Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19612 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 18/09/2020), n.19612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28245-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA,

2, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO PUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 701/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/08/2014 r.g.n. 1172/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l’11.8.2014, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di M.M. volta a beneficiare dell’indennità di mobilità anticipata in deroga per i dipendenti di imprese commerciali nella misura integrale e non limitatamente ai 75 giorni riconosciutigli dall’INPS in via amministrativa, a seguito di domanda presentata il 25.10.2011;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che M.M. ha resistito con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 223 del 1991, artt. 7,12 e 16, con riferimento al D.L. n. 148 del 1993, art. 7 (conv. con L. n. 236 del 1993), L. n. 220 del 2010, art. 1, D.M. n. 57955 del 2011, artt. 1-2 e L. n. 183 del 2011, art. 33 per avere la Corte di merito ritenuto che il beneficio dell’indennità di mobilità anticipata in deroga potesse essere concesso per un numero di mensilità superiori a quelle intercorrenti tra la data della domanda e la fine dell’anno per il quale era stata prevista la copertura finanziaria della prestazione, ostando alla possibilità di godere della successiva proroga annuale l’avvenuta cancellazione dell’istante dalle liste di mobilità;

che il motivo è infondato, essendosi chiarito che l’estensione dell’indennità di mobilità a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dal D.L. n. 148 del 1993, art. 7, comma 7, (conv. con L. n. 236 del 1993), e sue successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5, in riferimento all’integrale importo spettante e non limitatamente all’anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell’esercizio dell’opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell’indennità in un’unica soluzione ed in via anticipata (così Cass. nn. 15654 del 2018, 9023 del 2019);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore dei difensori di parte controricorrente, dichiaratisi antistatari;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dei difensori di parte controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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