Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19610 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 04/08/2017, (ud. 31/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19610

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Unicredit spa, domiciliata in Roma, via Cosseria 1, presso l’avv.

Iolanda Chimento, che la rappresenta e difende, come da mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) srl;

– intimato –

avverso il decreto n. 9153/2013 del Tribunale di Roma, depositato il

9 maggio 2013;

Udita la relazione del Consigliere Dott. Aniello Nappi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La spa Unicredit ricorre per cassazione contro il decreto del Tribunale di Roma che ne ha rigettato l’opposizione proposta avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl, dal quale era stato escluso un suo credito di Euro 289.690,45.

La ricorrente lamenta che sia stata ingiustificatamente ritenuta tardiva la produzione documentale depositata successivamente al ricorso di opposizione allo stato passivo fallimentare; e che sia stata illegittimamente rilevata d’ufficio la mancanza di data certa della documentazione prodotta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, “in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti” (Cass., sez. 1, 14/12/2015, n. 25174, Cass., sez. 1, 21/07/2016, n. 15037); e “la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice, e la rilevazione d’ufficio dell’eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all’effettuazione di detto adempimento” (Cass., sez. un., 20/02/2013, n. 4213).

Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese in mancanza di difese dell’intimato.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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