Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19613 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 31/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19613

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. GENOVESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4982/2014 R.G. proposto da:

M.G., quale titolare dell’omonima ditta individuale,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Orti di Trastevere n.

86, presso lo studio dell’Avv. Antonino Piro, che lo rappresenta e

difende giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BNL Banca Nazionale del Lavoro Spa, gruppo BNP Paribas, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalli

Avv. Gianfranco Graziadei, giusta procura notarile allegata in atti,

ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla

Via Antonio Gramsci n. 54 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3 della Corte d’Appello di Cagliari,

depositata il 13 gennaio 2013.

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 31 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Paolo Di Marzio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 31.10.1997, il Presidente del Tribunale di Cagliari aveva ingiunto all’odierno ricorrente: M.G., quale titolare dell’omonima ditta individuale, il pagamento della somma di Lire 258.849.351, in favore della Banca Nazionale del Lavoro Spa (BNL), in considerazione del saldo passivo contabile del conto corrente n. (OMISSIS) aperto a suo nome.

Il M. aveva proposto opposizione lamentando l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti nelle forme di legge e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (anatocismo). Inoltre, l’odierno ricorrente aveva domandato la condanna della Banca al risarcimento del danno. Il Tribunale di Cagliari rilevava la nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali ed alla capitalizzazione degli interessi, ma non riteneva di poter ricalcolare correttamente il saldo del conto, a causa della indisponibilità degli estratti relativi all’intero rapporto di conto corrente. In conseguenza: revocava il decreto ingiuntivo, e rigettava le domande proposte da entrambe le parti, principale e riconvenzionale. La decisione passava in giudicato.

Mentre era in corso il giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari, M.G. nella qualità, otteneva dal Presidente del Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo, con il quale era ingiunto alla BNL di pagare la somma di Lire 169.698.033, per il rimborso di interessi ultralegali (non pattuiti nelle forme di legge) che sarebbero stati addebitati sul medesimo conto corrente n. (OMISSIS) negli anni dal 1980 al 1982. La BNL proponeva opposizione ed in corso di causa il M. domandava pure la restituzione di quanto sottrattogli per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Il Tribunale di Roma rilevava la continenza di cause tra quella più antica – iscritta presso il Tribunale di Cagliari, e di cui si sono innanzi riassunti i dati essenziali – ed il giudizio iscritto innanzi a sè che, in relazione alle domande proposte dal M., atteneva agli stessi fatti ma in più ristretto ambito temporale, non l’intera durata del rapporto di conto corrente, bensì gli anni dal 1980 al 1982. Il Tribunale di Roma, pertanto, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo e disponeva la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari.

Prima che alla riunione delle cause potesse provvedersi, la causa continente, iscritta presso il Tribunale di Cagliari, veniva definita e la decisione diveniva definitiva. Il Tribunale, come anticipato, respingeva le reciproche domande delle parti per difetto di prova.

Riassunta dal M. innanzi al Tribunale di Cagliari la causa originariamente iscritta presso il Tribunale di Roma, il giudice insulare rilevava che sulla domanda del M. si era ormai formato il giudicato, avendo egli riproposto una frazione della domanda su cui era già stato deliberato con sentenza definitiva. In ogni caso, la domanda era rimasta anche priva di prova, perchè la documentazione del conto corrente versata in atti non consentiva di provvedere alla ricostruzione dell’intero rapporto di conto corrente, dall’inizio alla fine.

M.G. ricorreva in appello e, per quanto ancora d’interesse, affermava che la prima domanda da lui proposta, rigettata con pronuncia ormai passata in giudicato, aveva avuto ad oggetto la declaratorià di nullità delle clausole relative agli interessi ultralegali ed alla capitalizzazione trimestrale degli interessi. Diversamente, in questo giudizio aveva domandato la ripetizione dell’indebito, cioè delle somme illegittimamente trattenute dalla Banca in applicazione delle clausole nulle, ed in relazione al solo triennio dal 1980 al 1982. La Corte territoriale osservava che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il Tribunale non aveva affatto accertato che la Banca non potesse vantare alcun credito in ragione del saldo del conto corrente, ma aveva ritenuto non potesse accertarsi quale fosse il saldo in conseguenza dell’incompleta produzione documentale. Confermava quindi che solo alla chiusura del conto corrente, depurate le operazioni annotate dall’applicazione di interessi ultralegali non concordati e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sarebbe stato possibile ricostruire l’intero rapporto di conto corrente e calcolare esattamente il saldo. Del rapporto di conto corrente si può calcolare il saldo, infatti, solo all’atto della sua chiusura, in quanto le singole movimentazioni riportate negli estratti conto rappresentano mere appostazioni contabili, ma non danno prova di versamenti ed addebiti effettivamente avvenuti, dovendo il tutto ricalcolarsi in occasione della chiusura del conto.

La Corte di merito, ampiamente motivando, rigettava anche le contestazioni proposte dal M. in materia di spese processuali, così come governate dal giudice di prime cure.

