.S., rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Madama, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via

Buccari n. 3 giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.M., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Martucci e

Gabriele Crescimbeni, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.M., A.V., B.R.F., F.G. e

AV.AN.;

– intimati –

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 maggio 2017

dal Consigliere Dott. Paolo Fraulini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso chiedendo

dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

uditi gli Avv.ti Federico Genovesi e Angelo Martucci.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.S. ricorre per la revocazione dell’ordinanza in epigrafe con cui questa Corte ha respinto il ricorso da lui proposto avverso la sentenza n. 6193/2012 con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello avverso la pronuncia di primo grado che aveva respinto la sua domanda tesa a vedersi attribuita la paternità di alcuni brani musicali depositati alla SIAE dalle controparti.

2. Questa Corte, nel respingere il ricorso, ha rilevato che l’unico motivo di censura, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, doveva ritenersi inammissibile. Ciò perchè in primo luogo, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis alla fattispecie, la denuncia può formularsi solo qualora si lamenti l’omissione di un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti; nella specie la Corte distrettuale aveva espressamente affrontato la questione della produzione documentale del ricorrente, valutandola tardiva, sicchè non vi era alcuna omissione di motivazione. In secondo luogo perchè, stante il contenuto della censura, il motivo avrebbe dovuto essere rubricato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Da ultimo l’ordinanza ha rilevato che la deduzione dell’erroneità della sentenza impugnata, laddove il ricorrente lamentava l’omessa acquisizione da parte del consulente della documentazione necessaria ad espletare correttamente l’incarico e la mancata contestazione della controparte della conformità agli originali delle copie fotostatiche depositate dal ricorrente, era inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che il motivo non conteneva alcuna trascrizione nè alcun rinvio ad atti del processo da cui fosse possibile valutare la dedotta natura percipiente della consulenza tecnica e l’effettiva non contestazione della conformità agli originali delle copie prodotte.

3. Avverso tale decisione R.S. propone ricorso per revocazione affidato a un unico articolato motivo, resistito da Z.M. con controricorso; A.M., A.V., B.E., R.F., F.G. e AV.AN. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta la violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 deducendo la sussistenza di un errore di fatto nell’impugnata ordinanza laddove essa nega che il ricorso per cassazione del R. deducesse una violazione di legge e dichiara non autosufficiente il ricorso. A giudizio del ricorrente la corretta interpretazione del motivo di ricorso per cassazione proposto nel giudizio a quo rendeva evidente che egli aveva inteso fare riferimento alla falsa applicazione da parte della Corte di appello degli artt. 115 e 116 c.p.c., come chiaramente si evinceva a pag 8, terzo capoverso, del ricorso medesimo, ove si rinveniva un esplicito riferimento a tale deduzione. In secondo luogo la pretesa genericità del ricorso in tema di natura percipiente o meno della consulenza tecnica espletata nella fase di merito era smentita dalla lettura di quanto scritto a pag. 10, primo capoverso, del ricorso, laddove ci si riferiva espressamente alle conclusioni del consulente tecnico che affermava che i brani oggetto di lite costituivano plagio di quelli composti anche da esso attore.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. In tema di errata percezione delle censure formulate nel ricorso per cassazione questa Corte ha già avuto modo di affermare che la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto e cioè un’errata percezione della realtà da parte del giudice che affermi l’esistenza o l’inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale effettivamente documentata e riscontrata in atti, avrebbe dovuto invece indurre a escludere o affermare (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1535 del 02/02/2012). Nella specie l’ordinanza impugnata ha qualificato la censura in esame, pervenendo a valutarla come formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 giudicandola per tale ragione inammissibile; la doglianza del ricorrente non si appunta su un errore di percezione, ma in effetti su una valutazione compiuta nell’ordinanza impugnata, laddove ha qualificato il motivo come afferente a un vizio di motivazione anzichè – anche – a una violazione di legge. In ogni caso va ulteriormente rilevato in punto di inammissibilità del ricorso che la questione dell’inquadramento della doglianza in una delle ipotesi previste dall’art. 360 cod. proc. civ. non costituisce nemmeno l’unica ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, avendo essa valutato l’inammissibilità del ricorso originario anche in relazione alla scorretta formulazione della censura.

2.2. Quanto alla doglianza relativa alla natura della ctu, l’ordinanza impugnata ha respinto la censura poichè nel motivo di ricorso non si trascriveva la sequenza di atti processuali, che nemmeno si indicavano nella loro collocazione, che nella tesi del ricorrente avrebbero dimostrato la natura percipiente della ctu. La circostanza che nell’odierno ricorso si trascriva la contestazione delle risultanze della ctu contenuta a pag. 10 del ricorso a quo non vale a qualificare un errore di fatto revocatorio. Invero l’ordinanza impugnata non ha negato che vi fosse in atti una consulenza tecnica, nè ha negato che essa avesse le conclusioni effettivamente in essa contenute; ha rilevato che il motivo di ricorso, pur lamentando l’erroneità della valutazione della tardività della produzione documentale del ricorrente, non conteneva la specifica indicazione di tutti gli atti processuali e dei documenti sulla base dei quali fondava la pretesa erroneità della affermata tardività. Quindi non ha commesso alcuna svista o errore percettivo, ma ha valutato l’ammissibilità della censura; ne deriva che anche per tale parte l’odierna doglianza è inammissibile.

3. La soccombenza regola le spese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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