Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19612 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 04/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19612

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12937/2013 proposto da

Impresa geom. G.P., in persona dell’omonimo titolare,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da

Palestrina n. 19, presso l’avvocato Pagliari Massimo, che la

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all’avvocato Roli

Francesco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Vallermosa, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo de Carolis n. 34-bis,

presso l’avvocato Cecconi Maurizio, rappresentato e difeso

dall’avvocato Loi Piergiorgio giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 247/2012 della Corte di appello di Cagliari,

depositata il 7 maggio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4

aprile 2017 dal Cons. Dott. MUCCI ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione;

udito per il controricorrente l’avv. LOI PIERGIORGIO, che ha chiesto

il rigetto o dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Impresa geom. G.P. conveniva innanzi alla Corte di appello di Cagliari il Comune di Vallermosa impugnando per nullità il lodo arbitrale del 14 marzo 2007, reso con riferimento al contratto di appalto pubblico concluso il 9 settembre 1991; a tal fine l’impresa esponeva plurime doglianze attinenti a violazioni dell’art. 823 c.p.c., comma 2, nn. 4), 5) e 6) e comma 3, in relazione all’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5), nel testo anteriore al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nonchè a varie violazioni della normativa in materia di appalti ed altresì all’errata applicazione dell’art. 816-septies c.p.c..

Costituitosi il Comune, la Corte di appello rigettava l’impugnazione. Per quel che rileva in questa sede, la Corte distrettuale: a) riteneva soddisfatto il requisito della conferenza personale degli arbitri, poichè l’arbitro designato dall’impresa era stato messo in condizione di partecipare in modo informato alle riunioni del collegio arbitrale ed era a conoscenza della data della riunione finale fissata per la deliberazione del lodo (pp. 2-5 della sentenza); b) riteneva inammissibili le doglianze di nullità del lodo “per erroneità, illogicità ed incongruenza della motivazione, carenza di istruttoria e falso presupposto dei fatti” poichè attinenti al merito e inammissibili nella fase di valutazione della nullità (pp. 5-6); c) riteneva del pari inammissibili, poichè scrutinabili solo in sede rescissoria, i restanti motivi (pp. 6-7).

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Impresa geom. G.P. affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Vallermosa. In prossimità dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente ha depositato memoria, spedita a mezzo posta, oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza pubblica, fissata per il 4 aprile 2017. Essendo pervenuta detta memoria in cancelleria il 31 marzo 2017, resta irrilevante la circostanza che l’atto sia stato spedito a mezzo posta in data anteriore, dovendosi qui ribadire il principio secondo cui l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5 – a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione – non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perchè il deposito di quest’ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al collegio e all’altra parte del giudizio la possibilità di prendere cognizione della memoria con congruo anticipo rispetto alla udienza di discussione, anticipo ritenuto necessario dal legislatore e che l’applicazione del citato art. 134 disp. att. c.p.c., finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa della controparte (Sez. 2, 19 aprile 2016, n. 7704; Sez. 2, 4 gennaio 2011, n. 182; Sez. 5, 4 agosto 2006, n. 17726; Sez. 2, 26 luglio 1997, n. 6996).

2. Il Comune di Vallermosa ha argomentato in controricorso per la carenza di concreto ed attuale interesse all’impugnazione dell’Impresa geom. G.P.: questa avrebbe censurato la pronuncia arbitrale solo con riferimento a vizi in procedendo, senza nulla opporre nella presente sede di legittimità in punto di errores in iudicando, sui quali pertanto si sarebbe formato il giudicato, donde l’irrilevanza dell’eventuale sussistenza del denunciato vizio di carenza del requisito della conferenza personale degli arbitri.

L’assunto non ha pregio. Deve qui richiamarsi il principio (Sez. 1, 8 ottobre 2010, n. 20880) secondo cui, posto che il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte, nella prima fase (rescindente) non è consentito alla Corte d’appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonchè per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall’art. 829 c.p.c.; solo nella seconda fase (rescissoria) è attribuita al giudice dell’impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri, nonchè delle censure tipiche individuate dallo stesso art. 829 c.p.c.. Orbene, è agevole osservare come nella specie la Corte di appello non abbia pronunciato sul merito delle doglianze svolte dall’impresa con riferimento all’erroneità della motivazione del lodo (p. 6, sub b.2, della sentenza) e alle violazioni di legge (pp. 6-7, sub d), ritenendo tali motivi attinenti al merito della controversia e non alla nullità del lodo, come tali suscettibili di considerazione “solo in sede rescissoria, cioè solo dopo l’eventuale pronuncia di nullità del provvedimento” (p. 7).

3. Si palesa del pari infondata la censura di inammissibilità del ricorso svolta dal Comune di Vallermosa per violazione del principio di autosufficienza.

