Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19617 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19617 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 28343-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis

– ricorrente contro
BORTOLAZZI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio
dell’Avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende
assieme all’Avvocato FRANCESCO MOSCHETTI giusta procura estesa a margine
del controricorso

– con troricorrente

avverso la sentenza n. 179/15/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 20.12.2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.6.2018 dal
Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 24/07/2018

R.G. 28343/2011

RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in
epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva
respinto l’appello avverso la sentenza n. 30/05/2009 della Commissione
tributaria provinciale di Verona in accoglimento del ricorso proposto da Alberto
Bortolazzi avversi avvisi accertamento IRPEF IRAP con addizionali comunali e

l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 14 comma 4 bis L. 537/1993
e 654 c.p.p. comma 7;
con il secondo ed il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., «motivazione incerta, omessa e contraddittoria»;
il contribuente si è costituito con controricorso, chiedendo dichiararsi
l’estinzione del giudizio con riguardo all’avviso di accertamento 2004 per
intervenuta definizione della controversia ex art. 39 comma 12 L. 111/2011, e
chiedendo, per l’avviso di accertamento 2003, di respingere il ricorso in quanto
inammissibile ed infondato;
l’Agenzia delle Entrate ha poi depositato istanza di «estinzione del
giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 L. 289/2002» per avere il contribuente
presentato domanda di definizione della controversia ex art. 39 comma 12 L.
111/2011, «provvedendo al versamento di tutte le somme dovute>>;

CONSIDERATO CHE
1.1. è stata depositata dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione di
regolarità di definizione della lite, relativamente all’avviso dì accertamento
inerente l’annualità 2004, corredata di istanza, con cui si chiede l’estinzione del
giudizio, ai sensi dell’art. 16 legge 289/2002;
1.2. va dunque disposta, in relazione alla controversia relativa
all’impugnazione dell’avviso di accertamento avente ad oggetto l’annualità
2004, l’estinzione del giudizio in virtù degli artt. 39, comma 12, d.l. 98/2011 e
16 L. 289/2002 e dell’art. 391 c.p.c.;
2.1. con riguardo alla controversia inerente l’anno di imposta 2003 e con
riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che l’Ufficio ebbe a contestare
al contribuente il coinvolgimento in un’operazione commerciale posta in essere

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regionali annualità 2003-2004;

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dalla società Bovimport S.r.L., consistente nel compimento di atti illeciti
finalizzati all’acquisizione dì vantaggi fiscali, essendo stati disconosciuti i costi
per l’acquisto e trasporto di bovini, ai sensi dell’art. 14 cit., «ipotizzando
l’importazione dall’Europa dell’Est dì giovani bovini da ingrasso, in quegli anni
soggetti a contingentamento … al fine di applicare un dazio doganale d’ingresso
agevolato;

dell’accertamento delle imposte sui redditi (e, conseguentemente, anche
dell’Irap, in virtù del richiamo operato dall’art. 25 d.P.R. 15 dicembre 1997, n.
446, alle disposizioni per l’accertamento e la riscossione dettare in materia di
imposte sui redditi) — dello lus

superveniens,

richiamato anche dal

contribuente nella memoria ex art. 378 c.p.c., costituito dall’art. 8, comma 1,
d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), a mente
del quale «il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
è sostituito dal seguente: “4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui
all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio
direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come
delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione
penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il
giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice dì procedura penale ovvero
sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice
fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista
dall’articolo 157 del codice penale. …”»;
2.3 trattasi di novella suscettibile di diretta applicazione, d’ufficio, nella
presente sede atteso che, da un lato, essa è intervenuta in epoca successiva
alla proposizione dei ricorso per Cassazìone e, dall’altro, deve ritenersi
sussistente anche l’altra condizione per l’applicabilità d’ufficio dello

ius

superveniens nel giudizio di legittimità, costituita dall’attinenza, anche indiretta,
della disciplina sopravvenuta alle questioni trattate nel ricorso (Cass. nn.
4070/2004, 10547/2006, 16642/2012, 1337/2018, 10652/2018, 10664/2018,
12727/2018);

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2.2. deve darsi quindi atto dell’incidenza innovativa — ai soli fini

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2.4. occorre infatti tener presente che, secondo quanto espressamente
disposto dal successivo comma 3, in via transitoria, «le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 sì applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis
dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per
fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi
commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di

citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi (…)»;
2.5. la disciplina sopravvenuta concerne specificamente il regime fiscale da
applicare in ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi di costi ripresi a
tassazione in quanto relativi ad operazioni soggettivamente fittizie;
2.6. per effetto di tale modifica l’indeducibilità, a fini di imposte dirette, dei
costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti è subordinata all’effettivo
esercizio da parte del pubblico ministero dell’azione penale o, comunque, alla
emissione, al termine dell’udienza preliminare, del decreto che dispone il
giudizio ovvero di sentenza di non luogo a procedere per prescrizione del reato;
2.7. in relazione all’incidenza di detta sopravvenuta disciplina la sentenza
impugnata deve essere quindi confermata laddove respinge l’appello dell’Ufficio
ed afferma la deducibilità dei costi sostenuti dal contribuente per acquisto di
bovini all’estero (ritenuti dall’Agenzia delle Entrate fatti costituenti reato in
quanto operazione simulata diretta ad aggirare la normativa europea riguardo
detto tipo di importazione) escludendo «la sussistenza di reato nella
fattispecie in questione», evidenziando altresì che agli atti risultava
unicamente la pendenza di un procedimento penale e che gli stessi organi della
Dogana non avevano «mosso alcuna obiezione in relazione al comportamento
della parte e ai fatti oggetto della controversia», con assorbimento anche dei
rimanenti motivi, relativi a censure motivazionali circa la sussistenza della
fattispecie dì reato;
2.8. il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, con riguardo all’avviso di
accertamento emesso per l’annualità 2003 va quindi respinto;
3. le spese di lite vanno integralmente compensate stante la definizione del
giudizio in base a normativa sopravvenuta

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imposte o maggiori imposte dovute, salvo che ì provvedimenti emessi in base al

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P.Q.M.
La Corte dichiara estinto I ricorso nella parte relativa all’avviso di
accertamento emesso per l’anno di imposta 2004, rigetta il ricorso nella parte
relativa all’avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2003;
compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,

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