Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19614 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 12/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28483/2016 R.G. proposto da:

E.M. ed V.C.E., rappresentati e difesi

dall’Avv. Prosperetti Marco, ed elettivamente domiciliati presso lo

studio di quest’ultimo, alla via G.P. da Palestrina n. 19 in Roma;

– ricorrenti –

contro

Banco di Brescia San Paolo CAB Spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.

Alfredo Bazoli e Guido Francesco Romanelli, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, alla via Cosseria n. 5

in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3020/2013,

depositata il 24 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2017

dal Consigliere Di Marzio Paolo;

ascoltato l’Avv. Marco Prosperetti per i ricorrenti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Cardino Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.M. ed V.C.E. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Viterbo il Banco di Brescia Spa, “per sentirlo condannare al rimborso della somma di euro 72.303,966 oltre interessi” (cfr. decisione della Corte d’Appello), in conseguenza del contratto di acquisto di obbligazioni argentine stipulato con la Banca il 9.3.1998. La convenuta si costituiva e resisteva.

Il Tribunale di Viterbo, estromessa dal giudizio V.E., con sentenza n. 274 del 2006 accoglieva la domanda, condannando il Banco di Brescia al pagamento in favore di E.M. dell’importo di Euro 72.303,96, oltre interessi dalla data dell’investimento.

La decisione era impugnata dal Banco di Brescia che ne lamentava l’erroneità, per aver il Tribunale ritenuto l’inadempimento da parte dell’intermediario in relazione agli obblighi di correttezza, trasparenza ed informazione, anche per non aver prospettato al cliente, investitore non professionale, l’elevato rischio dell’investimento in bond argentini, peraltro da ritenersi non adeguato per lui. La mancanza di informazione non sarebbe risultata provata, e comunque i resistenti avrebbero dovuto domandare la risoluzione del contratto e non la pronuncia di nullità.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3020 depositata il 24.5.2013 ha accolto il ricorso. Ha affermato la Corte territoriale che il Tribunale aveva accolto la domanda di nullità dell’ordine di acquisto per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., pur dando atto che una simile statuizione – non è riportata espressamente nel dispositivo, ma in una interpretazione unitaria del provvedimento, è ricavabile dalla motivazione”. In particolare, la Corte di merito operava riferimento al passaggio motivazionale in cui il Tribunale affermava che “l’obbligazione di restituzione dell’importo versato in conseguenza della dichiarazione di nullità dell’ordine di acquisto costituisce debito di valuta”, e sosteneva avrebbe dovuto interpretarsi in considerazione di questa premessa il dispositivo, che statuiva: “Accoglie la domanda di E.M. e per l’effetto condanna il Banco di Brescia Spa, in p.l.r.p.t. al pagamento dell’importo di Euro 72.303,966, oltre interessi dalla data dell’investimento”.

La Corte d’appello ha peraltro rilevato: “Gli appellati si sono limitati ad affermare che “La sentenza ha inteso condannare, per inadempimento al risarcimento del danno… e non ha mai dichiarato la nullità della operazione. Tale è che la banca ha trattenuto indebitamente i titoli”. La Corte territoriale in proposito, ha osservato che “l’assunto non corrisponde al contenuto della sentenza impugnata”. Ricordato che gli appellanti hanno “chiesto il rigetto dell’impugnativa, senza riproporre le domande, non valutate dal tribunale perchè assorbite dalla pronuncia di nullità”, la Corte territoriale ha ritenuto di dover accogliere l’impugnativa, perchè la violazione degli obblighi comportamentali da parte dell’intermediario finanziario, in occasione dell’acquisto di titoli mobiliari, non può comportare la nullità della compravendita. La Corte di merito ha pure dato atto che, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, gli attori avevano domandato di: “ritenere e dichiarare che il documento-ordine sottoscritto il giorno 9.3.1998 dal solo attore E. è nullo, invalido e privo di ogni efficacia giuridica per violazione delle norme di legge e vizio del consenso: ritenere e dichiarare altresì che l’operazione di investimento del solo E. è illecita ed illegittima, perchè effettuata in manifesta, ripetuta violazione da parte della banca sia delle regole di comportamento che delle disposizioni di legge in materia: nulla per vizio del consenso ed assenza della forma scritta. Per l’effetto condannare la banca convenuta e per essa il suo legale rappresentante alla immediata restituzione della somma di 72.303,966 con gli interessi”.

