Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19616 del 30/09/2016
Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19616
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21621-2013 proposto da:
O.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
G.DE LEVA 39, presso lo studio dell’avvocato GRAZIA FIERMONTE, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA a mezzo della propria
mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS in persona
di P.V. e D.G., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA
BERNARDINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
M.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3387/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 24/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
udito l’Avvocato GRAZIA FIERMONTE;
udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del 10 motivo di
ricorso, assorbito il 2^;
Fatto
FATTO E DIRITTO
Nel giudizio di cassazione promosso da O.V. contro M.V. e Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia Spa);
Considerato che il ricorso non è stato ritualmente notificato a M.V., in quanto dalla relata di notifica egli risulta trasferito;
Ritenuto che nel caso di specie si verta in tema di litisconsorzio necessario e che si debba, dunque, concedere un termine a parte ricorrente per l’integrazione del contraddittorio.
PQM
Concede termine di giorni 90 alla parte ricorrente per procedere alla notifica del ricorso alla parte M.V..
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016