Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19611 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15871-2018 proposto da:

M.C., A.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIOINE,

rappresentati e difesi dall’avvocato. ANTONIO RUSSO;

– ricorrenti –

contro

PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1693/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNITI

PASQUALE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. A.G. e M.C. hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 1693/2017 della Corte di Appello di Napoli che, respingendo la loro impugnazione, ha confermato la sentenza n. 152/2011 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda revocatoria proposta da Capitalia s.p.a. (già Banca di Roma s.p.a.), aveva dichiarato inefficace nei confronti di quest’ultima l’atto di compravendita 22-25/7/2000, intercorso tra M.C. (in regime di comunione legale con il marito A.G.) e tale D.M.G., in relazione a due distinti appezzamenti di terreno.

2.Nessuna attività difensiva è stata svolta nè dalla società Phoenix Asset Management (nella qualità di procuratrice speciale della società Tiberius Spv srl, cessionaria di Trevi Finance n. 3 s.r.l., a sua volta cessionaria dalla Banca di Roma s.p.a. – poi Capitalia s.p.a. – della quale era mandataria la Unicredit Credit Management Bank), già costituitasi nel giudizio di appello e neppure da D.M.G., che in quel giudizio era rimasto contumace.

3. Essendosi ritenute sussistenti dal relatore designato le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta proposta ai sensi di tale norma e ne è stata fatta notificazione ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

4.Per l’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo i coniugi A.- M. ricorrenti denunciano violazione dell’art. 24 Cost. nella parte in cui entrambi i giudici di merito hanno ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese sotto giuramento dai testi da essi indotti in considerazione del vincolo di parentela esistente tra gli stessi e le parti.

1.2. Con il secondo denunciano violazione dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui la Corte, senza esaminare la documentazione prodotta, ha ritenuto la legittimazione attiva: dapprima, della società Trevi Finance n. 3, che si era costituita nel giudizio di appello dicendo di essere cessionaria, insieme ad altri, anche del credito vantato dalla società spa Capitalia nei confronti del D.M., senza nulla provare al riguardo; e, poi, della società Tiberius SPV, che era intervenuta successivamente nel giudizio di appello, a mezzo della mandataria Phoenix Asset Management, dichiarando di essere legittimata in quanto subentrata nel credito nei confronti del D.M. alla srl Trevi Finance n. 3, nulla a sua volta dimostrando al riguardo.

2. Il ricorso è improcedibili in quanto manca l’attestazione di conformità della relata di notifica del ricorso (Cass. sez Un. n. 22438 del 2018). Inoltre, il primo motivo solleva valutazione di merito precluse in questa sede, mentre il secondo involge questione nuova che non risulta essere stata sollevata davanti al giudice di appello.

3. Alla improcedibilità del ricorso non consegue alcuna declaratoria sulle spese, non essendo stata svolta attività difensiva da parte dell’intimato, ma consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara iramrctisàbile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA