Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19614 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 16/09/2010), n.19614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

D.M.R.P., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per procura a margine del controricorso dall’Avvocato Argenio Mario,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Claudia

Cozzi in Roma, via Muzio Clementi n. 68.

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 179/26/08 della Commissione tributaria

regionale della Puglia Sezione distaccata di Foggia, depositata il 15

ottobre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Carlo

Destro.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio;

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassa/ione della sentenza n. 179/26/08 del 15.10.2008 della Commissione regionale della Puglia, Sezione distaccata di Foggia, che aveva accolto il ricorso di D.M.R.P. per l’annullamento di una cartella di pagamento emessa per l’anno 2001 a fini iva, irpef ed irap;

letto il controricorso e ricorso incidentale del contribuente;

considerato che i ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale “in quanto, come eccepito dal controricorrente, essendosi l’Avvocatura dello Stato avvalsa della facoltà di teletrasmissione del ricorso prevista dalla L. n. 664 del 1986, art. 7, l’atto depositato non risulta firmato dall’avvocato dello Stato ricevente”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte in materia (Cass. n. 16135 del 2005);

che il ricorso incidentale, in quanto proposto in via condizionata, va dichiarato assorbito:

che, pertanto, il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate va dichiarato inammissibile e quello incidentale assorbito, con condanna della ricorrerne principale, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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