Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19613 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19613 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 22583-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –

contro
PECORELLI

ANTONIA,

rappresentata

e

difesa

dall’Avvocato

MICHELANTONIO PLACENTINO giusta procura estesa in calce al
controricorso
con troricorrente –

avverso la sentenza n. 278/25/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA, depositata il 25.06.2010, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13.6.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 24/07/2018

R.G. 22583/2011

RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata
in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva
respinto l’appello avverso la sentenza n. 259/01/2007 della Commissione
tributaria provinciale di Foggia in accoglimento del ricorso proposto da
Antonia Pecorelli avverso avvisi accertamento IRPEF annualità 2001-2002-

nei confronti della SUPERMARKET P&N di PECORELLI ANTONIA & c. s.n.c. e
da acquisti immobiliari;
l’Ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro
motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 c.p.c., «violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, dpr 600/1973 e dell’art.
2697 c.c.» per avere la CTR ritenuto illegittimo l’accertamento dell’Ufficio
sul presupposto che il metodo sintetico sia applicabile solo nel caso di spese
per incrementi patrimoniali e non anche nel presente caso, in cui si discute
di «ingente finanziamento»;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c., «violazione dell’art. 38, commi 4 e 5, dpr 600/1973 e
dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova» per non avere la CTR tenuto
conto che l’accertamento degli indici di capacità contributiva alla base della
rideterminazione sintetica del reddito determinavano l’onere della prova a
carico del contribuente circa la fonte del reddito medesimo;
con il terzo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., «insufficienza della motivazione per totale travisamento del
fatto», lamentando che essendo stato effettuato l’accertamento nei
confronti del socio e non della società, assumeva rilievo solo la verifica degli
elementi indìci di capacità contributiva quali l’avvenuto finanziamento alla
società, essendo perciò del tutto indifferente quale collocazione in bilancio lo
stesso avesse avuto, nonché che la società lo dovesse restituire al socio;
con il quarto motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., «difetto di motivazione in ordine all’esistenza degli indici dì
capacità contributiva» lamentando che la CTR si fosse limitata ad

2003-2004 sulla base di incrementi patrimoniali desunti da finanziamenti

R.G. 22583/2011

affermare in modo apodittico e del tutto generico che i finanziamenti non
costituiscono incrementi patrimoniali, pur avendo l’Agenzia ribadito che il
fondamento dell’avviso di accertamento a carico dell’attuale resistente
consisteva nella rilevata capacità contributiva manifestata con il
finanziamento alla società di cui era co-amministratore e socio;
la contribuente si è costituita con controricorso, deducendo

CONSIDERATO CHE
1.1. è fondata la prima censura proposta dall’Ufficio ricorrente, illustrata
con idonea esposizione delle ragioni di fatto e dì diritto su cui si fonda
l’impugnazione e critica adeguata e specifica della decisione impugnata, tale
da consentire al Giudice del gravame dì percepire con certezza e chiarezza il
contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo
giudice (con conseguente rigetto dell’eccezione sollevata in merito dalla
controricorrente);
1.2. l’accertamento sintetico sul reddito, previsto dall’art. 38, commi 4 e
5, d.p.r. 600/1973 si basa, invero, sul concetto di esborso effettuato; degli
incrementi patrimoniali fanno parte dunque anche i finanziamenti soci e
tutte le altre forme di capitalizzazione, da considerare spese per le quali vi
sia effettiva uscita finanziaria da parte della persona fisica;
1.3. i versamenti della contribuente in favore della Società Supermarket

P&N di Pecorelli Antonia & C. s.n.c. furono quindi legittimamente valorizzati
dall’Ufficio quali indici presuntivi di maggiore capacità contributiva ai sensi
dell’art. 38, comma 4, cit.;
1.4. risultano pertanto erronee in diritto le diverse affermazioni della
CTR, secondo cui i finanziamenti soci non possono considerarsi incrementi
patrimoniali in quanto «crediti nei confronti della società partecipata
…(ndr. ovvero).., somme date a mutuo dai soci alla società e quest’ultima ha
l’obbligo di

restituire tali somme con i tempi e le modalità

previste

dall’accordo di mutuo o finanziamento intercorso tra le parti», non
determinando inoltre alcun incremento di valore della quota societaria
posseduta dal socio poiché <

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