Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19614 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 18/09/2020), n.19614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4171-2014 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA n. 33,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VISCUSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABIO LO PRESTI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 120/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/02/2013 R.G.N. 720/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità e in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato GIANNICO GIUSEPPINA per delega verbale Avvocato

SERGIO PREDEN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di O.A., ex dipendente Enel cessato dal servizio il 31/3/2003, con cui lamentava che l’Inps aveva calcolato il trattamento pensionistico secondo le regole del Fondo elettrici, invece che in applicazione di quelle più favorevoli dell’AGO in base ad un’erronea interpretazione del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2 e della L. n. 153 del 1969, art. 12.

La Corte territoriale ha rilevato che era pacifico che il ricorrente non aveva optato per il trasferimento della propria posizione al Fondo lavoratori dipendenti prima della liquidazione della pensione per cui la domanda di riliquidazione era stata correttamente respinta.

Ha osservato, inoltre, che il richiamo al D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2 citato era fuorviante atteso che la previsione dei parametri a) e b) era finalizzata esclusivamente ad un’eventuale riduzione dell’importo della pensione a calcolo laddove fosse superiore ai tetti massimi, e, in tal caso, con riferimento al tetto più favorevole, cioè quello più elevato che garantiva al pensionato la minore riduzione.

La Corte ha, poi, rilevato che,nella fattispecie, non era mai stato prospettato nè documentato che la pensione dell’ O. avesse subito decurtazioni – come confermato anche dal CTU nominato in appello – con la conseguenza che il metodo di calcolo della quota A, quand’anche errato, non assumeva alcuna rilevanza.

2. Avverso la sentenza ricorre O.A. con un motivo.

Resiste l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. O. denuncia violazione del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3 e vizio di motivazione. Censura l’interpretazione data dalla Corte del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, secondo cui l’applicazione dei parametri di cui al citato art. 31, comma 2 non può mai condurre ad un aumento della pensione, ma solo ad un’eventuale riduzione laddove sia superiore ai tetti massimi.

Censura, altresì, la sentenza per aver ritenuto che per il calcolo della retribuzione pensionabile dell’AGO di cui alla lett. A) si debba utilizzare, non il trattamento economico onnicomprensivo e cioè tutte le somme erogate dal datore di lavoro, ma soltanto le voci della retribuzione su cui venivano pagati da Enel i contributi IVS.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata atteso che la Corte d’appello ha accertato che l’importo della pensione a calcolo dovuta al ricorrente era inferiore al limite richiesto dall’ O. e che dunque non vi era necessità di adeguare l’ammontare del trattamento al più elevato dei tetti indicati nell’art. 3, comma 2 D.Lgs. citato.

5. E’ già stato chiarito da questa Corte (cfr n. 1444 del 23/01/2008 e molte altre conformi, da ultimo n. 4888/2017, n. 19706/2016, n. 5674 /2015) che “Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l’INPS, il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2 – nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) – stabilisce che l’importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l’80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l’AGO e b) l’88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a), dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell’AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”.

Il meccanismo indicato prevede quindi – per la quota di pensione da liquidare con riferimento al periodo anteriore alla soppressione del Fondo Elettrici, avvenuta il 31.12.1996 – che, ottenuti questi due valori, li si ponga a raffronto con l’importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e che, qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura.

Se, invece, essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo viene individuata nell’esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi speciali Inps (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l’AGO (cfr. Cass. 1444/2008 cit.).

6. La Corte di merito si è attenuta a tali principi,che qui vanno ribaditi ed a cui va data continuità, in conformità al chiaro dettato normativo secondo cui “L’importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi…”.

7. La Corte territoriale ha, peraltro, anche aggiunto che “non era stato prospettato nel giudizio o comunque documentato nel presente giudizio che la pensione dell’ O. avesse subito decurtazioni ai sensi dell’art. 3, comma 2 come confermato dal CTU nominato in questo grado – il metodo di calcolo del parametro A) – quand’anche in ipotesi errato, non assume alcuna rilevanza”.

Tali chiare affermazioni della Corte, sotto il profilo della insussistenza di una riduzione della pensione erogata all’ O., non sono oggetto di idonee censure e, comunque, esse manifestano il difetto di un interesse del ricorrente ad accertare che il tetto di cui trattasi sia stato calcolato male dall’Istituto richiedendo, secondo il ricorrente, un suo innalzamento.

8.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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