La Corte d’Appello affermava quindi che, prima dell’anno 2001, l’acquisto dei bond argentini era una operazione ordinaria, non speculativa, e non si poneva il problema della adeguatezza ai sensi della normativa di cui alla delibera Consob 2 luglio 1991, n. 5387, pur riguardando l’investimento l’intero patrimonio dei clienti, dal momento che la necessità di una verifica sulla frequenza e dimensione dell’investimento si giustifica solo per operazioni “con rilevante margine speculativo”. La Corte territoriale ha pertanto ritenuto che la Banca avesse assolto ai propri doveri informativi mediante la consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, debitamente sottoscritto in data 17.3.1998, data che è sì successiva all’ordine di acquisto, ma coincide con quella della sua esecuzione. 11 documento può essere ritenuto sufficiente, in considerazione della situazione economico finanziaria ancora stabile dell’Argentina”.

Avverso la decisione della Corte d’Appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione E.M. ed V.E., affidandosi a sei motivi. Ha resistito con controricorso il Banco di Brescia. I ricorrenti hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo nel domandare pronuncia di “nullità degli atti compiuti dalla Banca resistente”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per contestata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i ricorrenti criticano il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello completamente trascurato che “con riferimento a tutte le articolazioni della domanda attorea in primo grado il bene della vita richiesto, c.d. petitum mediato, rimane immutato quale diritto alla restituzione della somma di denaro”.

1.2. – Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per contestata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i ricorrenti criticano il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte d’Appello trascurato di motivare per quale ragione non abbia esaminato la domanda degli appellati di restituzione della somma investita, avendo ritenuto che la pronuncia di primo grado avrebbe posto a fondamento dell’accoglimento della domanda non la nullità dell’acquisto, bensì l’inadempimento della banca ed il conseguente risarcimento del danno spettante agli attori.

1.3. – Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17, comma 1, lett. a) e b), e art. 25, comma 2, lett. c), e comma 3, nonchè della Delibera Consob n. 10943 del 1997, art. 5, per contestata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti criticano che la Corte d’Appello non ha fatto applicazione, nel pronunciare il suo giudizio, della normativa vigente. Alla data dell’ordine di acquisto per cui è causa, infatti, risultava in vigore l’art. 5, comma 2, del Regolamento Consob n. 10943 del 1997, e non la delibera Consob n. 5387 del 1991, applicata dalla Corte territoriale, normativa che era stata abrogata dal Regolamento Consob n. 8850 del 1994.

La normativa di cui al predetto art. 5, del Regolamento n. 10943 del 1997, prevede che prima della stipula del contratto di acquisto di valori mobiliari, in relazione a ciascuna operazione, l’intermediario debba fornire all’investitore adeguate informazioni. Questo obbligo è diverso da quello attinente alla consegna del documento sui rischi generali dell’investimento in prodotti finanziari cui ha inteso operare riferimento la Corte di merito, ed anche a proposito di quest’ultimo deve osservarsi che è stato consegnato dopo la stipula dell’ordine d’acquisto, quindi tardivamente. In definitiva, all’epoca di acquisto delle obbligazioni argentine, E.M. non aveva ricevuto alcuna informazione sui rischi dell’investimento, nè generica, nè specifica.

1.4. – Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 115 c.p.c., comma 1, n. 3, per contestata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti criticano la decisione impugnata per aver falsamente applicato la nozione di fatto notorio, avendo ritenuto tale l’affermazione che, all’epoca dell’investimento, l’acquisto dei bond argentini presentasse un “rischio moderato”. Vero è piuttosto che tali titoli, almeno a far data dall’anno 1997, rientravano tra quelli altamente speculativi, cui era correlato un rischio elevato, come emerge dal rating assegnato dalle principali agenzie specializzate.

1.5. – Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi del D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17, comma 1, lett. a) e b), e art. 25, comma 2, lett. c), e comma 3, nonchè dell’art. 6 della Delibera Consob n. 10943/1997, per contestata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti criticano la decisione della Corte d’Appello per non aver fatto applicazione, nel pronunciare il suo giudizio, della normativa vigente in materia di “adeguatezza” dell’investimento. La Corte territoriale ha affermato che, trattandosi di un acquisto di valori mobiliari il quale, all’epoca, non era caratterizzato da un rischio peculiare, neppure occorreva porsi il problema dell’adeguatezza, pur essendo stato investito l’intero patrimonio dei ricorrenti, perchè la valutazione dell’adeguatezza si giustificherebbe solo per operazioni “con rilevante margine speculativo”. Diversamente l’art. 6 del Regolamento Consob n. 10943 del 1997 prevede che l’adeguatezza dell’investimento in relazione ad un determinato cliente debba sempre e comunque essere valutata dall’intermediario, che dovrà segnalare la inadeguatezza dell’investimento e, qualora l’ordine sia confermato dall’investitore, l’intermediario potrà darvi corso solo dopo aver raccolto la conferma scritta del cliente.

