Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19612 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16077-2018 proposto da:

COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MIRIAM

CHIUMMARIELLO;

– ricorrente –

contro

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CIVININI 105, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FIORETTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1701/2018 della CORTE D’APPELLO) di NAPOLI,

depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Comune di Ercolano ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1701/2018 della Corte di Appello di Napoli che, accogliendo l’impugnazione di D.E., ha riformato la sentenza n, 219/2013 del Tribunale di Napoli; e, per l’effetto, ha dichiarato la sua esclusiva responsabilità nella verificazione dell’evento dannoso occorso in data 22/9/2004 (allorquando il D. era caduto dal proprio motociclo, che conduceva a velocità moderata, a causa di una macchia d’olio presente sul manto stradale lungo la corsia di marcia del conducente del motociclo, ma non visibile per lo stesso, riportando lesioni che comportarono la necessità di un intervento chirurgico).

2. Ha resistito il D. con controricorso.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4. In vista dell’odierna adunanza il comune ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha posto a suo carico l’onere di provare la conoscenza della situazione di pericolo da tempo ragionevole per poterla esaminare e/o rimuovere. Sostiene che il danneggiato non aveva provato che esso Comune era a conoscenza della presenza della situazione di pericolo e neppure da quanto tempo la sostanza oleosa si trovasse sulla strada rispetto al momento del sinistro occorso al D.. In definitiva, secondo il comune, nella specie non era stata provata la colpa dell’ente.

1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato la responsabilità della PA nelle ipotesi in cui il danno sia dovuto a cause estrinseche o comunque nelle ipotesi in cui il danneggiato non abbia provato che era trascorso un tempo sufficiente o ragionevole perchè la PM intervenga ad eliminare la situazione di pericolo. Sostiene che il fatto generatore del danno (cioè la presenza di sostanza oleosa sulla strada pubblica) non avrebbe potuto esser addebitato all’ente, non costituendo oggetto nè di un’attività del comune e neppure di una sua omissione. Deduce che dalle risultanze processuali (e in particolare dall’audizione dei testi, compresa la teste D., figlia dell’odierno controricorrente, che viaggiava sullo scooter condotto da quest’ultimo come terza trasportata) non era risultata provata con certezza la dinamica del sinistro e neppure la esatta collocazione della macchia d’olio. Rileva che deve escludersi un suo comportamento colposo anche con riferimento ai suoi obblighi di manutenzione e pulizia delle strade, non potendosi neppure ipotizzare un controllo continuo ed ininterrotto sull’intero sistema viario e non essendo stato provato che l’ente, pur essendo stato avvisato del fatto costituente pericolo per l’utenza, non aveva provveduto in tempi ragionevoli alla sua eliminazione.

2. I due motivi – che in quanto strettamente connessi si trattano congiuntamente – non sono fondati.

2.1. Questa Corte anche di recente (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019, Rv. 652290 – 01) – dopo aver ricordato che, in tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un’attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità “ex ante”, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita – ha affermato che “il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purchè si traduca in un’alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa”.

E, sempre di recente (cfr. ordinanze nn. 6703/2018 e 7805/2017), è stato precisato che l’amministrazione rimane liberata dalla responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

2.2. Di tali principi di diritto ha fatto nella specie buon governo la Corte partenopea che – dopo aver ritenuto provato sulla base delle sovrapponibili dichiarazioni rese dai testi escussi ( P.F., G.I. e D.R.) che nel punto in cui si è verificata la caduta il manto stradale era viscido a causa della presenza di una sostanza scivolosa non visibile (perchè iniziava in curva, non era indicata nè da segnali verticali e neppure con transenne ed era di colore soltanto leggermente più scuro del manto stradale) – ha affermato la responsabilità dell’Amministrazione sulla base del rilievo che quest’ultima non aveva provato che la situazione di pericolo determinatasi aveva esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile il suo intervento riparatore: “se l’ente custode della strada – si legge nella impugnata sentenza – avesse diligentemente controllato le condizioni della strada ed esercitato i suoi poteri di vigilanza, con lo svolgimento di attività quotidiana di sorveglianza, considerata la notoria presenza di traffico veicolare particolarmente intenso e quasi ininterrotto (orario di entrata delle scuole, uffici, ecc.), avrebbe potuto eliminare la situazione di pericolo, prima che essa avesse esplicato la sua potenzialità offensiva”.

In definitiva, la Corte territoriale ha correttamente addebitato all’odierno Comune ricorrente di non aver assolto l’onere, che su di esso gravava quale ente proprietario della strada, di provare che il lasso di tempo intercorso tra la presenza della macchia d’olio ed il sinistro era stato così breve da non consentire medio tempore interventi riparatori.

Si aggiunge, per quanto occorrer possa, che è vero che questa Corte con ordinanza n. 1723/2019 ha rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 371/2017 con la quale la Corte d’appello di Napoli (cioè la stessa corte territoriale che ha pronunciato la sentenza impugnata con il ricorso qui in esame), in un precedente analogo (sempre in tema di lesioni provocate da macchie d’olio sul manto stradale) aveva escluso la responsabilità del Comune di Ercolano. Ma altrettanto vero è che in quella fattispecie la Corte territoriale aveva rilevato la mancanza di prova sulla conoscenza da parte del Comune della situazione pericolosa prima di quando si verificò l’incidente.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del comune ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il Comune ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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