Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19612 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. III, 09/07/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 09/07/2021), n.19612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34480/2019 proposto da:

A.L., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO ESPOSITO,

del Foro di Napoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio,

in via Toledo 106;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1307/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

A.L., proveniente dal Ghana, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, notificato il 28 ottobre 2019, avverso la sentenza n. 1307/2019 emessa dalla Corte d’appello di Milano e pubblicata in data 25 marzo 2019. Sia l’originale notificato che le copie depositate sono sbiaditi, ai limiti dell’illeggibilità.

Il Ministero dell’interno si è costituito.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente, secondo la ricostruzione svolta nel ricorso, fuggiva dal suo paese perché era ricercato dal suo ex datore di lavoro e dalla polizia per essersi appropriato dei denari consegnatigli per acquistare una partita di cacao, allo scopo di consentire a sua madre di operarsi agli occhi.

Scappava nel timore di essere imprigionato e sottoposto, in prigione, a trattamenti inumani o degradanti.

La sentenza impugnata rigettava integralmente le sue domande ritenendo il suo racconto confuso, contraddittorio e poco attendibile, non idoneo a far ritenere che egli avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per documentare la domanda, e quindi tale da impedire al giudice di esercitare i suoi poteri d’ufficio, che devono integrare e non sostituire l’onere probatorio, seppur affievolito, che grava sul ricorrente. Quindi escludeva che sussistessero i presupposti richiesti dall’art. 14, lett. a) o b), non apparendo ipotizzabile un rischio concreto di sottoposizione a trattamento inumano o degradante qualora fosse stato rimpatriato.

Quanto alla ipotesi di cui alla lett. c), rilevava che il Ghana era uno dei pochi paesi africani che avesse rispettato gli obblighi assunti in materia di protezione dei diritti umani, avendo ratificato i principali strumenti internazionali a protezione di diritti umani e dei rifugiati politici, nonché uno dei pochi paesi che potesse vantare un governo democraticamente eletto.

Infine, quanto alla protezione umanitaria, nel rigettare la domanda affermava che l’appellante aveva omesso di documentare una situazione di particolare vulnerabilità. Ritenuto che:

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Critica la sentenza impugnata laddove gli ha detto di non aver indicato i beni giuridici che rischiavano di esser compromessi in caso di suo ritorno in patria; sostiene di averli adeguatamente indicati nella violazione della sua libertà ed incolumità personale.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: è del tutto generico e, a fronte della precisa motivazione della sentenza di appello, che censura, non indica dove avesse indicato con precisione il contenuto della propria impugnazione, e della domanda originaria, nel motivo di appello.

Il rilievo secondo il quale sostiene che la corte d’appello ha omesso ogni valutazione sulle condizioni di detenzione nelle carceri del Ghana è del pari inammissibile, perché non si confronta con la decisione laddove ha ritenuto il suo racconto, generico e contraddittorio, inidoneo a fondare un concreto rischio di essere sottoposto a detenzione in caso di rientro in patria.

Con il secondo motivo, lamenta la mancata concessione della protezione umanitaria. Deduce molto genericamente, in un ricorso che anche nel suo originale è quasi illeggibile al punto di mettere in dubbio la Corte sull’effettiva possibilità di comprenderne tutto il testo scritto senza sostituirsi all’autore nei tratti non decifrabili, la mancanza del giudizio comparativo.

Il motivo è inammissibile, in quanto non critica direttamente passi della sentenza impugnata, non indica alcuna circostanza da lui dedotta che non sia stata presa in considerazione ai fini del giudizio di comparazione, si limita, assertivamente, ad affermare che la corte d’appello non avrebbe adeguatamente valutato la sua vulnerabilità, senza spiegare, come già non aveva spiegato nel giudizio di merito, in quali parametri di riferimento essa si sostanzierebbe.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA