Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19617 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., residente in (OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentato e

difeso

per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Agresta Donato,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Stefano

Latella in Roma, via Pinerolo n. 43.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentala e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/3/07 della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, depositata il 13 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Carlo

Destro.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio;

letto i ricorso proposto M.G. per la cassazione della sentenza n. 98/3/07 del 13.12.2007 della Commissione regionale dell’Abruzzo, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto il suo ricorso avverso il diniego di rimborso dell’iva relativa alle annualità 1991, 1992 e 1993 motivato dall’omessa presentazione da parte del contribuente delle corrispondenti dichiarazioni; rilevato che, in particolare, la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso per avere il giudicante ritenuto insufficiente, attesa la contestazione dell’Ufficio, la prova offerta dal contribuente in ordine alla presentazione di tali dichiarazioni, costituita dalle sole ricevute delle raccomandate e non anche dalle dichiarazioni munite del timbro a calendario dell’Ufficio postate, come prescritto in modo tassativo dalla legge;

letto il controricorso dell’Agenzia delle Entrate;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:

– “il ricorso denunzia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 37, commi 3 e 4, in relazione all’art. 11 disp. gen., ed insufficienza di motivazione, censurando la sentenza impugnata, come precisato nel quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per non avere ritenuto che “la prova della presentazione della dichiarazione, che dai protocolli, registri ed alti dell’ufficio non risulti pervenuta, non può essere data che mediante la ricevuta dell’ufficio finanziario o con la ricevuta della raccomandata”, disattendendo la tesi del contribuente che la produzione in giudizio dell’originale della ricevuta della raccomandata di spedizione della dichiarazione a mezzo posta, non contestata dall’Autorità finanziaria, costituiva “prova da solo sufficiente dell’avvenuta presentazione della dichiarazione stessa”;

– “il motivo appare infondato in relazione alla censura di violazione di legge, tenuto conto che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 37, comma 3, prevedeva, nella versione ratione temporis in vigore, che. in caso di spedizione della dichiarazione a mezzo raccomandata, l’Ufficio postale deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione “adempimento che ha carattere tassativo (Cass. n. 2089 del 2002) e che, all’evidenza, non ha altro scopo che quello di provare, conferendole certezza, sia la data che la spedizione effettiva della dichiarazione a mezzo della raccomandata, circostanza questa negata dall’Ufficio e che ha costituito l’effettivo punto controverso dei giudizio, risolto dal giudice territoriale nel senso sopra precisato”;

– “comunque la valutazione delle prove e il conseguente giudizio sulla loro idoneità a provare il fatto controverso costituisce attività demandata dalla legge al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione”;

– “la censura di vizio di motivazione non appare sviluppata in modo autonomo e comunque è inammissibile, in quanto formulata in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2, la quale secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che la parte ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2989 del 2002, in motivazione);

che, pertanto, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA