Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19613 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 16/09/2010), n.19613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SITA spa, con sede in (OMISSIS), in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante G.L., rappresentata e

difesa dall’avv. Salvini Livia e dall’avv. Giancarla Branda, presso

le quali è elettivamente domiciliata in Roma in viale Giuseppe

Mazzini n. 11;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 22/31/07, depositata il 10 maggio 2007.

Udita l’avv. Giancarla Branda per la ricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Carte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“La SITA spa, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 22/31/07, depositata il 10 maggio 2007, che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), ha negato ad essa, società di trasporto pubblico locale di persone, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2001 e 2002 sul contributo annuale ad essa attribuito in funzione di ripianamento dei disavanzi di gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge, assumendo che i contributi erogati alle società esercenti attività di trasporto pubblico per ripianare le perdite di esercizio nel periodo precedente il 1^ gennaio 2003 non concorrevano alla determinazione della base imponibile dell’IRAP ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, e art. 11 bis e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, disposizione quest’ultima avente natura di norma chiaramente innovativa, sotto le mentite spoglie di legge di interpretazione autentica; con due ulteriori deduzioni la ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale della L. n. 289 del 2002, art. 5, in quanto norma surrettiziamente interpretativa, in riferimento, rispettivamente, all’art. 3 Cost., ed all’art. 53 Cost..

Secondo il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte, “in tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies, (introdotto dalla Legge Di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1^ gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002″ (Cass. sez. unite, 14 ottobre 2009, n. 21749;

cfr. altresì Cass. n. 4838 e n. 7893 del 2007).

La riconosciuta natura di interpretazione autentica della L. n. 289 del 2002, art. 5, comma 3, poi, incide sulla premessa da cui muovono le eccezioni di legittimità costituzionale sollevate.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere rigettato;

che la circostanza che gli orientamenti giurisprudenziali di riferimento hanno preso corpo successivamente alla proposizione del ricorso legittima la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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