Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19614 del 30/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto dal

Tribunale di Milano con ordinanza n. R.G. 55624/2014, depositata il

22/12/2015 nel procedimento pendente tra:

C.V., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE,

(OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS),

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), MINISTERO DEL LAVORO DELLA

SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI STATO MILANO (OMISSIS), UNIVIRSITA’

STUDI PAVIA;

– intimati –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. SERVELLO

GIANFRANCO, chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Roma a conoscere

dell’intero giudizio indicato in premessa;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Pavia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in relazione alla controversia proposta da numerosi medici specializzandi (nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri della Salute, dell’Università e della Ricerca, dell’Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali nonchè dell’Università di Pavia), ritenendo competenti rispettivamente – il Tribunale di Milano, in ordine alla domanda principale di “rideterminazione della borsa di studio” dovuta ai medici specializzandi per l’attività prestata negli anni di tirocinio obbligatorio (D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6), e il Tribunale di Roma, in relazione alla domanda subordinata di risarcimento dei danni causati dallo Stato Italiano alle parti attrici per il mancato adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva n. 82/76 CEE.

Riassunta la causa, il Tribunale di Milano ha avanzato istanza di regolamento di competenza ritenendo competente il Tribunale di Roma, in quanto l’inadempimento dedotto dagli attori attiene alla “omessa adozione dei decreti ministeriali di adeguamento periodico della remunerazione dei medici specializzandi, previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, emanato in attuazione della direttiva 82/76 CEE, con conseguente condanna di parti convenute al pagamento della somma corrispondente all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale delle borse di studio”, ed evidenziando che “qualora l’obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, l’Ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda proposta nei confronti dello Stato deve essere comunque individuato in quello di Roma”; ha rilevato – altresì – che, “anche nel caso in cui siano convenuti più soggetti, alcuni dei quali non si identifichino in un’Amministrazione statale, la competenza territoriale deve essere comunque radicata in base alla regola generale del foro erariale, da ritenere prevalente”.

Il P.M. ha richiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.

L’istanza è fondata.

Nel caso, deve trovare applicazione il criterio secondo cui, se all’origine della pretesa venga dedotto un inadempimento dello “Stato legislatore”, la competenza va riconosciuta agli uffici giudiziari di Roma; tale criterio – ormai consolidato in relazione allo specifico profilo del danno conseguente al mancato corretto recepimento delle direttive CEE 75/363 e 82/76 (cfr. Cass. n. 13255/2011 e Cass. n. 3869/2014) – costituisce espressione di un principio generale senz’altro applicabile ad ogni ipotesi in cui la genesi della pretesa venga individuata in un’inadempienza dello “Stato legislatore” (cfr. Cass. n. 4712/2012).

Nel caso in esame, la pretesa – relativa al mancato adeguamento triennale delle borse di studio – individua la propria genesi nell’omessa adozione dei decreti ministeriali di adeguamento previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e, quindi, in un inadempimento dello Stato legislatore – O comunque dello Stato Centrale – idoneo a radicare la competenza a Roma.

Risulta, poi, irrilevante la circostanza che la domanda sia stana proposta anche nei confronti di altri soggetti, giacchè “in tema di foro erariale, quando vi sia una pluralità di cause connesse ai sensi dell’art. 33 c.p.c. ed in una di esse sia parte un’Amministrazione statale, la competenza territoriale spetta al tribunale o alla corte d’appello del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la Corte d’appello, che sarebbe competente secondo le norme ordinarie” (Cass. n. 20361/2011; conforme Cass. n. 3869/2014).

PQM

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA