Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19616 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19616 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA
C

…/

sul ricorso n. 27319-2011 proposto da:
1( 1 (

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis

ricorrente

contro
WORK SYSTEM S.r.L., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio
dell’Avvocato STEFANIA SERI, rappresentata e difesa dall’Avvocato
ANTONIO MARIA LA SCALA giusta procura estesa in calce al controricorso

avverso la

sentenza

controrkorrente

n. 142/7/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 27.09.2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.6.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 24/07/2018

R.G. 27319/2011

RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata
in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva
respinto l’appello avverso la sentenza n. 226/20/2008 della Commissione
Tributaria Provinciale di Bari in accoglimento del ricorso proposto dalla Work
System S.r.L. avverso avviso di accertamento IVA IRAP IRES annualità

l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4 c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.»
essendosi pronunciata la CTR su domande mai proposte dalla ricorrente,
laddove aveva affermato l’illegittimo utilizzo del metodo induttivo in luogo di
quello analitico;
con il secondo motivo ha denunciato «violazione e falsa applicazione
dell’art. 39 comma 1 e 40 DPR 600/73 in combinato disposto con l’art. 137
c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.» lamentando che,
contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non era precluso
all’amministrazione dì ricostruire il reddito d’impresa quando le numerose e
continue inadempienze fiscali rendano complessivamente inattendibile le
scritture contabili;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., « motivazione insufficiente su un punto decisivo della
controversia», costituito dalla sussistenza di irregolarità formali nella
tenuta della contabilità che la rendevano inattendibile giustificando il ricorso
all’accertamento analitico induttivo di cui all’art. 39 DPR 602/1973;
la società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo
l’infondatezza del ricorso principale
CONSIDERATO CHE
1.1. sono fondate le censure proposte dall’Ufficio ricorrente con il primo
motivo di ricorso, laddove si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del
1992, artt. 18, 32, 53 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere
la CTR affermato l’illegittimità dell’accertamento sul presupposto che

2004;

R.G. 27319/2011

l’Ufficio aveva proceduto a rettificare il reddito della contribuente ai sensi
del D.P.R. n. 600 del 1973, art, 39, comma 2 mentre avrebbe dovuto
procedere ai sensi del comma 1, accogliendo così un rilievo dedotto dalla
contribuente soltanto nella memoria dì cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art.
32, e dunque tardívamente;
1.2. questa Corte ha infatti chiarito che, in tema di redditi risultanti da

o sintetico, in relazione alle previsioni contenute, rispettivamente nel D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 o 2, a seconda che la rettifica investa
singole poste o la contabilità globalmente considerata, vale a dire nella
parziale (nel primo caso) od assoluta (nel secondo) inattendibilità dei dati
risultanti dalle scritture contabili;
1.3. orbene, nel caso di specie, come desunnibile dal contenuto dell’atto
introduttivo del giudizio proposto dalla società contribuente e riportato nel
corpo del ricorso dell’Agenzia in ossequio del principio di autosufficienza, la
CTR ha affermato l’illegittimità dell’accertamento per violazione del D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 39 ed in particolare per avere l’Ufficio proceduto ad
accertamento induttivo (ai sensi dell’art. 39, comma 2) piuttosto che
analitico (ai sensi dell’art. 39, comma 1) («la società contribuente …
doveva essere sottoposta all’azione accertativa dell’Amministrazione
Finanziaria mediante l’utilizzo di metodi analitici e non induttivi») in forza
di una censura che non era stata sollevata dalla contribuente con il ricorso
introduttivo e doveva quindi ritenersi tardiva;
1.4. è tuttavia inammissibile la deduzione di un nuovo motivo di
illegittimità dell’avviso di accertamento nella memoria di cui al D.Lgs. n. 546
del 1992, ex art. 32, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto
rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di
impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso íntroduttivo
(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24), i quali costituiscono la

causa petendi rispetto all’invocato annullamento dell’atto (cfr. Cass. n.
13934/2011) e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita
dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 (cfr. Cass. nn. 22662/2014,
9754/2003);

scritture contabili, il metodo seguito dall’Ufficio va classificato come analitico

R.G. 27319/2011

1.4. ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con
assorbimento dei rimanenti motivi di ricorso proposti dall’Agenzia;
2. la sentenza deve essere dunque cassata in relazione al primo motivo
di ricorso e la controversia, non potendo essere decisa nel merito, va
rinviata alla CTR della Puglia in diversa composizione, la quale procederà a
nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi espressi, oltre a

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il
terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione
delle spese processuali del giudizio di legittimità, alla Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,

provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità

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