Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19617 del 04/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 18/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22736/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Tagliamento n. 14, presso

l’avvocato Barone Carlo Maria, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Barone Anselmo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.L., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Pompeo Magno n. 3, presso l’avvocato Gianni Saverio, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Colombo Giulio

Federico, Rigano Francesco, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3333/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2017 dal cons. SCALDAFERRI ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il rigetto dell’istanza

preliminare di riunione; rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Barone Anselmo che insiste per

l’accoglimento dell’istanza preliminare; chiede l’accoglimento del

ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Gianni Saverio che si

riporta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di sentenza (passata in giudicato) della Corte d’appello di Roma che revocava il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e condannava il creditore istante Banca Popolare di Milano s.c.r.l. al pagamento di tutte le spese della procedura fallimentare (oltre alla corresponsione del compenso al curatore), nel conseguente procedimento diretto alla determinazione delle spese che devono gravare in via definitiva sulla creditrice istante è intervenuta la sentenza di questa Corte di Cassazione n. 3333/2015 che, decidendo sul ricorso proposto dalla Banca Popolare di Milano avverso il decreto del Tribunale di Roma di rigetto di entrambi i reclami proposti dalle parti avverso il provvedimento del Giudice Delegato che aveva determinato le spese suddette, ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame relativamente alle somme spese dal Fallimento per una transazione e per l’acquisto di immobili in Foggia.

La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per revocazione di tale sentenza, cui resiste con controricorso la Banca Popolare di Milano. Fissata l’odierna udienza pubblica, la ricorrente ha depositato istanza al Presidente della Sezione (che con decreto in calce ha riservato al Collegio ogni decisione al riguardo) diretta alla riunione – o quantomeno alla trattazione contemporanea- di questo procedimento con il procedimento n. 4082/17, avente ad oggetto il ricorso per cassazione proposto dalla Banca avverso il decreto del Tribunale di Roma che ha definito il giudizio di rinvio riassunto nelle more dalla stessa.

Infine, nel termine stabilito dall’art. 378 c.p.c. la (OMISSIS) ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’istanza di riunione non merita accoglimento, difettandone i presupposti di legge, con riferimento non solo alla norma speciale per i giudizi di impugnazione contenuta nell’art. 335 c.p.c. (si tratta nella specie di impugnazioni contro distinti provvedimenti), ma anche alla norma generale dell’art. 274 c.p.c., dovendo escludersi che la definizione del giudizio di rinvio sia pregiudiziale alla decisione sul ricorso per revocazione della sentenza che l’ha disposto.

2. Nel merito, la (OMISSIS) denuncia errore di fatto revocatorio ex artt. 391 bis e 395 c.p.c.: deduce che la sentenza sia stata emessa sull’erroneo presupposto di fatto che il contraddittorio fosse stato esteso anche al Curatore del fallimento, già presente in sede di reclamo, cui invece il ricorso non risulta essere stato notificato.

3. E’ principio giurisprudenziale consolidato che, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è ammessa ex art. 395 c.p.c., n. 4, solo quando la decisione risulta chiaramente fondata sulla supposizione di un fatto, non controverso in giudizio, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o viceversa; esula inoltre da tale nozione di errore revocatorio, cioè di errore nell’assunzione del fatto, non solo l’eventuale errore nell’applicazione delle norme giuridiche ma in generale ogni eventuale errore di giudizio.

4. Nella specie il ricorso non fornisce alcuna indicazione del perchè si debba ritenere che la Corte avrebbe considerato (erroneamente) che il contraddittorio fosse stato costituito anche nei confronti del Curatore cessato, avv. Cosentino Giuseppe. Del resto, dall’esame della sentenza revocanda non emerge alcuna evidenza in tal senso: emerge piuttosto il contrario, giacchè l’epigrafe della sentenza non contempla il predetto tra le parti del giudizio.

Nè vale il riferimento, contenuto in ricorso, ad un precedente arresto (Cass. S.U. n. 24170/04) nel quale questa Corte ha ritenuto errore revocatorio non aver considerato che la dovuta comunicazione dell’avviso di udienza a tutte le parti costituite era stata semplicemente omessa. Nel caso qui in esame, a differenza di quello deciso dal precedente richiamato, la necessità della notifica del ricorso al Curatore cessato (quale organo di una procedura fallimentare revocata con sentenza passata in giudicato, il cui rendiconto era già stato approvato ed il cui operato non risultava in discussione) non costituisce diretta ed immediata applicazione della norma processuale, bensì presuppone la attribuzione al medesimo della qualità di parte necessaria, cioè una valutazione -da compiersi sulla base di una interpretazione delle norme astratte e della considerazione della concreta fattispecie controversa- che come tale si sottrae al rimedio revocatorio.

5. Si impone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio di revocazione, in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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