Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19615 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19615 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso n. 27099-2011 proposto da:
COPPOLA ANTIMO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio
dell’Avvocato MARTA LETTIERI, rappresentato e difeso da g li Avvocati
EMANUELE e FRANCESCO VITOBELLO g iusta procura estesa a mar g ine del
ricorso
– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che la

rappresenta e difende ope legis
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 139/32/2010 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22.09.2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consi g lio del 13.6.2018
dal Consi g liere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 24/07/2018

R.G. 27099/2011

RILEVATO CHE
Antimo Coppola ricorre per la cassazione della sentenza indicata in
epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva
respinto l’appello avverso la sentenza n. 303/01/2008 della Commissione
tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto dal
contribuente avverso avviso accertamento IVA IRPEF IRAP annualità 2003

fattura, di merci da destinare alla rivendita;
il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 212/2000»
non avendo la CTR tenuto conto che il contribuente aveva lamentato la
mancata allegazione, all’avviso di accertamento notificato, degli atti ad esso
prodromici;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., «omessa motivazione della denunziata violazione
dell’art. 7 L. n. 212/2000»;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 e 5 c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., nonché
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso
e decisivo per il giudizio» per non avere la CTR sospeso il giudizio in
attesa della definizione del giudizio, ritenuto pregiudiziale, avente ad
oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Nusco Porte
S.p.A.;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo
l’infondatezza del ricorso principale

CONSIDERATO CHE
1.1. le censure proposte dal contribuente con il primo motivo sono
infondate;
1.2. nel regime introdotto dall’art. 7 della 1. n. 212/2000 – applicabile
ratione temporis al caso di specie, essendo stato l’atto impositivo notificato
il 5.9.2007 – l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere
adempiuto anche per relationem,

ovverosia mediante il riferimento ad

sulla base di contestazioni inerenti acquisti dalla Nusco Porte S.p.A., senza

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elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che ricorra
una delle seguenti alternative evenienze, espressamente menzionate anche
dagli artt. 42 del d.P.R. 600/1973 (in materia di imposte dirette) e 56 del
d.P.R. 633/1972 (in materia di IVA), e cioè: 1) che gli atti o documenti
richiamati siano allegati all’atto notificato; 2) che lo stesso ne riproduca il
contenuto essenziale; per tale deve, peraltro, intendere l’insieme di quelle

risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del
provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed
al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i
luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del
discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr.
Cass. nn. 9032/2013; 6914/2011; 1906/2008);
1.3. in altri termini, l’avviso di accertamento – costituente l’atto con il
quale l’Amministrazione esercita la potestà tributaria – soddisfa l’obbligo di
motivazione, ai sensi degli artt. 42 del d.P.R. 600/1973 e 56 del d.P.R. n.
633/1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in
grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,
quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur, sicché
l’atto in parola deve ritenersi correttamente motivato, oltre che in via
diretta, nell’ipotesi in cui contenga un’autonoma motivazione, anche in via
indiretta, laddove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione
della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all’intimato;
con la conseguenza che – in siffatta ipotesi – l’Amministrazione non è tenuta
ad includere, nell’avviso di accertamento, notizia delle prove poste a
fondamento del verificarsi di taluni fatti, né a riportarne, sia pur
sinteticamente, il contenuto (Cass. nn. 7360/2011; 2462/2007;
6232/2003);
1.4. sotto tale profilo, non può, peraltro, revocarsi in dubbio che sia
legittimo anche l’avviso di accertamento motivato per relationem ad un
processo verbale di constatazione riferito a documenti rinvenuti presso terzi,
ma resi conoscibili al contribuente, o perché allegati al processo verbale, o
perché il loro contenuto sia stato in esso riprodotto; ed infatti, ai sensi degli

parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che

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artt. 39, co. 1, lett. c) del D.P.R. 600/1973 e 54, co. 3 del D.P.R. 633/1972,
l’Ufficio può procedere ad accertamento, a prescindere dalla previa
ispezione del contribuente, qualora l’esistenza di operazioni imponibili risulti
da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti,
nonché da altri atti e documenti in suo possesso;
1.5. peraltro, va considerato, al riguardo, che le specifiche norme che

del D.P.R. 600/1973, 51 e 52 del d.P.R. 633/1972) consentono
all’Amministrazione finanziaria di avvalersi anche dell’attività di altri organi,
e di porla, quindi, a fondamento dell’esercizio della potestà impositiva
(Cass. n. 13486/2009);
1.6. è comunque del tutto evidente che – dovendo sempre
contemperarsi le esigenze di accertamento dell’Ufficio con quelle di difesa
del contribuente- laddove ricorra il caso di una doppia motivazione per

relationem

dell’atto dì accertamento, il quale richiami un verbale di

constatazione effettuato nei confronti del contribuente ed al medesimo
notificato, che, a sua volta, richiami processi verbali, non conosciuti dal
contribuente, redatti a carico di altri soggetti, il giudice tributario sia tenuto
a verificare se gli atti notificati alla contribuente contengano gli elementi
necessari ad individuare la pretesa tributaria, a prescindere dall’ allegazione
di tali atti ulteriori; in caso positivo, infatti, il richiamo ad altri verbali di
constatazione verrebbe a rivestire un carattere aggiuntivo e non essenziale;
in caso contrario, invece, costituendo l’ulteriore richiamo elemento
necessario per l’individuazione della pretesa, la mancata messa a
conoscenza dei processi verbali in questione comporterebbe la nullità
dell’accertamento tributario (Cass. 12394/02);
1.7. tutto ciò premesso in via di principio, nel caso concreto è del tutto
incontroverso che il processo verbale di constatazione del 29.7.2004,
redatto dalla Guardia di Finanza all’esito di una verifica effettuata nei
confronti di Antimo Coppola, fosse «in possesso della parte», come
espressamente riportato nell’avviso di accertamento, trascritto, sul punto,
nel ricorso per cassazione e riconosciuto dallo stesso ricorrente;

