Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19610 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 18/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4139-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, BORGO PIO 44,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO SACCHETTO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

A.C.E.R. AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA RAVENNA, in persona

del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

MONTUSCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1381/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/11/2014 R.G.N. 1213/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA CIRIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUCA PUSATERI, per delega verbale all’Avvocato

STEFANO SACCHETTO;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’, per delega verbale Avvocato LUIGI

MONTUSCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1381/2014 depositata il 26.11.2014, in conferma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Ravenna, ha respinto la domanda del lavoratore volta al riconoscimento del diritto a godere di permessi straordinari e retribuiti per motivi di studio, anche oltre la durata prevista del relativo corso di studi;

2. La Corte di merito, invero, concordando con il giudice di primo grado, ha escluso che la previsione di cui all’art. 28 del CCNL Federcasa 2002-2005 riconoscesse permessi studio retribuiti anche ai lavoratori studenti cd. “fuori corso”, e ha ritenuto che la concessione dei permessi fosse limitata al solo periodo di frequenza nell’ambito degli anni di durata legale del corso di studi.

3. Secondo i giudici territoriali l’art. 28 del CCNL in esame si riferisce solo agli iscritti al corso legale di studi universitari, poichè opera riferimenti all’ultimo e al penultimo anno di corso, che non avrebbero concreto significato se non con riguardo a una fisiologica durata del corso di studi.

4. Tale interpretazione, ad avviso della Corte di appello, non solo è conforme alla lettera della norma, ma risulta anche la più razionale, non potendo il legislatore aver riconosciuto al lavoratore il diritto a permessi retribuiti per seguire le lezioni senza limiti, cioè al di fuori della durata legale del corso e a prescindere dal superamento o meno degli esami sostenuti per i corsi seguiti; deve essere anche escluso, secondo la Corte di appello di Bologna, il carattere discriminatorio della interpretazione fornita, poichè non rientra l’essere studente fuori corso oppure studente lavoratore tra i fattori di discriminazione oggetto di protezione normativa.

3. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione C.M., affidato a un unico motivo ed illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso, illustrato da memorie, la A.C.E.R. Azienda casa Emilia – Romagna della Provincia di Ravenna, eccependo, altresì, preliminarmente, l’inammissibilità della notifica del ricorso per cassazione.

4. La causa, inizialmente fissata in camera di consiglio, è stata poi trattata in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. L’eccezione formulata dalla controricorrente, con la quale sono stati dedotti i vizi della notificazione del ricorso principale e della procura a margine, che sarebbero stati redatti in formato cartaceo non consentito, e poi scansionati in formato.pdf immagine, per poter essere notificati tramite posta elettronica certificata (PEC), è infondata.

5.1. L’art. 19 bis del provvedimento ministeriale del 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dal D.M. giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34, comma 1 recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione), non si applica infatti, in parte qua, al processo di cassazione, ove il deposito telematico del ricorso e del controricorso non è ancora consentito e l’atto, così come la procura, devono essere normalmente redatte in formato cartaceo (salva la loro scansione con attestazione ai fini della notifica telematica in proprio, ove la parte voglia avvalersi di tale modalità, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis e ss.).

Nel caso di specie, in particolare, risulta eseguita telematicamente la notifica con le modalità descritte, corredata della corretta attestazione di conformità della copia informatica notificata a quella analogica, secondo il testo in vigore ratione temporis dell’art. 3 bis cit.

5. Con l’unico, articolato motivo di ricorso, il ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Federcasa 2002-2005 ritenuto non applicabile ai lavoratori-studenti universitari “fuoricorso”; per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. e per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione al documento n. 6 prodotto in secondo grado.

