Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19610 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19610 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: GUIDA RICCARDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4515/2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore

pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
7cL)

– ricorrente contro
DI NINO AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Dionisi e
dall’avv. Filippo Giampaolo, elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest’ultimo, in Roma, viale Tito Labieno n. 118.
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
sezione n. 1, n. 421/01/10, pronunciata il 25/05/2010, depositata il
14/09/2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2018
dal Consigliere Riccardo Guida.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di Augusto
Di Nino, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della

Data pubblicazione: 24/07/2018

Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR) in epigrafe che – in
controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento
del 2006 che recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, per l’anno d’imposta
2004, la quota di un quinto (pari a euro 193.100,00) di maggiori redditi non
dichiarati, nel 2006, determinati sinteticamente sulla base di investimenti in
polizze assicurative per euro 428.000,00 e di assegni circolari per euro
537.500,00, incongruenti rispetto ai modesti redditi, da pensione (euro

5.358,00) e da fabbricato (euro 384,00), dichiarati nello stesso anno
d’imposta – ha confermato la sentenza di primo grado, favorevole al
contribuente.
Il giudice di appello, innanzitutto, ha ritenuto che quest’ultimo abbia
dimostrato la disponibilità di consistenti risorse finanziarie, risalenti ad
epoca anteriore al quinquennio oggetto del recupero d’imposta (ossia il
2006 e le quattro annualità precedenti fino al 2002); in secondo luogo, ha
rimarcato l’erroneità dell’accertamento fiscale che ha individuato la capacità
reddituale del contribuente sommando, in modo improprio, euro
537.500,00, portati da 43 assegni circolari, emessi nel giugno 2006, e
l’importo di euro 428.000,00, utilizzati per l’acquisto, nello stesso anno, di
10 polizze assicurative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Primo motivo di ricorso: «Nullità della sentenza e del procedimento
per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 61 del D.Lgs. n.
546/1992, in relazione all’art. 360, n. 4), cod. proc. civ.».
L’Ufficio lamenta l’error in procedendo della CTR che ha accolto l’appello
del contribuente sulla base di produzioni documentali da questi effettuate
tardivamente, in data 6/05/2010, oltre il termine di venti giorni liberi prima
dell’udienza del 25/05/2010, in violazione dell’art. 32, comma 1, d.lgs. n.
546/1992.
1.1. Il motivo è fondato.
È il caso di richiamare il costante orientamento della Corte, al quale
s’intende dare continuità, secondo cui: «[…] in tema di contenzioso
tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, fa salva la facoltà
delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti
2
RG n. 4515/2011
Cons. est. Riecardo Guida

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consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., ma tale attività processuale va
esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme
relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32,
comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima
dell’udienza con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1,
dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa

decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di
difesa e del principio del contraddittorio) che adempie (Cass. Civ., 15
gennaio 2014, n. 655; Cass. Civ., 24 febbraio 2015, n. 3661).» (Cass.
7/03/2018, n. 5429).
Nella specie, tale termine perentorio non è stato rispettato in quanto il
contribuente ha prodotto la documentazione integrativa in data 6/05/2010,
ossia (solo) diciotto giorni liberi prima dell’udienza di trattazione del
25/05/2010, svoltasi dinanzi alla CTR che ha poi utilizzato quei documenti ai
fini della decisione, come si evince dal tenore della sentenza impugnata che
fa espresso richiamo ad essi.
2. Secondo motivo: «Insufficiente motivazione circa fatti controversi e
decisivi per il giudizio, in relazione all’articolo 360, n. 5, cod. proc. civ.».
L’Agenzia delle entrate si duole del vizio dell’apparato motivazionale
della sentenza impugnata che non avrebbe correttamente ricostruito
l’elemento fattuale centrale della vicenda, riguardante l’effettiva capacità
patrimoniale del contribuente, in epoca anteriore al quinquennio considerato
dall’accertamento fiscale (2002-2006).
2.1. Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento di quello
precedente.
3. In definitiva, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la
sentenza è cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, anche per
la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

3
RG n. 4-515/2011
Cons. est. Ricci:ti-do Guida

previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la

P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale
del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.

Il P sidente’
(Pietr campanil

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018

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