Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19610 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 16/09/2010), n.19610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CIRCUMVESUVIANA srl, in persona dell’amministratore unico pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Soprano Enrico, presso il

quale è elettivamente domiciliata in Roma in via degli Avignonesi n.

5;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 148/23/06, depositata il 9 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco.

 

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 148/23/06, depositata il 9 ottobre 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Napoli (OMISSIS), riconosceva alla srl Circumvesuviana, con sede in (OMISSIS), il diritto al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2000 sul contributo annuale attribuito alla società dalla Regione Campania in funzione di ripianamento dei disavanzi di gestione del servizio di trasporto pubblico locale, con gli interessi moratori e anatocistici. E ciò in quanto la norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, che stabilisce l’imponibilità ai fini dell’IRAP anche dei contributi esclusi dalla base imponibile IRPEG, ha carattere innovativo e ad essa può pertanto riconoscersi efficacia solo a partire dal 1 gennaio 2003, sicchè prima di tale data i contributi in questione dovevano considerarsi esclusi dalla base imponibile dell’IRAP. La società contribuente resiste con controricorso, proponendo, in via subordinata, un motivo di ricorso incidentale.

Il ricorso contiene due motivi, che rispondono, come il motivo di ricorso incidentale, ai requisiti prescritti dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

Con il primo motivo l’amministrazione censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge, assumendo che i contributi erogati alle società esercenti attività di trasporto pubblico per ripianare le perdite di esercizio anche nel periodo precedente il 1 gennaio 2003 concorrevano alla determinazione della base imponibile dell’IRAP ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, e art. 11 bis e del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2- quinquies, introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 209, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3 ancorchè determinati in base ad un calcolo fondato su elementi statistici che tenevano conto anche dell’ammontare delle spese di personale; con il secondo motivo si duole che sia stata ritenuta ammissibile la domanda degli interessi anatocistici proposta per la prima volta in appello.

Con il motivo di ricorso incidentale condizionato la società contribuente chiede sia riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata almeno nella parte destinata a coprire, in termini percentuali o forfetari, i costi del personale, già diversamente inclusi nella base imponibile IRAP. Va anzitutto rigettata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso perchè mai notificato presso il domicilio eletto in appello nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta il 19 dicembre 2006. Il ricorso per cassazione risulta infatti consegnato l’8 febbraio 2007 all’ufficiale giudiziario per la notifica alla srl Circumvesuviana nel domicilio eletto risultante dalla sentenza impugnata – presso lo studio del dott. Iodice Paolo, in corso Garibaldi 32, Napoli.

Questa Corte ha affermato che in tema di IRAP, come ha chiarito in via definitiva il legislatore con la norma interpretativa di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalla modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. h), tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, che il D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1987, n. 18) esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo che non si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile IRAP sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la legge reg. istitutiva preveda espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP (Cass. n. 4838 e n. 7893 del 2007).

In ordine alla portata degli interventi legislativi in materia del 2002, in particolare, le sezioni unite di questa Corte hanno successivamente chiarito che il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies, (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002 (Cass. sez. unite, 14 ottobre 2009, n. 21749).

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, e art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorso ed il ricorso incidentale condizionato possano essere deciso in camera di consiglio in quanto il primo motivo del ricorso principale appare manifestamente fondato, assorbito l’esame del secondo motivo, ed il ricorso incidentale appare manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che la controricorrente ha depositato memoria;

considerato che i ricorsi, siccome proposti nei confronti di un’unica decisione, devono essere riuniti per essere definiti con un’unica pronuncia;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto, assorbito l’esame del secondo motivo, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;

che la circostanza che gli orientamenti giurisprudenziali di riferimento hanno preso corpo successivamente alla proposizione dei ricorsi legittima la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte,, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

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