Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19612 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19612 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: GUIDA RICCARDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27363/2011 R.G. proposto da
LE MOTTE SAS DI VALLESE DOMITILLA E C. IN LQUIDAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. Mario Esposito e dall’avv. Emiliano Spaziale,
elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, via Lattanzio n. 66.
– ricorrente contro
EQUITALIA NORD SPA, quale concessionaria di EQUITALIA POLIS SPA,
rappresentata e difesa dall’avv. Luca Schiavon e dall’avv. Arturo Maresca,
con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Faravelli
n. 22.
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto,
sezione n. 8, n. 71, pronunciata il 23/05/2011, depositata il 25/05/2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2018
dal Consigliere Riccardo Guida.
FATTI DI CAUSA
La società Le Motte Sas di Vallese Domitilla e C., in liquidazione, ricorre,
con tre motivi, nei confronti di Equitalia Polis Spa, per la cassazione della

Data pubblicazione: 24/07/2018

sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto (hinc: CTR) in
epigrafe che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una
cartella esattoriale (notificata alla contribuente il 20/11/2007) riguardante
l’iscrizione a ruolo di somme, dovute dalla società a titolo di IRAP e IVA,
relative all’anno d’imposta 2004 – ha riformato la sentenza di primo grado
che aveva annullato la cartella di pagamento.

d’illegittimità denunciati dalla società.
Equitalia Nord Spa, quale cessionaria del ramo d’azienda, da Equitalia
Polis Spa, relativo alla riscossione dei tributi nelle province di Padova,
Rovigo e Venezia, resiste non controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Primo motivo: «Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia,
con difetto di motivazione, anche in ordine alla dichiarazione di
assorbimento, su un punto decisivo della controversia relativo alla
nullità/annullabilità della cartella esattoriale per mancanza di sottoscrizione,
con violazione per disapplicazione dell’art. 21-septies della legge 7 agosto
1990, n. 141, in relazione agli artt. 3, 97 e 28 Cost., agli artt. 1418, 1325,
2699, 2702, 1324 c.c., agli artt. 474 e 480 c.p.c. e all’art. 12, disp. prel.
c.c. e con violazione per falsa applicazione dell’art. 25 del D.P.R. 20
settembre 1973, n. 602, degli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dell’art. 7, comma 2, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 12 e dell’art. 36,
comma 4-ter del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.).».
La ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione,
sollevata dalla stessa contribuente, di nullità della cartella di pagamento
perché priva di sottoscrizione, eccezione erroneamente considerata
assorbita dalla statuizione, anch’essa

contra legem,

che ha negato la

necessità dell’indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle
esattoriali anteriori al 1°/06/2008.
2.

Secondo motivo: «Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa

pronuncia su un punto decisivo della controversia attinente alla mancanza di
motivazione e di corredo documentale del provvedimento, con difetto di
2
RG n. 27363/2011
Cons. est. Riccardo Guida

Il giudice d’appello ha escluso che la cartella presentasse i profili

motivazione, anche in ordine alla dichiarazione di assorbimento e con
violazione, per disapplicazione, dell’art. 3, commi 1 e 3, L. n. 241/1990,
dell’art. 7, comma 1, L. n. 212/2000 e dell’art. 21 septies e 21 octies L. n.
241/1990 (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) .».
La ricorrente si duole che la sentenza impugnata, nel dichiarare
assorbita l’eccezione della società relativa al difetto di motivazione della

chiesto e il pronunciato.
2.1. I due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono
inammissibili.
Se il giudice omette di pronunciare su una domanda o su un’eccezione,
ricorre un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile
in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; se,
invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza
prendere in esame una o più questioni giuridiche sottoposte al suo esame
nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorre un vizio di
motivazione, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 5, cod. proc. civ.
La sussunzione del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di
legittimità sotto un erroneo “motivo” di ricorso, è causa dell’inammissibilità
del ricorso (Cass. 11/05/2012, n. 7268; 29/04/2015, n. 8675).
Nel caso di specie, la ricorrente ha denunciato il mancato esame, da
parte della CTR, di due motivi d’illegittimità della cartella di pagamento
(difetto di sottoscrizione; difetto di motivazione), ma ha impugnato la
sentenza, non sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.
civ. -, come sarebbe stato necessario, in virtù del suaccennato costante
indirizzo della Corte, al quale s’intende dare continuità – bensì, in modo non
consentito, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale,
come si evince, con chiarezza, dal tenore letterale della rubrica dei due
motivi di ricorso, sopra riprodotti.
3. Terzo motivo: «Violazione dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973, degli artt.
1, commi 1 e 2, 3, comma 1, e 7, comma 2, lett. A) L. n. 212/2000, degli
artt. 4 ss. L. n. 241/1990, degli artt. 21 septies e 21 octies L. n. 241/1990,

3
RG n. 27363/2011
Cons. est. Riccardo Guida

cartella di pagamento, abbia violato il principio di corrispondenza tra il

dell’art. 36, comma 4-ter, L. n. 31/2008, degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c.,
degli artt. 1418 e 1324 c.c., anche in riferimento agli artt. 2, 3, 28 e 97
Cost. (art. 360, n. 3, c.p.c.) – Motivazione deficitaria, illogica, incoerente e
perplessa (art. 360, n. 5, c.p.c.).».
Si fa valere il vizio di violazione di legge e dell’apparato argomentativo
della sentenza impugnata, che ha escluso la nullità della cartella esattoriale

l’illegittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4-ter, della legge n. 31/2008
che qualifica come necessaria l’indicazione del responsabile del
procedimento solo per i ruoli consegnati agli agenti di riscossione a
decorrere dal 1°/06/2008.
3.1. Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che la CTR ha correttamente respinto l’eccezione di
nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del
procedimento, richiamando il contenuto della sentenza della Corte
costituzionale n. 58/2009 che ha disatteso i dubbi d’incostituzionalità delle
disposizioni normative che prevedono la necessità di tale adempimento, a
pena di nullità, esclusivamente con riferimento alle cartelle di pagamento
relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal
1°/06/2008.
D’identico tenore è l’insegnamento della Corte, al quale il Collegio
intende aderire, che ha avuto modo di precisare che: «L’indicazione del
responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria
non è richiesta, dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, a pena di nullità, in
quanto tale sanzione è stata introdotta per le cartelle di pagamento dall’art.
36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla legge n.
31 del 2008, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli
agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.» (Cass. sez. un.
14/05/2010, n. 11722; Cass. 12/05/2017, n. 11856).
4. In definitiva, il ricorso va rigettato.
5.

Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in

dispositivo, seguono la soccombenza.
4
RG n. 27363/2011
Cons. cst. Riccardo Guida

priva dell’indicazione del responsabile del procedimento, e si prospetta

P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagare a Equitalia Nord Spa le spese del
giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso,
oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018

residen e
Campa ile)

generali, oltre agli accessori di legge.

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