Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19611 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12718-2015 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DON

LUIGI STURZO 9, presso lo studio dell’avvocato MANNUCCI &

PARTNERS STUDIO LEGALE NAPPI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI NAPPI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2096/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

02/12/2013, depositata il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato ANDREA MANNUCCI per delega orale dell’Avvocato

GIOVANNI NAPPI, difensore del ricorrente, che si riporta agli

scritti;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTO, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. D.L. agì nei confronti di G.C. e della sua assicuratrice r.c.a. (Assitalia s.p.a.) per ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti quale trasportata a bordo di una vettura di sua proprietà (nell’occasione condotta dal di lei marito) a seguito di un sinistro stradale che imputava ad esclusiva responsabilità del G., proprietario e conducente della vettura antagonista.

Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, ritenendo il paritario concorso colposo dei due conducenti e liquidando all’attrice la metà del danno accertato.

Avverso la sentenza di appello, che ha confermato integralmente quella di primo grado, ricorre la D., affidandosi a cinque motivi.

2. I primi due motivi sono inammissibili.

Sotto la generica rubrica “violazione c/o falsa applicazione di norma di diritto”, la D. si duole che la Corte non abbia considerato che la posizione di trasportata dell’attrice “rendeva sterile ogni dissertazione sulle responsabilità nell’accadimento dei fatti di causa” (atteso che “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti”) e, altresì, che sia stata contestata alla ricorrente la mancata produzione di un verbale della Polizia di Stato che – in realtà – non era mai stato redatto.

Atteso che le doglianze si limitano ad affermare l’erroneità della decisione della Corte senza indicare 1e norme violate (fatto salvo, per il primo motivo, un generico riferimento all’art. 122 Codice delle Assicurazioni) e – comunque – senza individuare specificamente le affermazioni in iure integranti la denunciata violazione di norme di diritto, entrambi i motivi risultano inammissibili per difetto di specificità.

Va peraltro rilevato che, anche a volerlo considerare specifico, il primo motivo sarebbe comunque inammissibile in quanto non censura la ratio sottesa alla decisione, costituita dalla ritenuta necessità di applicare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 al trasportato che sia anche proprietario di uno dei mezzi coinvolti.

3. Il terzo motivo censura – sorto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo – la mancata ammissione della testimonianza del marito dell’attrice (che la Corte ha ritenuto di escludere ex art. 246 c.p.c., in ragione del fatto che, quale conducente del veicolo in cui era trasportata la D., lo stesso era portatore di un interesse che poteva legittimarne la partecipazione al giudizio) e di altri due testi oculari rintracciati a seguito di ricerche effettuate dopo il fatto (rispetto ai quali la Corte ha ritenuto sussistente la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., in difetto di prova della impossibilità di individuarli già in primo grado).

Il motivo – da scrutinare ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5) – è infondato in quanto la Corte ha mostrato di avere esaminato entrambi i profili (motivando ampiamente e congruamente in relazione a ciascuno di essi), senza incorrere in alcuna delle ipotesi in cui l’anomalia motivazionale è tuttora prospettabile in sede di legittimità (ex Cass., S.U. n. 8053/2014).

4. Inammissibile è il quarto motivo, che sviluppa il tema delle conseguenze della non contestazione dei fatti costitutivi senza fornire elementi idonei ad apprezzarne la rilevanza nel caso in esame e ad individuarne le conseguenze in relazione all’effettiva portata delle non contestazioni (rispetto alle quali sussiste un evidente difetto di autosufficienza).

5. Ugualmente inammissibile è l’ultimo motivo (“sulla omessa valutazione del danno”) che censura la sentenza per il solo fatto di essersi attenuta alla stima del c.t.u. anzichè a quella del c.t.p. di parte attrice, in tal modo sollecitando una non consentita rivalutazione del fatto.

6. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese”.

A seguito della discussione svolta in camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della D. al pagamento delle spese di lire.

Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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