Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19613 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16238-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

press la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO ESPOSITO NOCERINO;

– ricorrente –

contro

D.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

press la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato TULLIO GESUE’ RIZZI ULMO;

– controricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 95/2018 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 95/2018 del Tribunale di Nola che, in riforma della sentenza n. 4394/2016 del Giudice di Pace di quella stessa città (che aveva riconosciuto l’indennizzo, a seguito di sinistro stradale a favore di D.P.A., nella misura del 50% dell’ammontare del danno ed aveva compensato le spese di lite nella misura del 505), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda risarcitoria, che era stata introdotta dalla D.P. nei confronti suoi e della compagnia Axa Assicurazioni s.p.a., sulla base della transazione intervenuta tra D.P. e la compagnia.

2. D.P.A. ha resistito con controricorso

Nessuna attività difensiva è stata svolta da Axa Assicurazioni s.p.a.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria con la quale: fa presente l’intervenuto accordo nelle more del giudizio con la compagnia assicuratrice e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese; in via subordinata deduce di essere incorso in errore materiale laddove nel ricorso ha dichiarato che la sentenza del giudice di appello era stata notificata via Pec; in estremo subordine insiste nell’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità della memoria presentata dal ricorrente. Invero, in tema di giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis c.p.c., se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili, tanto che nulla in esse proposto possa essere preso in considerazione, non essendo applicabile l’art. 134 disp. att. c.p.c. in quanto previsto esclusivamente per il ricorso ed in controricorso (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01). Di tale principio non ha tenuto conto il ricorrente che ha fatto pervenire la sua memoria in Cancelleria a mezzo del servizio postale.

2. Ciò posto, il ricorso è affidato a due motivi

2.1. Con il primo motivo il ricorrente – premesso che nel giudizio di appello lui si era costituito ed aveva chiesto la prosecuzione del giudizio per l’accertamento del merito, non accettando la rinuncia al giudizio operata dalla D.P. (e non opposta dalla Compagnia) ed essendo venuto a conoscenza dell’intervenuto accordo soltanto dopo la sua costituzione in giudizio denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso costituito dal fatto che la transazione tra la D.P. e la compagnia era intervenuta in data antecedente alla rinotifica dell’atto di appello. Sostiene il ricorrente che dalla lettera di offerta transattiva, diretta in data 18/4/2007 dalla Compagnia alla D.P., e dalla successiva emissione di assegno “da incassarsi entro e non oltre il 19/6/2017” risulterebbe che la D.P., già alla prima udienza del 4/7/2017, avrebbe potuto chiedere la cessazione del contendere, mentre invece aveva insistito per la rinotifica dell’atto nei suoi confronti.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 306 c.p.c., comma 4 e art. 1010 c.p.c., nonchè degli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese tra le parti. Rileva che, essendosi lui costituito ed avendo espressamente chiesto di procedere all’esame del merito della domanda, le spese del giudizio di appello non avrebbero dovuto essere compensate, ma avrebbero dovuto essere liquidate alla luce del generale principio della soccombenza virtuale (e cioè alla luce di quello che avrebbe potuto essere l’esito del giudizio qualora questo fosse proseguito). Sottolinea il comportamento imprudente della D.P. che, dopo aver insistito nella rinotifica dell’atto di appello, inducendolo così a costituirsi, aveva rinunciato al gravame sulla base di un accordo transattivo intervenuto con la sola compagnia prima della rinotifica dell’atto di appello nei suoi confronti.

3. Il ricorso è inammissibile per mancata specifica indicazione (richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 6) degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda.

Occorre qui ricordare che il ricorrente, nel caso in cui faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito, deve riprodurli nel ricorso direttamente per la parte che interessa oppure indirettamente, precisando la parte corrispondente, nonchè indicare in quale sede processuale gli stessi risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279). Con la conseguenza che “la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile” (cfr. Cass., 19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), in quanto la Corte non viene posta “nella condizione di effettuare il richiesto controllo, da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito” (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995,n. 1161).

A tali prescrizioni non si conforma affatto il ricorso, nel quale è stata inammissibilmente omessa qualsiasi indicazione contenutistica e di localizzazione degli atti ai quali il ricorso stesso fa riferimento. E, d’altra parte, essendo inammissibile la memoria depositata in vista dell’odierna adunanza, questa Corte non può tener conto nè del suo contenuto e neppure della documentazione ad essa allegata (che peraltro non comprende quella attestante la notifica alla D.P. della comunicazione intercorsa tra il difensore del ricorrente e quello della compagnia assicuratrice). D’altronde la memoria, ove fosse stata ritualmente depositata, denoterebbe comunque una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

-dichiara inammissibile il ricorso;

-condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge;

-distrae le spese, come sopra liquidate, in favore del difensore antistatario della resistente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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