M.G. propone il proprio ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello di Cagliari, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all’art. 2909 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente contesta le affermazioni della Corte d’Appello, nella parte in cui sostiene che il primo giudice non aveva emesso pronuncia di inammissibilità della domanda, ma l’aveva rigettata. Contesta il ricorrente che il Tribunale aveva affermato la sua domanda dovesse intendersi come volta alla ricostruzione del rapporto di conto corrente, eliminandosi gli addebiti dipendenti dall’applicazione di clausole nulle, in relazione a periodo di tempo determinato. Questa domanda si poneva in rapporto di continenza con la domanda (riconvenzionale) proposta nel precedente giudizio e rigettata con decisione passata in giudicato. Riporta quindi il ricorrente il passaggio in cui il Tribunale ha affermato: “Poichè l’exceptio doli ha natura di eccezione di merito (Cass. 15 maggio 1980, n. 3221), il suo accoglimento comporta non l’inammissibilità ma il rigetto della domanda”. Secondo il ricorrente la Corte d’Appello avrebbe pronunciato in senso diverso dal giudice di prime cure, che non aveva “certo ritenuto che le questioni trattate nel presente giudizio fossero le medesime che avevano già costituito oggetto del precedente giudizio (il Tribunale non a caso parla di “continenza”), come pure fuorviante è l’affermazione secondo cui la domanda del M. sarebbe stata rigettata a seguito di una valutazione di infondatezza nel merito” (ricorso, p. 10).

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’odierno ricorrente avesse proposto, nella causa decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza passata in giudicato, una domanda di ripetizione dell’indebito, limitandosi a chiedere il rigetto della pretesa della Banca. Nel presente giudizio, poi, la c.t.u. aveva accertato la fondatezza della domanda di ripetizione dell’indebito proposta dall’odierno ricorrente.

Occorre allora osservare che la pronuncia impugnata non appare meritevole di censure. Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta dal M. in questo giudizio, ritenendola parte di una domanda già rigettata con sentenza passata in giudicato. Ha anche spiegato per quale ragione abbia ritenuto di pronunciarsi nel senso del rigetto e non dell’inammissibilità, proponendo argomenti che non risultano essere stati fatti oggetto di critica dal ricorrente, che avrebbe dovuto indicare, in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, in quali atti processuali le sue contestazioni fossero state (eventualmente) tempestivamente proposte. La motivazione adottata risulta pure esattamente comprensibile. La domanda proposta nel primo giudizio, infatti, importava la richiesta di risarcimento del danno in relazione all’intera durata del rapporto di conto corrente. La domanda proposta nel presente giudizio, per le medesime causali, cioè l’indebita applicazione di clausole nulle da parte della banca, è stata proposta però in relazione ad un periodo di tempo limitato. Non appare dubbio che tra le due domande sussista continenza, poichè il più contiene il meno. Inoltre, tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello hanno ritenuto che la domanda proposta dall’odierno ricorrente fosse rimasta pure sfornita di prova. Il ricorrente contesta che in riferimento al presente giudizio, e pertanto in relazione a soli tre anni del rapporto di conto corrente in questione, la c.t.u. svolta in corso di causa aveva esattamente quantificato l’ammontare ingiustamente addebitato dalla Banca applicando clausole nulle. La Corte di merito ha ben specificato che solo all’atto della chiusura del conto corrente, depurate le operazioni annotate dall’applicazione di interessi ultralegali non concordati e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, sarebbe stato possibile ricostruire l’intero rapporto di conto corrente e calcolare esattamente il saldo. Tanto perchè del rapporto di conto corrente si può calcolare il saldo solo alla chiusura, in quanto le singole movimentazioni riportate negli estratti conto rappresentano mere appostazioni contabili, ma non danno prova di versamenti ed addebiti effettivamente avvenuti, dovendo il tutto ricalcolarsi in occasione della chiusura del conto. Questa chiara ratio decidendi espressa dalla Corte d’Appello non è stata fatta oggetto di specifica critica da parte del ricorrente.

Il motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

2. – Con il secondo motivo di ricorso il M., invocando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 91 c.p.c. ed alla tariffa forense di cui al D.M. n. 127 del 2004, contesta il governo delle spese di lite disposto dal giudice di prime cure e confermato dalla Corte d’Appello.

Le spese di lite in relazione al primo grado del giudizio, nella tesi del ricorrente, sono state liquidate in misura troppo elevata, e comunque addebitando a lui le spese di una consulenza tecnica risultata sostanzialmente confermativa delle proprie prospettazioni. La Corte d’Appello, invero, ha argomentato in proposito che il M., nel contestare l’importo delle spese di lite liquidate aveva domandato l’applicazione di criteri non previsti dalla legge, ed aveva pure errato nell’indicare l’importo complessivo liquidato per le spese (Euro 13.160,00, anzichè Euro 18.107,55). Peraltro, nella quantificazione delle spese doveva comunque tenersi conto della complessità delle questioni trattate, che avevano posto tra l’altro il problema dei rapporti tra due diversi giudizi. Inoltre, il ricorrente aveva omesso di considerare alcune attività processuali che pure il Tribunale era tenuto a valutare. Ancora, in materia di c.t.u. il Tribunale aveva correttamente posto le spese a carico del M., in conseguenza della sua totale soccombenza. Le affermazioni della Corte d’Appello non appaiono meritevoli di censura. Non è previsto nel nostro ordinamento, come sembra invece ritenere il ricorrente, il principio che, all’interno di ogni scaglione tariffario, le spese del giudizio debbano essere quantificate in ragione del valore percentuale della causa nell’ambito dello scaglione. Condivisibile è pure l’affermazione relativa alla complessità della causa ed anche la ragione dell’addebito al ricorrente, completamente soccombente, delle spese di una c.t.u. rivelatasi superflua ai fini della decisione.

A tanto deve aggiungersi che, per costante orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa – fenomeno che non si è verificato nel caso in esame con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14349/12, nn. 17145 e 25270 del 2009), sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. Nel caso di specie il ricorrente non ha neppure prospettato che i limiti massimi di quantificazione delle spese siano stati superati.

Il motivo di ricorso deve essere perciò rigettato.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

Riscontrato che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso.

Condanna M.G., in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, al pagamento delle spese di lite in favore della costituita resistente, e le liquida in complessivi Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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