Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19611 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 16/09/2010), n.19611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.M.A.CO. spa, con sede in (OMISSIS), in persona del presidente

C.F., rappresentata e difesa dall’avv. Perna Fiorella

e dall’avv. Falcone Giuseppe, ed elettivamente domiciliata in Roma

presso l’avv. Capparelli Riccardo, alla Circumvallazione Clodia n.

82;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 87/06/06, depositata il 16 giugno 2006.

Udito l’avv. Giuseppe Falcone per la controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 87/06/06, depositata il 16 giugno 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate di Cosenza, ha riconosciuto alla spa AMACO, azienda di trasporti in Cosenza, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1999 sul contributo annuale ad essa attribuito dalla Regione Calabria in funzione di ripianamento dei disavanzi di gestione del servizio di trasporto pubblico locale. E ciò in quanto la norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, che stabilisce l’imponibilità ai fini dell’IRAP anche dei contributi esclusi dalla base imponibile IRPEG, ha carattere innovativo e ad essa può pertanto riconoscersi efficacia solo a partire dal 1^ gennaio 2003, sicchè prima di tale data i contributi in questione dovevano considerarsi esclusi dalla base imponibile dell’IRAP. La società contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., con il quale l’amministrazione censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge, assumendo che i contributi erogati alle società esercenti attività di trasporto pubblico per ripianare le perdite di esercizio anche nel periodo precedente il 1^ gennaio 2003 concorrevano alla determinazione della base imponibile dell’IRAP ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, e art. 11 bis e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, costituente norma di natura interpretativa.

Secondo il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte, “in tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies, (introdotto dalla Legge Di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1^ gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002″ (Cass. sez. unite, 14 ottobre 2009, n. 21749;

cfr. altresì Cass. n. 4838 e n. 7893 del 2007).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che la controricorrente ha depositato memoria;

considerato, quanto alla lamentata pluralità dei quesiti di diritto in relazione all’unico motivo del ricorso, che “in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione” (Cass, sez. unite, 9 marzo 2009, n. 5624);

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;

che la circostanza che gli orientamenti giurisprudenziali di riferimento hanno preso corpo successivamente alla proposizione dei ricorsi legittima la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nei merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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