Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19617 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10962/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 350/46/2012 della CONIN1ISSION TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 23/10/2012, depositata il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, di professione “medico di base convenzionato con il SSN”, avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni (OMISSIS); la CTR, in particolare, ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza dell’autonoma organizzazione, atteso che il medico convenzionato non puo che disporre di una struttura, la cui ampiezza ed articolazione e imposta dalla ASL per l’erogazione del servizio sanitario.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancata prova del perfezionamento della notificazione e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Invero, la ricorrente, non ha documentato (sino all’udienza camerale del 23/06/2016) l’esito positivo della notifica del ricorso per cassazione all’intimato, non costituitosi o comparso all’udienza camerale. La notifica risulta invero effettuata a mezzo del servizio postale.

Non v’è da provvedere sulle spese processuali, in difetto di attività difensiva da parte della intimata.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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