1.6. – Con il sesto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per contestata violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti contestano che, sebbene il Tribunale di Viterbo avesse già estromesso V.C.E., provvedendo sulle spese di lite nel giudizio di primo grado, ciononostante la Corte d’Appello ha ritenuto di pronunciare anche nei suoi confronti, peraltro condannandola, in solido, al pagamento delle spese di lite.

2.1. – 2.2. – I primi due motivi possono essere oggetto di congiunta disamina, attesa la stretta connessione delle censure.

Si duole parte ricorrente che nella sentenza impugnata – una volta ritenuto che la reale portata della sentenza di primo grado fosse di accoglimento della (principale) domanda di nullità e conseguente restituzione del capitale investito – “non una sillaba venga spesa” per spiegare per quale motivo il giudice di appello “non abbia ritenuto di procedere alla riforma della sentenza di primo grado nel senso di una correzione della causa petendi alla base del diritto alla restituzione della somma in questione” (1 motivo); e inoltre che “non una sillaba venga spesa in motivazione in merito all’incidenza del secondo motivo di appello proposto dalla Banca, della asserita mancata riproposizione in sede di appello delle domande attoree non valutate dal Giudice di primo grado perchè assorbite” (2^ motivo).

In altri termini – a parere dei ricorrenti – si verteva nell’ambito della mera riqualificazione della domanda, di tal chè l’accoglimento del motivo di appello, con il quale si denunciava la non configurabilità della nullità del contratto di intermediazione finanziaria per inosservanza degli obblighi informativi, non avrebbe precluso l’accoglimento della domanda restitutoria, previa una mera “correzione” dell’individuazione della causa petendi.

Orbene i suddetti motivi sono, per una parte, infondati e, per altra, inammissibili.

Sotto il primo versante si osserva che la decisione impugnata è conforme al principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto “contratto quadro”), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”. Va in ogni caso escluso, in assenza di una esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418 c.c., comma 1, la nullità dei singoli atti negoziali posti in essere in base al contratto – quadro (ex plurimis, Cass. 10 aprile 2014, n. 8462).

Invero la violazione dei doveri informativi e, in genere, di comportamento, costituendo ragione di responsabilità (contrattuale o precontrattuale) dell’intermediario, può essere assunta a fondamento delle domande di risoluzione e/o di risarcimento del danno del cliente; ma si tratta di domande con petitum e causa petendi differenti rispetto alla domanda di nullità, quale invece – per quanto ritenuto nella decisione impugnata,- era quella accolta dal Tribunale e posta a fondamento della conseguente pronuncia restitutoria.

Ciò posto e precisato, altresì, che spetta al giudice di appello l’interpretazione, tanto dell’atto impugnato, quanto dell’atto di impugnazione, al fine di deliberare l’ambito censorio, il problema non è – come sembrerebbe supporre parte ricorrente – se le domande originariamente proposte innanzi al Tribunale (che nella sentenza impugnata vengono riportate in questi termini “ritenere e dichiarare che il documento – ordine sottoscritto il giorno 9.3.1998 dal solo attore E. è nullo, invalido e privo di ogni efficacia giuridica per violazione delle norme di legge e vizio del consenso: ritenere e dichiarare altresì che l’operazione di investimento del solo E. è illecita ed illegittima, perchè effettuata in manifesta, ripetuta violazione da parte della banca sia delle regole di comportamento che delle disposizioni di legge in materia: nulla per vizio del consenso ed assenza della forma scritta. Per l’effetto condannare la banca convenuta e per essa il suo legale rappresentante alla immediata restituzione della somma di 72.303,966 con gli interessi”) fossero suscettibili di essere interpretate anche come intese all’accertamento della responsabilità contrattuale della Banca e/o al risarcimento del danno; quanto, piuttosto, se, una volta accolta dal primo giudice la principale domanda di nullità e, per converso, rigettata siffatta domanda dal giudice di appello (per la non configurabilità della nullità in dipendenza dell’allegazione della violazione degli obblighi informativi e di comportamento), le ulteriori domande assorbite nella dichiarazione di nullità, fossero state riproposte dagli appellati ex art. 346 c.p.c..

