Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19617 del 09/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 09/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 09/07/2021), n.19617
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20648-2020 proposto da:
A.S.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria
della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e
difeso dall’avvocato DONATELLA LAURETI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1470/2020 del TRIBUNALE di
L’AQUILA, depositato il 09/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
A.S.A. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto col quale il tribunale de L’Aquila gli ha negato la protezione internazionale; il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2008, art. 35-bis, comma 13, la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, e a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima; è assolutamente pacifico, in base al testo della disposizione, che la data di rilascio deve risultare dall’atto; nel caso concreto la procura allegata al ricorso non contiene alcuna data di conferimento;
il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021