Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19616 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 30/09/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21621-2013 proposto da:

O.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G.DE LEVA 39, presso lo studio dell’avvocato GRAZIA FIERMONTE, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA a mezzo della propria

mandataria e rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS in persona

di P.V. e D.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA

BERNARDINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3387/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato GRAZIA FIERMONTE;

udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del 10 motivo di

ricorso, assorbito il 2^;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel giudizio di cassazione promosso da O.V. contro M.V. e Generali Italia S.p.A. (già Ina Assitalia Spa);

Considerato che il ricorso non è stato ritualmente notificato a M.V., in quanto dalla relata di notifica egli risulta trasferito;

Ritenuto che nel caso di specie si verta in tema di litisconsorzio necessario e che si debba, dunque, concedere un termine a parte ricorrente per l’integrazione del contraddittorio.

PQM

Concede termine di giorni 90 alla parte ricorrente per procedere alla notifica del ricorso alla parte M.V..

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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