Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19613 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 19613 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

Data pubblicazione: 27/08/2013

SENTENZA

sul ricorso 26379-2012 proposto da:
COMUNE SCAFATI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO III
6,

presso lo studio dell’avvocato LAUDADIO FELICE, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

contro

VIRTU’ ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TERENZIO 7, presso lo studio TITOMANLIO-ABBAMONTE,
rappresentato e difeso dagli avvocati ZUPPARDI EZIO
MARIA e ABBAMONTE GIUSEPPE, per delega a margine del

– controri corrente –

avverso la decisione n. 4337/2012 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 31/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
uditi gli Avvocati Francesco S. CRIMALDI per delega
dell’Avvocato Felice LAUDADIO, Ezio Maria ZUPPARDI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per
l’inammissibilità del controricorso.

controricorso;

26379.12

Sezioni Unite Civili Udienza 25 giugno 2013

Pres. F. Miani Canevari
Es. V. Di Cerbo

Svolgimento del processo

concorso bandito dal Comune di Scafati per la copertura di 18 posti di vigile urbano; la
sentenza di rigetto emessa dal giudice adito è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato
che ha annullato l’esclusione e successivamente, in sede di giudizio di ottemperanza, ha
disposto l’assunzione della ricorrente e la retrodatazione della nomina all’anno 1998 ai soli
fini giuridici.
2. Lo stesso lavoratore ha successivamente adito il TAR Campania per ottenere il
risarcimento del danno patito a causa della costituzione del rapporto a distanza di oltre
cinque anni dalla nomina degli altri concorrenti, danno derivante dall’illegittimo
comportamento del Comune. Tale domanda è stata rigettata dal TAR sull’assunto della
mancanza, nel caso di specie, del requisito della colpa dell’amministrazione comunale. Il
Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal lavoratore e, dopo aver affermato la
giurisdizione del giudice amministrativo, ha condannato l’amministrazione comunale al
risarcimento del danno pari al 90% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte nel
periodo decorrente dalla data della mancata assunzione a quella dell’effettivo
collocamento in servizio; ha rigettato invece la domanda di risarcimento basata sulla
perdita di chance in ordine alla mancata progressione verticale di carriera ed al mancato
inserimento nella categoria Dl.
3. Avverso la suddetta sentenza il Comune di Scafati ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 362
comma 1, cod. proc. civ. Alberto Virtù ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione
4. Con l’unico motivo di ricorso l’amministrazione comunale denuncia violazione dell’art. 48
R.D. n. 1054 del 1924, degli artt. 63 e 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 45,
comma 17, d.lgs. n. 80 del 1998 e dell’art. 111 cost. nonché vizio di error in procedendo,
deducendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato la
giurisdizione del giudice amministrativo; ad avviso della ricorrente, infatti, spetta
all’autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione in tema di diritto al risarcimento del danno
per mancata assunzione da parte di un ente locale. Osserva che, a norma dell’art. 63 d.lgs.
n. 165 del 2001, sono riservate alla giurisdizione amministrativa unicamente le procedure
3

1. Alberto Virtù ha impugnato dinanzi al TAR Campania il provvedimento di esclusione dal

concorsuali dal momento dell’approvazione del bando fino all’approvazione definitiva della
relativa graduatoria, restando invece devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario il
contenzioso afferente alla fase successiva all’approvazione della graduatoria concorsuale e
quindi anche quello concernente l’assunzione dei vincitori. Sotto altro profilo deduce la
spettanza della giurisdizione al giudice ordinario anche in relazione al fatto che la
controversia è stata instaurata dopo il 30 giugno 1998 ed aveva ad oggetto un illecito
permanente iniziato prima (maggio 1998) del suddetto discrimine temporale ma
protrattosi fino al 2004, data in cui l’illecito deve considerarsi cessato a seguito

5. Il ricorso è inammissibile.
6. Queste Sezioni Unite (cfr., fra le più recenti, Cass. S.U. 7 gennaio 2013 n. 148; Cass. S.U.
(ordinanza) 6 agosto 2012 n. 14135; Cass. S.U. (ordinanza) 28 gennaio 2011 n.2067),
ribadendo un orientamento ripetutamente enunciato a partire da Cass. S.U. 9 ottobre 2008
n. 24883, hanno precisato che, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel
merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte .che intende
contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in
via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della
relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito
sulla giurisdizione.
7. Nel caso di specie, come correttamente eccepito in sede di controricorso, si è formata la
suddetta preclusione, atteso che il TAR Campania, con la propria decisione di merito, ha
implicitamente affermato la propria giurisdizione e il Comune di Scafati, vittorioso nel
merito, non ha proposto sul punto appello incidentale.
8. Va inoltre rilevato che la suddetta conclusione non muta in relazione al fatto che nella
sentenza del Consiglio di Stato è stata ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo,
atteso che tale statuizione, resa ad abundantiam, non poteva rimettere in termini il
Comune sul profilo della giurisdizione, atteso che tale profilo non era oggetto del gravame.
9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in applicazione del principio della
soccombenza, che le spese del presente giudizio vengano poste a carico di parte ricorrente
nella misura, liquidata in dispositivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al d.m. 20
luglio 2012 n. 140 (entrato in vigore il 23 agosto 2012) emanato ai sensi dell’art. 9 del d.l. n.
1 del 2012 convertito in legge n. 27 del 2012. Le suddette spese devono essere distratte a
favore degli avv.ti Abbamonte e Zuppardi, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.
4

dell’assunzione della ricorrente.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 200 per esborsi, oltre Euro 2500
(duemilacinquecento) per compensi e oltre accessori di legge, da distrarsi a favore degli avv.ti
Abbamonte e Zuppardi, antistatari.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2013.

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