Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19615 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 18/09/2020), n.19615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2436-2017 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BETTA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 517/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/07/2016 R.G.N. 460/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO PANARITI;

udito l’Avvocato GIUSEPPINA GIANNICO, per delega verbale Avvocato

ANTONELLA PATTERI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 29 luglio 2016, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Piacenza ed ha rigettato la domanda proposta da F.E. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al trasferimento gratuito della contribuzione dal Fondo elettrici al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l’INPS.

La Corte territoriale ha ritenuto infondata la pretesa in quanto, all’atto dell’entrata in vigore della L. n. 122 del 2010 che prevedeva l’onerosità del trasferimento, il F. non aveva maturato le condizioni per l’accesso al trattamento pensionistico non avendo cessato l’attività lavorativa, nè inoltrato in epoca precedente in via amministrativa la domanda di trasferimento della contribuzione da un fondo all’altro, nè l’INPS aveva potuto riconoscere l’esposizione all’amianto accertata solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio instaurato dal F..

Secondo la Corte, inoltre, la L. n. 122 del 2010 era stata introdotta per motivi di politica economica, sociale, e dunque, sotto il profilo della sua costituzionalità, non risultava irrazionale ed era stata correttamente applicata.

2 – Per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Istituto. Con ordinanza della sesta sezione di questa Corte ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 122 del 2010, art. 12, comma 12 septies, deduce la non conformità a diritto, con riguardo anche all’esigenza di tutela delle aspettative di diritto riconosciuta dalla Corte costituzionale, di una lettura della predetta norma che precludesse l’accesso al trasferimento gratuito della contribuzione, anche laddove la domanda sia stata presentata in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 122 del 2010, ma il diritto al trasferimento doveva considerarsi perfezionato precedentemente a tale data. Richiama, a riguardo, la circostanza che egli aveva richiesto il beneficio amianto con il relativo accredito dei contributi, che gli consentiva di godere di una migliore pensione, in epoca antecedente alla L. n. 122 citata anche se la sentenza che lo aveva riconosciuto era successiva all’entrata in vigore della legge. Deduce, pertanto, che, solo dopo la definizione del giudizio di riconoscimento del beneficio amianto, aveva potuto presentare la domanda di trasferimento e dunque il ritardo con cui aveva presentato la domanda non era a lui imputabile.

Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’omessa valutazione dell’ordinanza, prodotta in atti, con cui il Tribunale di Monza aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità della norma in questione.

4. Il ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha escluso il diritto del ricorrente di godere del trasferimento gratuito dei contributi dal Fondo Elettrici al Fondo previdenziale lavoratori dipendenti atteso che le condizioni per il trasferimento della contribuzione non si erano verificate anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 122.

La Corte ha precisato, infatti, che l’appellante non aveva cessato l’attività lavorativa, non aveva presentato la domanda di trasferimento della contribuzione da un Fondo all’altro, nè infine poteva essere imputato all’Inps il ritardo con cui gli erano stati riconosciuti i benefici all’amianto.

La decisione della Corte è del tutto conforme al dettato normativo avendo escluso che la domanda, presentata successivamente all’entrata in vigore della L. n. 122 del 2010, potesse valere ad esonerare il ricorrente dal trasferimento oneroso dei contributi da un Fondo all’altro.

La pretesa del ricorrente di ritenere la domanda, comunque, tempestiva sul presupposto che il ricorso giudiziario proposto per ottenere il riconoscimento del beneficio dell’amianto, che gli avrebbe consentito di godere di un trattamento pensionistico migliore, era stato presentato anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 122 citata, risulta concretarsi in un artificioso modo per superare la circostanza che la domanda, in conseguenza di scelte individuali, era stata presentata dopo la nuova disposizione che fissava l’onerosità del trasferimento della contribuzione (cfr con riferimento al carattere costitutivo della domanda Cass. n 864/2017).

5. Quanto alle censure in ordine ad una presunta illegittimità costituzionale della norma o in ordine alla decisione della Corte territoriale di non attendere la decisione sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Monza,è sufficiente rilevare che ogni questione risulta superata all’esito della decisione n. 147/2017 della Corte Costituzionale che ha dichiarato,entro i termini che di seguito si riportano, l’incostituzionalità della norma censurata. La citata sentenza ha dichiarato infatti “incostituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento – il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12-septies, inserito dalla Legge di conversione n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1 luglio 2010 al 30 luglio 2010, che “alle ricongiunzioni di cui alla L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 1, comma 1” si applichino “le disposizioni di cui all’art. 2, commi 3, 4 e 5 medesima Legge”.

La disposizione censurata dal Tribunale di Monza, stabilendo l’onerosità, dal 1 luglio 2020, della ricongiunzione nell’assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative, modifica sfavorevolmente il precedente regime di ricongiunzione (gratuita) sulla base di una valutazione eminentemente discrezionale del legislatore, non contestata dal rimettente, ma, nel suo aspetto diacronico, risulta disarmonica rispetto ai principi di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento. Essa infatti – retrodatando di un mese la decorrenza del nuovo regime rispetto all’entrata in vigore (al 31 luglio 2010) della legge di conversione che l’ha introdotto – non solo si discosta dalla regola generale della L. n. 400 del 1988, art. 15, comma 5, ma innova con efficacia retroattiva il regime applicabile alle domande di ricongiunzione già presentate, vanificando l’affidamento legittimo che i lavoratori avevano riposto nell’applicazione di quello vigente al tempo della presentazione della domanda.

Tale affidamento, nel caso di specie, appare meritevole di tutela a fronte di una alterazione repentina e imprevedibile del quadro normativo, non ravvisandosi ragioni apprezzabili, idonee a giustificare la scelta di sacrificare l’affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali.

L’esigenza di garantire la tutela del legittimo affidamento non può che arrestarsi nel momento a partire dal quale le disposizioni della legge di conversione del D.L. n. 78 del 2010 sono entrate in vigore, perchè solo a partire da tale momento il legislatore è abilitato a dettare disposizioni atte a modificare sfavorevolmente la disciplina in vigore”.

6. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 4000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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