Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19612 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13866-2015 proposto da:

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO, 78, presso lo

studio dell’avvocato SEBASTIANO VERGA, rappresentato e difeso

dall’avvocato AGATA BURTONE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C.G., P.R., elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato ROSARIO LEOTTA

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

INA ASSITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 34/2015 della COME D’APPELLO di CATANIA del

15/12/2014, depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SESTINI Danilo;

udito l’Avvocato AGATA BURTONE, difensore del ricorrente, che insiste

per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Catania ha accertato la concorrente responsabilità del Comune di San Giovanni La Punta e delle appellanti P.R. e A.C.G. in relazione al sinistro stradale in cui queste ultime avevano riportato lesioni personali a seguito della caduta da un ciclomotore: in particolare, ha affermato che sinistro si era verificato a causa di una buca presente nel manto stradale (configurandosi pertanto la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.) e della imprudente condotta delle due danneggiate ed ha quantificato nella misura del 50%, la misura del rispettivo concorso.

2. Col primo motivo, il Comune deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., “sotto il profilo della sua inapplicabilità al caso di specie”, e l’omesso esame circa un tatto decisivo ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5): il ricorrente, richiamati i principi elaborati da questa Corte in materia di responsabilità per custodia del demanio stradale, si duole che la Corte di Appello non abbia considerato che il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro era esterno al perimetro del centro abitato, circostanza che costituiva “figura sintomatica dell’impossibilità dell’effettivo controlli di una strada del demanio stradale comunale” e che comportava – dunque – che non potesse essere configurata un’ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c..

Col secondo motivo (che deduce anch’esso la violazione dell’art. 2051 c.c., ma “sotto il profilo della sua inapplicabilità al caso di specie per idoneità e sufficienza dell’attività del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell’evento dannoso”, e omesso esame di un fatto decisivo), il ricorrente censura la Corte per non avere individuato nella condotta imprudente delle due danneggiare un elemento idoneo ad interrompere il nesso eziologico con la presenza della buca stradale ed a costituire, pertanto, causa esclusiva dell’evento dannoso.

3. Entrambi i motivi vanno disattesi.

Premesso che la distinzione tra strade interne e strade esterne al centro abitato non rileva al fine di escludere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. ai fatti verificatisi nelle seconde, bensì al solo fine di presumere l’esistenza – quanto alle prime – di un potere di controllo che va invece verificato di volta in volta per le seconde, in relazione alla natura della situazione di pericolo in concreto prodottasi, va escluso che la Corte abbia erroneamente applicato la norma in questione una volta che aveva appurato l’esistenza dell’anomalia stradale (e la sua efficacia causale rispetto alla caduta del ciclomotore) e aveva escluso che la buca potesse essersi formata all’improvviso.

Per il resto, entrambe le censure risultano inammissibili, dovendosi escludere la possibilità di censurare l’apprezzamento circa la concreta possibilità di intervento preventivo da parte del Comune (nel senso di riparare il manto stradale o di segnalare la presenza della buca) e circa l’idoneità della condotta delle due danneggiate ad interrompere il nesso causale fra l’anomalia stradale e l’incidente ed a porsi come causa esclusiva dell’evento di danno, atteso che, involgendo valutazioni di merito, tale “apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004 e Cass. n. 472/2003).

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.12013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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