Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19615 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M., residente in (OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentata e

difesa per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Cecchetti

Pietro Paolo, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avvocato Lucia Patrizia Scalone di Montelauro in Roma, via Cola

di Rienzo n. 162;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– intimati –

avverso la sentenza n. 135/02/09 della Commissione tributaria

regionale della Puglia, depositata il 15 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Carlo

Destro.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

letto il ricorso proposto da P.M., quale erede del coniuge M.P., affidato a dieci motivi, per la cassazione della sentenza n. 135/02/07 del 15.11.2007 della Commissione regionale della Puglia che, in riforma della pronuncia impugnato, aveva respinto il suo ricorso avverso gli avvisi di accertamento che, in relazione agli anni 1994 e 1995, contestavano, sulla scorta di un processo verbale della Guardia di Finanza, maggiori redditi derivanti da attività di falegnameria;

rilevato che l’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio senza depositare controricorso;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere delegato Dott. B.M., che ha concluso per la fondatezza del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, osservando che:

– “il primo motivo eccepisce il contrasto tra la sentenza impugnata ed il giudicato formatosi con la decisione della stessa Commissione regionale n. 168/02/07 dell’11.12.2007, che, in relazione ad un avviso di accertamento per l’anno 1998, fondato sui medesimi tatti accertati dalla Guardia di Finanza. aveva ritenuto che il M. non svolgesse attività continuata di falegnameria ma si fosse limitato a compiere ” piccoli lavori i cui introiti non sono paragonabili ai dati contabili e fiscali individuati dall’Ufficio”;

– “il motivo appare manifestamente fondato, contenendo il giudicato di cui alla menzionata decisione un accertamento di fatto la cui efficacia si estende anche nella presente controversia, ai sensi dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13916 del 2006”:

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, ed in particolare alla sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 168/02/07 dell’11.12.2007, passata in giudicato, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra menzionato, secondo cui, in materia tributaria, l’accertamento su un determinalo fatto compiuto da una sentenza passata in giudicato estende la sua efficacia al giudizio in cui si controverte in relazione ad un diverso periodo di imposta, qualora il suddetto accertamento riguardi un punto fondamentale e decisivo di entrambe le cause;

che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e, sussistendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito accogliendo, in applicazione del giudicato, il ricorso introduttivo della contribuente;

che, essendosi il giudicato formatosi successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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