Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19616 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona de Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

Sudfleisch Italia s.r.l., in persona del liquidatore Dott. A.

C., rappresentata e difesa per procura a margine del

controricorso dagli Avvocati Gerhard Brandstatter e prof. Leonardo Di

Brina, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in

Roma, PIAZZA S. Valle della Valle, 6;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 22/2/08 della Commissione tributaria di

secondo grado di Bolzano, depositata il 24 ottobre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Carlo

Destro.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio;

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 22/2/08 del 24.10.2008 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della Sudfleisch Italia s.r.l. per l’annullamento di avvisi di accertamento emessi a fini iva, irpeg ed irap per gli anni dal 1997 al 2001;

letto il controricorso e ricorso incidentale condizionato avanzato dalla società contribuente;

considerato che i ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale ed assorbimento di quello incidentale, osservando che:

– “il primo motivo del ricorso principale, che denunzia il vizio di omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, lamenta il mancato esame da parte della sentenza impugnata delle argomentazioni sviluppate dall’Ufficio nel proprio atto di appello”- “il mezzo è inammissibile in quanto formulato in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2, la quale, secondo “orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità”;

– “il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione dell’art. 1742 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto esistente un rapporto di agenzia pur in presenza di elementi di fatto che testimoniavano la totale assenza di rischio imprenditoriale, come emessi in evidenza dall’Ufficio nel proprio atto di appello”;

– “il motivo, così come quello precedente, è improcedibile per inosservanza del disposto di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, non risultando depositato, con il ricorso, l’atto processuale (nella specie l’atto di appello, i cui esame è indispensabile ai fini della valutazione della fondatezza del motivo) su cui il mezzo formulato si fonda”;

– “il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e vizio di inesistenza di motivazione, censurando il capo della sentenza con cui il giudice a qua ha ritenuto assorbite nella propria decisione, pur se parzialmente meritevoli di considerazione, le “numerose doglianze della società contribuente”, appare inammissibile per non investire l’effettiva ratio della decisione, ravvisabile nella pronuncia di assorbimento e non nella ritenuta parziale fondatezza delle doglianze medesime, e, quindi, per diletto di interesse, riguardando la decisione le contestazioni della controparte”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di adempimenti richiesti sia dall’art. 369, comma 1, n. 4 (Cass. n. 24940 del 2009) – mancanti, nel caso di specie, in relazione tanto al primo che al secondo motivo del ricorso principale – che dalla disposizione di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. (ex multis Cass. n. 2652 del 2008);

che il ricorso incidentale, in quanto proposto in via condizionata, va dichiarato assorbito;

che, pertanto, il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate va respinto inammissibile e quello incidentale dichiarato assorbito, con condanna della ricorrente principale, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.

PQM

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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