Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19614 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO STENOTATTILO PROFESSIONAL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARAZZA MAURIZIO

e MARAZZA MARCO che lo rappresentano e difendono unitamente

all’avvocato DI BIAGIO ANTONELLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FARES MICHELE,

CILIBERTI MARCO ANGELO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 152/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 20/03/2008 r.g.n. 662/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato MARAZZA MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31/1 – 20/3/08 la Corte d’Appello degli Abruzzi – L’Aquila rigettò l’impugnazione proposta dall’Istituto Stenodattilo Professionale di L.A. avverso la sentenza n. 440 del 25/5/06 del giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, con la quale era stato condannato al pagamento dell’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto e al risarcimento dei danni in favore di F.G., in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5, in conseguenza dell’annullamento del licenziamento intimato il 19/2/02, e condannò l’appellante alle spese del grado.

La Corte abruzzese addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che si era formato il giudicato sulla statuizione di nullità del licenziamento disciplinare per violazione delle garanzie procedi menta li di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 e che l’istruttoria svolta aveva consentito di appurare che le unità operative presso le quali la predetta dipendente aveva lavorato non possedevano le caratteristiche di autonomia strutturale e funzionale, nè quelle di indipendenza tecnica ed amministrativa che la parte datoriale aveva invocato a sostegno della inoperatività della tutela reale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il predetto Istituto professionale che affida l’impugnazione ad un unico articolato motivo di censura. Resiste con controricorso la G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo l’istituto ricorrente denunzia i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art. 360 c.p.c., n. 5) e di violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

In concreto, l’istituto ricorrente imputa al giudice d’appello di aver omesso la necessaria valutazione delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, così pervenendo a ritenere apoditticamente assente ogni forma di autonomia delle singole unità produttive della società, dislocate presso i vari uffici giudiziari, nelle quali era stata impegnata la dipendente, con conseguente riferimento al dato dimensionale dall’intera impresa ai fini dell’affermazione della riconosciuta applicabilità del regime della tutela reale invocato dalla lavoratrice. Quindi, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’istruttoria svolta avrebbe consentito di appurare la sussistenza di caratteristiche dell’organizzazione lavorativa presso le singole sedi giudiziarie in guisa tale da non lasciare dubbi sulla esistenza di una vera e propria autonomia delle singole unità produttive operanti presso le stesse sedi, al punto che era emerso che tali unità coincidevano strutturalmente con le sedi degli uffici giudiziari ove operavano in limitato numero i dipendenti della società ivi addetti, ragione per la quale era da escludere che potesse ricorrere il requisito dimensionale indispensabile per l’applicabilità della tutela reale invocata dalla controparte.

A conclusione del motivo la difesa dell’istituto ricorrente ha posto il seguente quesito di diritto: “L’espressione in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo” di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 individua quelle articolazioni autonome dell’impresa in cui si svolgono, in tutto o in parte, le attività di servizi dell’impresa, ed in cui si esaurisce un ciclo produttivo aziendale a prescindere dall’impiego di rilevanti attrezzature e di beni materiali? Il motivo è infondato.

Anzitutto, va ricordato che per consolidato orientamento di questa Corte è da escludere che, ai fini della individuazione del requisito dimensionale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 una singola unità produttiva possa ritenersi caratterizzata da autonomia se la stessa persegue scopi puramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa, mentre può ritenersi dotata di autonomia se contraddistinta da sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo produttivo o una frazione o un momento di esso.

Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 19837 del 04/10/2004) che “agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un’unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’attività produttiva della stessa, (per precedenti in senso conforme v. ad es. Cass. sez. lav. n. 11092 del 10/11/1997 e n. 9881 del 20/7/2001).

Ebbene, la Corte territoriale si è correttamente uniformata a tali principi nel valutare in maniera esente da vizi di carattere logico- giuridico il materiale probatorio sottoposto al suo esame, materiale che le ha consentito di escludere che nella fattispecie le unità produttive cui si era riferito l’istituto appellante fossero dotate della necessaria autonomia, caratteristica, questa, necessaria per poterne valutare la rilevanza ai fini della verifica della sussistenza o meno del requisito dimensionale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18.

Invero, il giudice d’appello ha potuto accertare, attraverso il libro matricola e le deposizioni testimoniali, che non erano emersi quei presupposti di autonomia strutturale e funzionale, nè di indipendenza tecnica ed amministrativa con riguardo alle unità operative locali che, al contrario, svolgevano in modo ausiliario e strumentale rispetto ai fini dell’impresa le attività dell’istituto (sbobinatura e trascrizione delle registrazioni audio), dalla cui sede legale di (OMISSIS) venivano impartite le direttive organizzative per il lavoro da eseguire prevalentemente negli uffici giudiziari in cui erano effettuate le stesse registrazioni; inoltre, era risultato che gli appartamenti presso le sedi distaccate erano utilizzati dai dipendenti per pernottarvi e per lavorarvi anche coi mezzi loro forniti dall’istituto. Quanto al dedotto vizio motivazionale è bene ricordare che, come già statuito da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007), “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”.

Orbene, nella fattispecie in esame può tranquillamente affermarsi che, nel loro complesso, le valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice d’appello appaiono sorrette da argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, oltre che aderenti ai risultati fatti registrare dall’esito delle prove orali su punti qualificanti della controversia, per cui le stesse non meritano affatto le censure di omessa disamina mosse col presente motivo di doglianza. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’istituto ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2540,00, di cui Euro 2500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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