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disciplinano l’istruttoria e la motivazione degli atti impositivi (artt. 32 e 33

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1.8. è, del pari, certo che il contenuto degli atti impositivi si sia fondato
essenzialmente sulle risultanze del processo verbale di constatazione del
29.7.2004 e tuttavia, al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, l’atto
impositivo in questione non si fonda affatto su una doppia motivazione per
relationem, ossia con rinvio al processo verbale di accertamento elevato nei
confronti dell’odierno ricorrente, che, a sua volta, richiamerebbe il processo

1.9. il processo verbale del 29.7.2004, in possesso del contribuente,
contiene, infatti, l’indicazione chiara e dettagliata delle ragioni per le quali i
verbalizzanti – le cui risultanze sono state, poi, recepite dagli avvisi di
accertamento – ritennero la sussistenza di un acquisto, da parte del
ricorrente, di merci senza fattura, rivendute in nero allo stesso prezzo dì
acquisto, per mancata emissione della fattura di vendita da parte della
Nusco Porte S.p.A. con riguardo a cessione di beni per un importo pari ad €
40.533,50, come specificato nell’allegato 1 al p.v.c. in possesso del
contribuente;
1.10. se ne deve necessariamente inferire che, nel caso di specie, non
ricorre affatto un’ipotesi di doppio rinvio per relationem nella motivazione
dell’atto impositivo, atteso che l’avviso di accertamento opera un rinvio al
processo verbale di constatazione, emesso in data 29.7.2004 nei confronti
del contribuente, il quale, lungi dall’operare – a sua volta – un rinvio alle
risultanze di altri processi verbali elevati nei confronti di terzi, non allegati
né riprodotti nell’atto, riporta, per contro, in dettaglio le risultanze di tali
verbali, sicché deve ritenersi che il predetto processo verbale di
constatazione del 29.7.2004 sia autoconsistente sotto il profilo della
motivazione, con la conseguenza che non sussiste la violazione del citato
art. 7 come correttamente rilevato dalla CTR campana;
2. consegue, al rigetto del primo motivo, anche l’assorbimento del
secondo motivo, circa il vizio di motivazione della sentenza impugnata in
merito alla denunziata violazione dell’art. 7 L. 212/2000;
3.1. è infine inammissibile la censura contenuta nel terzo motivo, con la
quale il ricorrente denuncia violazione dell’art. 295 c.p.c.;

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verbale relativo alla Nusco Porte S.p.A.;

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3.2. in primo luogo la censura difetta di autosufficienza, perché non
consente di verificare il contenuto e la rilevanza dell’impugnazione
dell’avviso di accertamento nei confronti della società Nusco Porte S.p.A. in
ragione della quale si invoca la violazione dell’art. 295 c.p.c.;
3.3. va altresì evidenziato che la sospensione del processo presuppone
che il rapporto di pregiudizialità tra le cause, di cui si tratta, sia non solo

tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion
d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della
giurisdizione; ne consegue che, ove una sentenza venga censurata in
cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di
altra causa pregiudiziale, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare che
quest’altra causa è tuttora pendente, e presumibilmente lo sarà anche nel
momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere, in difetto, come
nel presente caso, che manchi la prova dell’interesse concreto ed attuale
che deve sorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione né un
eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in attesa
della definizione di un’altra causa che, in ipotesi, non risulti più
effettivamente in corso (cfr. Cass. n. 18026/2012, 7932/2012), onde questo
giudice non ha gli strumenti per verificare innanzitutto l’interesse alla
censura e poi in ogni caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione
dell’art. 295 c.p.c., quindi la fondatezza della medesima censura;
3.4.occorre infine considerare che, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell’art. 295
c.p.c., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi
nella ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di
ciascun giudizio non potendo fare stato nei confronti delle diverse parti
dell’altro, non può per ciò stesso costituire il necessario antecedente logico giuridico della relativa decisione” (cfr. Cass. nn. 6554/2009,
7272/2001, 1133/1998);
3.5. il principio deve essere qui ribadito poiché elemento determinante
in proposito è la corrispondenza delle parti fra le due cause, quella che si
assume pregiudiziale (tra la società Nusco Porte S.p.A. e l’Agenzia delle

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concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia

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Entrate con riguardo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della
prima) e quella che verrebbe ad essere pregiudicata (l’odierna
controversia), non potendo diversamente, per i limiti soggettivi del
giudicato, la definizione di una causa fare stato nei confronti delle parti
dell’altra, e quindi costituire il necessario antecedente logico – giuridico dal
quale dipenda la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia

4. in conclusione il ricorso va interamente rigettato e il ricorrente
condannato, in ossequio al principio di soccombenza, alla refusione delle
spese processuali liquidate come in dispositivo

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del presente giudizio, che
liquida in complessivi C 5.600,00 per compensi professionali, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,

richiesto con efficacia di giudicato;

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