Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19613 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13933-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende

giusta procura notarile;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9334/2014 del TRIBUNALE di ROMA del

07/04/2014, depositata il 26/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI Danilo;

udito l’Avvocato LORENZA IANNELLI per delega dell’avvocato VALENTINO

FEDI difensore del resistente, che chiede l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. C.A. impugna per cassazione la sentenza n. 9334/2014 del Tribunale di Roma, lamentando – con l’unico motivo – la violazione degli artt. 300, 301 e 304 c.p.c. per non essere stato interrotto il giudizio di appello a seguito della sospensione del proprio difensore dall’albo degli avvocati.

Deduce, infatti, che – pendente il giudizio di appello – all’avv. T. era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense a tempo indeterminato, con decorrenza dal 18 luglio 2013, e rileva che ciò aveva determinato l’immediata ed automatica interruzione del processo indipendentemente dalla conoscenza da parte del giudice e della controparte – con conseguente nullità radicale della successiva attività processuale e della sentenza che aveva definito il giudizio di appello.

2. Premesso che dalla sentenza impugnata emerge che l’avv. T. era l’unico difensore del C. e che il ricorrente ha riprodotto la comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma da cui risulta l’avvenuta sospensione dall’albo dell’avv. T. e i verbali di udienza successivi al mese di luglio 2013, da cui emerge che all’udienza del 15.10.13 (in cui furono precisate le conclusioni) non intervenne alcun difensore per il C., il ricorso appare fondato.

Nel caso, deve infatti trovare applicazione il principio secondo cui la sospensione dall’albo dell’unico difensore, così come la radiazione o la morte, “determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perchè si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità della sentenza di appello potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 c.p.c. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell’art. 383, dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo” (Cass. n. 3459/2007; conformi, ex multis, Cass. n. 10112/2009, Cass. n. 244/2010 e Cass. n. 22268/2010).

Non può – peraltro – dubitarsi del fatto che la mancata interruzione del giudizio abbia arrecato “concreto pregiudizio” al diritto di difesa dell’odierno ricorrente (come richiesto cha Cass. n. 14520/2015), atteso che tale pregiudizio è insito nella mancata partecipazione all’udienza di precisazione delle conclusioni e nella mancata redazione della comparsa conclusionale e della memoria di replica.

3. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, con cassazione e rinvio al giudice di appello, anche in ordine alle spese di lite”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in Fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spese di lite al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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