Orbene, sotto questo versante, le censure all’esame risultano carenti di specificità e, quindi, inammissibili ex art. 366 c.p.c., n. 6.

Invero l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi e i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; confr. anche – con particolare riguardo all’applicazione del principio tantum devolutum, quantum appellatum – Cass. 8 giugno 2016, n. 11738, secondo cui è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi dell’atto introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto d’appello con cui le relative censure erano state formulate).

Da quanto sopra consegue, da un lato, che il giudice di appello ha esaurito il suo compito motivazionale, sottraendosi alla denuncia di violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, evidenziando l’insussistenza dei fatti costitutivi della nullità assunti nella decisione di prime cure e, nel contempo, rimarcando che gli appellati si erano limitati a misconoscere la reale portata della sentenza di primo grado “senza riproporre le domande, non valutate dal tribunale perchè assorbite dalla pronuncia di nullità”; dall’altro lato, che l’ulteriore denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. avrebbe richiesto, a pena di inammissibilità della denuncia stessa, che i ricorrenti riproducessero i contenuti della comparsa di costituzione in appello, allegando specificamente e dimostrando di avere riproposto ex art. 346 c.p.c., le domande, diverse da quella di nullità, ritenute assorbite nella sentenza di primo grado, non consentendo altrimenti a questa Corte l’effettivo controllo dell’esistenza del vizio processuale dedotto. In definitiva i motivi all’esame vanno rigettati.

2.3. – 2.4 – 2.5. – Anche i motivi terzo, quarto e quinto possono essere esaminati congiuntamente, perchè attingono, tutti, punti della sentenza impugnata che devono ritenersi svolti ad abundantiam, allorchè la Corte d’Appello ha (comunque) escluso l’inadempimento di obblighi informativi, nonchè di valutazione e comunicazione dell’inadeguatezza dell’acquisto facenti carico all’intermediario.

Valga considerare che – come innanzi evidenziato – la sentenza impugnata si fonda sulla considerazione della non configurabilità dell’inosservanza degli obblighi suddetti come motivo di nullità del contratto; sul conseguente rigetto della domanda di nullità (siccome erroneamente proposta e accolta dal primo giudice in dipendenza della violazione di siffatti obblighi); nonchè sulla non scrutinabilità di ulteriori domande, diverse dalla nullità, siccome non riproposte in appello. Rispetto a tale (autonoma) ratio decidendi – non efficacemente attinta dai primi due motivi di ricorso – non ha alcuna inferenza logica la successiva disamina sul merito della eventuale responsabilità della Banca, che deve, pertanto, ritenersi svolta ad abundantiam e che, di conseguenza, al di là della sua valutazione, non potrebbe portare in alcun modo alla cassazione della sentenza.

Deve, qui, farsi applicazione del principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e, pertanto, non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un’affermazione siffatta contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (ex multis Cass. 05 giugno 2007, n. 13068). I suddetti motivi sono, dunque, inammissibili.

2.6. – Il sesto motivo di ricorso risulta infondato.

Innanzitutto si rileva che la pronuncia con la quale il giudice di primo grado “estrometta dal giudizio” uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione processuale configura, nonostante l’improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda, per difetto di una condizione dell’azione (Cass., 22 luglio 2004, n. 13766). E’ pacifico, poi, che, nonostante l’intervenuta “estromissione dal giudizio” di V.C.E. in esito al giudizio di primo grado, circostanza fedelmente riportata dal giudice dell’appello, la stessa sia stata citata a comparire nel giudizio di secondo grado, si sia costituita ed abbia svolto le proprie difese senza nulla eccepire, venendo al fine anche condannata in solido al pagamento delle spese. Del resto, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, qualora i ricorrenti avessero inteso impugnare la decisione della Corte di merito contestando l’intervenuta proposizione della questione relativa alla estraneità della ricorrente al giudizio, avrebbero dovuto indicare specificamente da quali atti del giudizio di secondo grado emergesse la proposizione della contestazione, perchè potesse controllarsene la ritualità. La questione della presenza in causa della ricorrente risulta pertanto preclusa. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. Riscontrato che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso.

Condanna E.M. e V.C.E. in solido al pagamento delle spese di lite in favore della costituite resistenti, e le liquida in complessivi Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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