Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19616 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 09/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7531/2015 proposto da:

(OMISSIS) in liquidazione, in persona del legale rappresentante e

liquidatore G.F., elettivamente domiciliato in Roma,

via G.G. Belli, n. 27, presso l’avvocato Mereu Paolo, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Signorelli Fabio e

Allegro Enrico, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) in liquidazione;

– controricorrente –

nonchè contro

Equitalia Nord s.p.a., società incorporante Equitalia Esatri s.p.a.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via A. Millevoi, n. 73/81, presso l’avvocato

Fiertler Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Marianna Vasapollo, giusta speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 760/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal cons. Dolmetta Aldo Angelo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi, per il ricorrente, gli avvocati Signorelli Fabio e Enrico

Allegro che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), società cooperativa in liquidazione, ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento di (OMISSIS), società cooperativa in liquidazione, e nei confronti di Equitalia Nord s.p.a., articolando due motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 16 febbraio 2015, n. 760.

Con tale sentenza la Corte territoriale ha rigettato il reclamo, che era stato presentato dall’attuale ricorrente contro la sentenza dichiarativa di fallimento della società (OMISSIS) emessa dal Tribunale di Milano in data 24/28 luglio 2014, n. 733, e che era inteso a contestare la fondatezza della pretesa di ragione tributaria di Equitalia Nord, creditore istante per la dichiarazione di fallimento.

Nel motivare la propria decisione, la Corte ha in particolare rilevato che “a fronte del credito documentato da Equitalia, portato dagli avvisi di accertamento regolarmente notificati… e relativi a crediti iscritti a ruolo, trattandosi di titoli idonei alla dimostrazione del credito, scaduti e non pagati, correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza”; e pure ha fatto richiamo al principio emesso dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, 13 marzo 2001, n. 115, per cui lo stato di insolvenza dell’impresa “si realizza in una situazione di impotenza… a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine… sulla effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei confronti” dell’impresa stessa.

Nei confronti del ricorso presentato da (OMISSIS) resiste Equitalia, che ha depositato apposito controricorso. Non ha invece svolto attività difensive il Fallimento di (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso, presentati da (OMISSIS), denunziano i vizi qui di seguito trascritti.

Il primo motivo lamenta in specie “violazione e/o falsa applicazione della L.Fall., artt. 5 e 10 e art. 2495 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il secondo motivo, a sua volta, denunzia “violazione e falsa applicazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, in relazione alla L.Fall., artt. 5 e 10 e art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

2. – Con il primo motivo, la ricorrente – dopo avere ritrascritto “integralmente quanto contenuto nel reclamo presentato contro la sentenza dichiarativa di fallimento” – afferma che la sentenza della Corte di Appello di Milano “appare ignorare totalmente quanto argomentato”.

Più in particolare, la ricorrente assume di non avere “inteso mettere in discussione il principio sancito dalla L.Fall., art. 10, seppur coordinato con l’art. 2495 c.c.”, bensì di avere sottolineato che “quando l’Amministrazione finanziaria ha notificato gli avvisi di accertamento alla società, quest’ultima era già stata cancellata dal Registro delle imprese e, per l’effetto, tali atti impositivi erano affetti da nullità insanabile e non potevano svolgere alcuna efficacia nei confronti dell’ente societario ormai estinto”. Ciò che ha comportato, conclude la ricorrente, l'”assoluta carenza di legittimazione attiva” di Equitalia a richiedere la dichiarazione di fallimento della ricorrente.

3. – Il motivo è inammissibile.

In effetti, il motivo, seppur dichiarando la posteriorità della notifica degli avvisi di accertamento rispetto alla cancellazione della società (OMISSIS) dal Registro delle imprese, non riproduce la documentazione di riscontro e attestazione di tale circostanza, sì che lo stesso risulta difettare del necessario requisito di autosufficienza. D’altro canto, la sentenza della Corte di Appello, nel riportare una parte della motivazione svolta dalla sentenza dichiarativa di fallimento, così facendola propria, constata la presenza di “ricorsi proposti dal contribuente per l’annullamento dei sottostanti avvisi di accertamento” di cui la (OMISSIS) predica adesso, nel suo ricorso per cassazione, l’inesistenza (perchè notificati dopo la cancellazione della società).

A parte questo, va ancora rilevato che i contenuti prospettati nel motivo non si confrontano in realtà con le norme della L.Fall., artt. 10 e 5 e dell’art. 2495 c.c., di cui pure il ricorso viene ad assumere la violazione.

In effetti, la sostanza del motivo proposto si delinea nell’affermazione che Equitalia “non aveva più alcun titolo giuridico contro la società” (OMISSIS), “stante il fatto che gli atti impositivi sulla base dei quali aveva presentato l’istanza di fallimento non potevano produrre alcun effetto giuridico”: questo in quanto gli avvisi di accertamento sarebbero stati notificati alla società debitrice dopo la cancellazione della stessa dal Registro delle imprese.

La tesi svolta dalla ricorrente implica, dunque, che la notifica degli avvisi di accertamento costituisca necessaria condizione di esistenza del credito vantato da Equitalia. Di tanto, tuttavia, la ricorrente non indica la norma che nel sistema vigente esprimerebbe una simile regola; e nemmeno la ragione che la verrebbe a sostenere.

4. – Con il secondo motivo, la ricorrente – dopo avere anche qui ribadito “integralmente quanto contenuto nel reclamo presentato contro la sentenza dichiarativa” – afferma come risulti “per tabulas che la sentenza impugnata ha totalmente omesso l’esame di un fatto decisivo”.

Tale fatto consiste – secondo la ricorrente – nel non avere la Corte considerato che il D.L. n. 16 del 2012 ha instaurato una sorta di “pregiudiziale penale”, per cui l'”indeducibilità dei costi e delle spese relativi a condotte penalmente rilevanti… scatta soltanto con la richiesta di rinvio a giudizio”.

5.- Il motivo è inammissibile.

In effetti, lo stesso si sostanzia nel richiedere un esame di fatto sui contenuti degli avvisi di accertamento in concreto trasmessi da Equitalia alla società (OMISSIS), che di per sè stesso risulta precluso a questa Corte.

Del resto, in relazione alla valutazione della presenza in concreto delle condizioni richieste per la dichiarazione di fallimento, la Corte di Appello – dopo avere richiamato il principio espresso dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite n. 115/2001 – ha altresì rilevato, in relazione ai crediti tributari di cui si discuteva, che, “sebbene si tratti di crediti contestati, si tratta pur sempre di crediti iscritti in ruoli esecutivi e che i ricorsi proposti dal contribuente per l’annullamento dei sottostanti avvisi di accertamento sono stati respinti dalla Commissione Tributaria Provinciale” (così riprendendo in modo espresso la motivazione della sentenza del Tribunale).

6. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna (OMISSIS) soc. coop. in liquidazione al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto delle sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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