6. Ha sostenuto, in particolare, come la lettura corretta del cit. art. 28 dovrebbe indurre a ritenere che la disciplina del diritto allo studio ivi dettata sia applicabile anche ai dipendenti che siano studenti “fuori corso”, poichè il testo della norma, senza operare questa distinzione, specifica solamente che i permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titoli di studio universitari, oltre che per la preparazione dei relativi esami. Tanto la frequenza ai corsi quanto la preparazione degli esami e la partecipazione agli stessi costituirebbero attività didattica consentita dallo status di studente universitario a prescindere dall’essere “in corso” o “fuori corso”, poichè ritenere diversamente aggiungerebbe un limite ulteriore a quelli previsti dalla norma (che pone solamente il limite di misura massima fruibile di 150 ore annue per ciascun dipendente, il limite del 3% del totale delle unità in servizio, per anno solare, oltre che la possibilità per il lavoratore che venga respinto di fruire dei suddetti permessi solamente la seconda volta perchè gli esami abbiano esito positivo).

I giudici territoriali, pertanto, oltre alla norma contrattuale, avrebbero violato le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 c.c. e ss..

Avrebbe, infine, errato la corte nel non ammettere la produzione del documento attestante la frequenza, sia pure fuori corso, che avrebbe smentito quanto affermato dal giudice di primo grado, ossia che non vi può essere attestazione ufficiale di frequenza per gli studenti fuori corso, così violando l’art. 345 c.p.c.

7. Il motivo è infondato.

La norma contrattuale costituisce la specificazione del diritto riconosciuto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 10, comma 2, che prevede il diritto dei lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esami, di fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Tale generale diritto costituisce oggetto di interpretazione ormai consolidata da parte di questa corte (v. la risalente Cass. 52/1985 che chiarì come l’art. 10, cit., deve essere inteso nel senso che quel diritto spetta a tutti i lavoratori che intendono dedicarsi allo studio per conseguire la possibilità di affrontare, senza remore di carattere economico, gli esami, per ottenere titoli riconosciuti dall’ordinamento giuridico statale, senza che la categoria dei soggetti legittimati possa essere limitata ai soli studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole statali, pareggiate o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali).

La norma contrattale esaminata risulta certamente di carattere migliorativo rispetto alla previsione contenuta nello Statuto dei lavoratori, poichè attribuisce il diritto ad ottenere permessi anche per la frequenza di corsi, e non solo per sostenere gli esami.

E, tuttavia, sottopone tale diritto a numerosi limiti, quali il numero massimo di ore individuali per anno (150), il numero massimo di dipendenti che possano fruire dei permessi (3% del totale delle unità in servizio ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore per eccesso), stabilendo altresì criteri di scelta tra gli studenti lavoratori ove il limite del 3% sia superato dalle richieste pervenute.

La Corte di appello di Bologna ha formulato una lettura coerente e logica della norma, basata non solo sulla sua esegesi letterale ma anche sulla sua ratio, che si sottrae alle critiche formulate e non appare in contrasto con le norme di legge invocate.

Oltre a valorizzare l’argomento letterale della norma contrattuale che, per individuare i beneficiari in caso di concorso di richieste che superino il limite annuale, individua l’anno di frequenza (ultimo, penultimo, etc., postulando necessariamente il riferimento agli studenti in corso regolare), la corte ha correttamente posto in rilievo che la norma dell’art. 28 si riferisce alla “frequenza” di corsi di studio universitari, attività chiaramente riservata ad un numero delimitato di anni, quelli coincidenti con il corso legale di studi e che la norma sarebbe stata formulata diversamente, ove lo svolgimento di attività didattiche preordinate alla preparazione degli esami dovesse essere considerato fungibile alla frequentazione delle lezioni per gli anni in corso regolare.

L’interpretazione fornita, che riconduce la norma contrattuale, pur se migliorativa, a limiti ragionevoli, che sorreggano il diritto allo studio senza comprimere eccessivamente il diritto del datore di lavoro alla prestazione, risulta conforme alla giurisprudenza di questa corte che, in diverse occasioni, esaminando in generale la questione del diritto allo studio, ha introdotto temperamenti al suo esercizio nell’ambito del rapporto di lavoro (cfr. ad es. Cassazione civile sez. lav. – 22/04/2008, n. 10344, che prevede come “in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli art. 1362 e 1363 c.c., la norma contrattuale, che prevede la possibilità per il lavoratore di usufruire di permessi studio, va interpretata nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria)”.

Il ricorso deve essere in definitiva respinto.

Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dcella L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500, 00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA