Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19611 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 31/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19611

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.F., domiciliato in Roma, via degli Scialoja 18, presso

l’avv. Lorenza Dolfini, che lo rappresenta e difende con gli avv.

prof. Mariacarla Giorgetti ed Enrico Nan, come da procura speciale;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) srl, domiciliato in Roma, va Mariadelaide 18,

presso l’avv. Andrea Cau, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco

Mazzi, come da mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’avvocatura Generale dello Stato, che per legge la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2014 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 3 marzo 2014;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Aniello Nappi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F., unico debitore della (OMISSIS) srl, impugna per cassazione la sentenza che ne ha rigettato il reclamo proposto avverso il fallimento della società, dichiarato su richiesta del pubblico ministero previa revoca dell’ammissione al concordato preventivo e in seguito alla rinuncia da parte del difensore alla relativa proposta.

Il ricorrente deduce che non sussisteva alcuno dei presupposti per la revoca del concordato previsti dalla L. Fall., art. 173, lamentando che non vi fu neppure una pronuncia sulla richiesta di revoca presentata dal commissario giudiziale, necessaria in quanto la rinuncia del difensore della società debitrice alla proposta di concordato non era stata accettata dai creditori. Censura ancora il mancato accertamento dei presupposti per la dichiarazione del fallimento, in particolare dello stato di insolvenza.

Il ricorrente e il fallimento hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, “in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, il fallimento dell’imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162,173,179 e 180 e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico – giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell’esito negativo del concordato preventivo” (Cass., sez. un., 15 maggio 2015, n. 9935, Cass., sez. 1, 8 settembre 2016, n. 17764).

Ne consegue che il fallimento può essere dichiarato anche in mancanza di un’espressa revoca del concordato, quando della revoca sussistono i presupposti, come nel caso in esame in cui il termine per l’integrazione della proposta concordataria era stato più volte vanamente prorogato.

Inammissibile, perchè attinente al giudizio di fatto, è infine la censura relativa al mancato accertamento dello stato di insolvenza, atteso che i giudici del merito l’hanno plausibilmente desunto dalle stesse dimensioni del debito per oltre due milioni di euro nei confronti del fisco.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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