Infatti, sebbene sia rinvenibile nel corpo del ricorso la riproduzione fotostatica della sentenza impugnata, della parte in fatto del lodo e della “dichiarazione di dissenso” dell’arbitro designato dall’impresa, tale riproduzione di atti risulta nondimeno coordinata con la sintetica narrazione dei fatti processuali e dei dati rilevanti ai fini dell’illustrazione dei motivi di ricorso e della conseguente individuazione e soluzione della questione dedotta, senza che con ciò sia rimesso a questa Corte il non consentito compito di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere (tra le altre, Sez. 6-1, 30 ottobre 2015, n. 22185; Sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18363; Sez. U, 24 febbraio 2014, n. 4324).

4. Tutto ciò ritenuto in linea preliminare, giova ulteriormente premettere all’esame dei motivi di ricorso che – come del resto correttamente ritenuto dalla Corte di appello – nella specie si applicano le disposizioni di cui agli artt. 823 e 829 c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 del 2006, essendo stata attivata la procedura arbitrale con istanza del 1998, reiterata nel 2001, cui è conseguita, nel 2005, la nomina degli arbitri (cfr. Sez. U, 9 maggio 2016, n. 9284).

5. Con il primo motivo di ricorso l’Impresa geom. G.P. argomenta per l’ammissibilità del ricorso con riferimento ai principi fissati da questa Corte di legittimità in tema di valida deliberazione del lodo.

Con il secondo motivo si deduce “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, per l’erronea ricostruzione fattuale presuntiva anche implicita”. La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto, in via presuntiva, che l’arbitro dell’impresa abbia partecipato alle “numerose” riunioni del collegio (in realtà solo due, quelle tenutesi il 26 febbraio 2007 e il 14 marzo 2007), per le quali non risulta la prova della convocazione.

Con il terzo motivo si deduce “violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 115,116 e 823 c.p.c., artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per erronea ricostruzione fattuale presuntiva (anche implicita) e erronea valutazione presuntiva (anche implicita) delle prove circa un fatto decisivo per il giudizio”. La ricorrente si duole del malgoverno fatto dalla Corte di appello dei principi in tema di onere della prova e di presunzioni, posto che l’insussistenza del requisito della deliberazione del lodo in conferenza personale di tutti gli arbitri emergerebbe dal testo del lodo medesimo e dalla documentazione in atti.

Con il quarto motivo si deduce ancora “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 823 c.p.c., comma 3 e art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, per omessa, erronea ricostruzione presuntiva fattuale ed erronea valutazione presuntiva delle prove circa fatti controversi e decisivi per il giudizio rappresentati dalla (mancanza di) prova della tenuta delle riunioni collegiali e della partecipazione alle stesse di tutti gli arbitri”.

6. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati unitariamente in quanto riguardanti l’unica questione dell’omessa deliberazione del lodo in conferenza personale di tutti gli arbitri, è fondato.

E’ pacifico che il lodo sia stato deliberato a maggioranza il 14 marzo 2007, in conferenza personale di due arbitri, atteso che il terzo arbitro, nominato dall’Impresa geom. G.P., non si è presentato a tale riunione, dal che consegue la sussistenza del denunciato vizio di mancata deliberazione del lodo in conferenza personale di tutti gli arbitri ai sensi dell’art. 823 c.p.c., commi 1 e 3, nel testo applicabile ratione temporis.

Deve infatti darsi continuità al principio – affermato da Sez. 1, 27 aprile 2001, n. 6115 e da Sez. 2, 19 luglio 1988, n. 4695 secondo cui “Costituisce requisito di forma essenziale del lodo arbitrale, a pena di nullità, pur non essendo contemplato espressamente dall’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, non derogabile dalle parti ai sensi del n. 7 del medesimo articolo, la conferenza personale di tutti i componenti del collegio, richiesta dall’art. 823 c.p.c., comma 1, nel medesimo luogo e in ogni fase del procedimento deliberativo del lodo, fino a quella finale in cui è adottata la decisione definitiva – salvo che l’arbitro, dopo aver partecipato alla discussione, si allontani in tale ultima fase, al momento della votazione, per astenersi dal voto – al fine di garantire alle parti medesime che le questioni oggetto di controversia siano esaminate con la massima accuratezza e completezza, da tutti gli arbitri, ai quali è conferito il relativo potere”, fatte salve le conseguenze del comportamento assenteista dell’arbitro, che intenda impedire la formazione di una decisione prevista come sfavorevole alla parte che lo ha designato, in termini di inadempimento del mandato collettivo ricevuto.

La rilevata nullità del lodo apre alla fase rescissoria innanzi alla Corte di appello per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 830 c.p.c., nn. 3 e 4 (Sez. 1, n. 6115/2001 cit.).

7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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